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Financial Services Act 2010. A seguito della recente crisi finanziaria che ha colpito il Regno Unito, l’8 aprile 2010 il Parlamento britannico ha emanato il Financial Services Act 2010 (reperibile nel sito www.opsi.gov.uk). Tale provvedimento legislativo emenda il Financial Services and Markets Act del 2000 (FSMA200), con il quale veniva istituita la FSA (Financial Services Authority), ossia l’autorità di controllo dei mercati finanziari, assicurativi e bancari, assimilabile alla Consob italiana o alla SEC statunitense. Le modifiche più rilevanti riguardano: (a) l’introduzione, tra gli obiettivi dell’Autorità, della c.d. financial stability, ossia la protezione e l’accrescimento della stabilità del sistema finanziario britannico (sezione 2.2 FSA); (b) la soppressione dell’obiettivo della c.d. public awereness, ossia la promozione della comprensione e la conoscenza del sistema finanziario da parte del pubblico (ex sezione 4 FSA); (c) l’introduzione di una sezione (la 6A), con la quale si dispone la creazione, ad opera di FSA, del Consumer financial education body, con la funzione di incrementare la conoscenza da parte dei soggetti del sistema finanziario e di migliorare la consapevolezza nella gestione dei loro affari. Nella parte finale del provvedimento è disciplinata la struttura che tale organo deve avere (schede finali); (d) la disciplina dello short selling (sezione 131), definiti come i casi in cui una persona entra in una transazione, che crea o si collega ad un altro strumento finanziario, e l’effetto della transazione è quello di conferire un vantaggio finanziario al soggetto nell’ipotesi in cui vi sia una diminuzione del valore dello "shorted instrument". In particolare, all’autorità è conferito il potere di proibire -in circostanze che il legislatore non ha indicato demandandone l’indicazione a FSA stessa)  tali operazioni o di richiedere specifiche informazioni agli operatori. (e) l’aggravamento delle sanzioni che possono essere erogate dalla FSA. Infatti, è attribuito all’autorità il potere di sospendere dall’attività gli operatori o di limitarne l’attività, per il tempo ritenuto necessario; (f) l’introduzione (sezione 404) del c.d. consumer redress scheme. L’Autorità, di propria iniziativa (prima una procedura simile richiedeva la partecipazione del Treasury), può imporre agli operatori di formulare un "piano di risarcimento" (redress scheme) nel caso in cui appaia che questi abbiano violato in maniera sistematica le norme che ne regolano l’attività e ciò abbia comportato perdite, effettive o anche solo potenziali, che darebbero diritto ai consumatori di rivolgersi all’autorità giudiziaria. Si tratta, in altre parole, di una forma di risarcimento stragiudiziale. EP