Approfondimenti e Novità






Italia



1. Consob: approvazione dello statuto della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri (26/03/10)
Con le delibere 17204 e 17205, entrambe adottate il 4 marzo 2010, la Consob ha approvato rispettivamente lo statuto della Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la stessa ed il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla medesima Camera.
Questi provvedimenti si pongono al termine di un iter iniziato con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", che ha delegato il Governo a provvedere all’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato dinanzi alla Consob per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela.
In attuazione di tale delega il Governo ha emanato il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 istitutivo della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob mentre quest’ultima ha  adottato il regolamento di attuazione del decreto (delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008; http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2008/d16763.htm), ha nominato i membri della Camera (delibere n. 16792 del 29 luglio 2009 e n. 17043 del 22 ottobre 2009) e, con questi ultimi due provvedimenti, ha approvato le delibere adottate dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato e contenenti lo statuto relativo all’organizzazione e al funzionamento della Camera (http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/d17204.htm) ed il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri (http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/d17205.htm)
Le delibere, lo statuto ed il codice deontologico sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2010 e nel Bollettino Consob n. 3.1., marzo 2010. AT

2. Italia.  La nuova disciplina Consob delle operazioni con parti correlate
Il regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 è stato adottato in esecuzione dell’art. 2391-bis c.c. ("Operazioni con parti correlate"), il quale attribuisce alla Consob il compito di emanare principi generali, in base ai quali "gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate".
L’ambito di applicazione del regolamento comprende dunque le "operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate" compiute da " società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" (art. 2).
Il concetto di "parti correlate" Nella nozione di "parti correlate", sono fatti rientrare, oltre ai soggetti controllanti, controllati, sottoposti a comune controllo, esercitanti u’influenza notevole e agli alti dirigenti della società o della sua controllante, anche gli stretti familiari dei soggetti precedentemente elencati (per l’elenco completo, vedi l’allegato 1 al regolamento).
Il concetto di "operazioni". Per "operazioni [con parti correlate]", si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche".
Il regolamento distingue le operazioni con parti correlate secondo un criterio dimensionale ("operazioni di maggior rilevanza" e "operazioni di minore rilevanza"), e per ciascuna delle due categorie: i) disciplina il regime della trasparenza e la procedura di approvazione delle operazioni, ii) rafforza il ruolo degli amministratori indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale.
Il concetto di "operazioni di maggiore rilevanza": sono quelle che superano la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri (capitalizzazione di borsa o patrimonio netto, attivo totale, passività totali). La soglia scende al 2,5% per le operazioni compiute da società controllate da u’altra società quotata, con la controllante stessa o con soggetti a questa correlati che risultino a loro volta correlati con la società. In tali casi "un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati" deve essere coinvolto "nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria" (art. 8). Affinchè il CdA approvi l’operazione, è necessario il "previo motivato parere favorevole di questo comitato". Qualora tale parere favorevole non venga rilasciato e il CdA voglia comunque approvare l’operazione, è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, che decide - oltre che con le maggioranze prescritte dal codice civile e eventualmente dallo statuto - anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti (art. 11, comma 3).
Il regime di trasparenza. Per quanto riguarda, invece, il regime di trasparenza, deve essere redatto un documento informativo molto dettagliato da pubblicare "entro sette giorni dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente", o, "in caso di autorizzazione o di competenza assembleare, entro sette giorni dall’approvazione della proposta da sottoporre all’assemblea" (art. 5).
Il concetto di "operazioni di minore rilevanza": esse sono quelle che non superano la soglia del 5% (2,5% per le controllate) di nessuno dei parametri sopra indicati. Per compiere tali operazioni, ferma restando la possibilità di applicare la disciplina delle operazioni di maggiore rilevanza, è necessario il motivato parere non vincolante, da parte di un "comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti".  
Il relativo regime di trasparenza. Qualora il CdA, nonostante il parere negativo del comitato, decida di compiere comunque l’operazione, dovrà informare il mercato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, attraverso un documento contenente l’indicazione della "controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere" (art. 7). [1]
Disciplina agevolata per determinate tipologie di società: "Ferme le disposizioni dell’articolo 5 ( trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza) e la disciplina delle operazioni di minore rilevanza prevista nell’articolo 7 , le società quotate di minori dimensioni (fatturato e patrimonio netto inferiori a 500 milioni di euro), le società di recente quotazione (fino a due anni dalla quotazione in borsa) e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all’articolo 8 (procedure per le operazioni di maggiore rilevanza) , una procedura individuata ai sensi dell’articolo 7" (art.10).
Esenzioni: l’art. 13 indica una serie di operazioni (ad esempio le operazioni di importo esiguo, le deliberazioni assembleari di cui all’art.2389, primo comma, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del CdA e del comitato esecutivo, le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard) alle quali non vengono applicate, in tutto o in parte, le disposizioni del regolamento.
Entrata in vigore del regolamento: per consentire alle società di adeguare le procedure interne alla nuova normativa, è previsto un regime transitorio con due scadenze. Il regime di trasparenza ha efficacia dal primo ottobre 2010. Le nuove procedure dei meccanismi decisionali hanno efficacia, invece, dal primo gennaio 2011. GP

 


 

[1] Le procedure e il regime di trasparenza delle suddette operazioni descritti fin’ora, si riferiscono alle società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale e monistico. Tuttavia, il regolamento ha cura di estendere tali prescrizioni, con gli adattamenti necessari, anche alle società che adottano il sistema dualistico ( vedi Allegato 2 al Reg. 17221).

3. Italia. Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE
Il  1 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, con cui viene data  attuazione alla direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.  Scopo della direttiva era quello di definire un ambito giuridico comune sia per i prestatori sia per gli utenti dei servizi di pagamento; l’ambito di applicazione del decreto riguarda infatti tutti i servizi  di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.
In relazione ai soggetti coinvolti si prevede il riconoscimento di diritti o la possibilità di deroghe alla normativa sulla base del soggetto controparte, distinguendo a tal fine tra consumatori (o micro-impresa) e non; si prevede, infatti, una serie di norme che introducono diritti e obblighi delle parti nei contratti per la prestazione dei servizi di pagamento. Tra le tante novità si segnalano l’eliminazione dei giorni valuta, la fissazione di un termine massimo per l’accredito in conto, il diritto di ricevere informazioni dettagliate subito dopo l’esecuzione del pagamento, l’obbligo di eseguire l’ordine di pagamento entro la giornata operativa in cui è stato ricevuto, il divieto di applicazione di valute di addebito anteriori alla data effettiva dell’operazione.
Vengono poi apportate innovazioni e modifiche al Testo Unico Bancario: viene inserito il Titolo V-ter , che si occupa degli "Istituti di pagamento" , nuovi soggetti economici aventi come scopo principale la prestazione dei servizi di pagamento. Si prevede allora la costituzione di un apposito albo presso la Banca d’Italia (la quale viene investita di poteri di vigilanza simili a quelli sulle banche) che autorizza, previo controllo sulla sussistenza di determinati requisiti,  detti nuovi soggetti alla prestazione dei servizi di pagamento;  si prevedono poi  forme di tutela per la clientela tra le quali l’obbligo per gli Istituti di detenere le somme di denaro in appositi conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento, con la specificazione che non costituiscono fondi con obbligo di rimborso né moneta elettronica.  Infine, viene introdotto un nuovo capo II-bis all’interno del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) intitolato "servizi di pagamento" che prevede:

  • La delega a Banca d’Italia del potere di disciplinare contenuti e modalità delle informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono obbligatoriamente rendere;
  • L’applicazione dell’art. 117 (salvo il comma 5) t.u.b. ai "contratti quadro";
  • Una disciplina specifica dello ius variandi e del diritto di recesso.

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/servizi_bancari/dlgs_27012010_n11_attuaz_dir_ce.html


4. Profili di operatività per il calcolo dell’ISC per i conti correnti
Con provvedimento del 17 febbraio 2010 la Banca d’Italia ha emanato i profili di operatività per il calcolo dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) per i conti correnti, dando così attuazione al suo precedente provvedimento del 29 luglio 2009, recante "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che introduceva l’obbligo per gli intermediari di riportare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi periodici dei conti correnti destinati ai consumatori un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) determinato appunto, in base ai profili di operatività da individuarsi ad opera della Banca d’Italia (sez. II par. 3 e 8, e sez. IV, par. 3).
L’ISC è una grandezza che comprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente su base annua, al netto di oneri fiscali ed interessi. La sua funzione è quella di permettere una comparazione dei costi bancari tra differenti offerte.
Banca d’Italia ha individuato diversi profili di operatività per il calcolo dell’ISC differenziandoli anche in relazione al tipo di conto corrente offerto al cliente: 

  • 1. per i conti cd. a pacchetto, ovvero per quelli con un sistema di tariffazione forfettario, il provvedimento individua, in base a variabili socio-demografiche, sei profili di operatività: giovani, famiglie con operatività bassa, famiglie con operatività media, famiglie con operatività elevata, pensionati con operatività bassa, pensionati con operatività media;
  • 2. per i conti cd. ordinari, ovvero quelli con un sistema di tariffazione a consumo, viene individuato un unico profilo che fa riferimento ad u’operatività particolarmente bassa, e ciò in quanto tali tipi di conti si presumono indirizzati a clienti che intendono utilizzarli per esigenze molto specifiche.
  • 3. infine, per i conti cd. in convenzione, ovvero quelli indirizzati a particolari tipologie di clienti, è previsto un regime particolare in base al quale se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo si applica quanto previsto per i conti cd. a pacchetto; se, invece, le specifiche condizioni economiche vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio informativo, l’intermediario dovrà riportare nel documento di sintesi periodico, l’ISC - calcolato per ciascuno dei sei profili presvisti per i conti a pacchetto - relativo al conto corrente più conveniente offerto ai consumatori per ciascuno dei sei profili.

Gli intermediari dovranno adeguarsi agli obblighi previsti da tale provvedimento entro il termine di tre mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. AT

5. Nuovo regolamento Consob di attuazione degli artt. 18-bis e 18-ter del T.u.f in materia di consulenti finanziari
Con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 la Consob ha emanato il regolamento di attuazione degli artt. 18-bis e 18-ter del T.u.f., introdotti, rispettivamente, dal d.lgs. n. 164/2007 e dalla l. n. 69/2009, i quali disciplinano l’attività di consulenza finanziaria prestata da consulenti finanziari persone fisiche (art. 18-bis) e da società di consulenza finanziaria (art. 18-ter) e concorrono a regolamentare l’attività di consulenza finanziaria anche quando prestata da soggetti giuridici diversi da banche e da intermediari finanziari.
Il regolamento si compone di 35 articoli ed è suddiviso in 7 titoli - Disposizioni preliminari (art. 1); Organismo (artt. 2-5); Disciplina dell’albo (artt. 6-11); Attività dei consulenti finanziari (artt. 12-26); Sanzioni (art. 27); Ricorsi (artt. 28-34); Disposizioni transitorie e finali (art. 35) - ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, se posteriore, il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento adottato dal  Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del T.u.f.
Il regolamento è consultabile visitando il sito www.consob.it

6. Nuove istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura
Nell’agosto 2009 Banca d’Italia ha emanato le nuove istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (TEG), utilizzati per l’individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura. La prima segnalazione basata sulle nuove Istruzioni sarà riferita al trimestre luglio - settembre 2009 e concorrerà alla definizione dei tassi soglia in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.
Le Istruzioni prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, in modo da contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.
Tra le principali novità segnaliamo che sono stati unificati i tassi applicati a banche e intermediari finanziari non bancari per alcune categorie di operazioni ("anticipi, sconti ed altri finanziamenti alle imprese" e "crediti personali"); mentre rimangono distinti i tassi praticati a banche e intermediari finanziari non bancari per gli "altri finanziamenti alle famiglie", in considerazione della caratteristica residuale della categoria, nella quale sono incluse operazioni di natura e rischiosità differente.
A partire quindi dal 1° gennaio 2010 gli intermediari finanziari non bancari che effettuino operazioni di "anticipi, sconti ed altri finanziamenti alle imprese" e "crediti personali" dovranno ridurre sensibilmente i tassi di interesse applicati per non incorrere in tassi usurari.