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Brevi riflessioni sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sui cd. “coronabond”



1. Meccanismo Europeo di Stabilità e “coronabond” nell’emergenza coronavirus. – 2. Il MES: la struttura organizzativa. – 3. Gli obiettivi del MES. – 3.1. La stabilità dell’Eurozona e dei suoi membri. –  3.2. Il MES come extrema ratio. – 3.3. Le condizioni “rigorose” per il suo utilizzo. – 4. Le modalità di intervento del MES. – 4.1. L’assistenza finanziaria precauzionale. – 4.2. La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie. – 4.3. I prestiti agli Stati membri. – 4.4. Gli acquisiti sui mercati primario e secondario. – 4.5. Le altre misure. – 5. La risposta del MES all’emergenza coronavirus. – 6. I cd. “coronabond”. – 6.1. I coronabond nell’ambito del MES.

 

1. Meccanismo Europeo di Stabilità e “coronabond” nell’ emergenza coronavirus 

Il dibattito sulle possibili misure finanziarie esperibili a livello nazionale e comunitario per far fronte alla situazione d’emergenza generata dalla pandemia di COVID-19, negli ultimi giorni, si è focalizzato sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e sui cd. “coronabond”.

Quanto al MES, esso rappresenta una sorta di “asso nella manica” al quale uno o più Stati dell’Eurozona possono ricorrere, di propria iniziativa, in caso di crisi finanziaria particolarmente grave. Per quanto concerne i coronabond, invece, questi costituiscono una strada fin ad ora non percorsa, priva di regolamentazione e che, in quanto tale, lascia un notevole margine di libertà alla discussione sugli stessi.

Tuttavia, prima di esaminare come il MES ed i coronabond potrebbero operare concretamente nella situazione attuale, pare utile accennare, brevemente ed in via generale, alle caratteristiche, agli obiettivi ed al funzionamento di dette misure.

 

2. Il MES: la struttura organizzativa

Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)[1] è una istituzione finanziaria sovranazionale, attiva dal 2012, alla quale aderiscono gli Stati membri della zona Euro,[2] e potenzialmente aperta anche all’ingresso degli altri paesi dell’Unione Europea.[3]

Esso è dotato di un capitale iniziale di circa 700 miliardi di euro; ciascuno Stato membro vi partecipa sulla base della propria partecipazione al capitale della Banca Centrale Europea (la quota dell’Italia è poco meno del 18%).[4] Il diritto di voto degli Stati aderenti in seno agli organi direttivi del MES – il consiglio dei governatori ed il consiglio di amministrazione, dei quali si dirà a breve – è proporzionale alla quota versata: il voto di Germania, Francia, Italia, se esercitato in blocco, realizzerebbe di per sé solo la maggioranza assoluta. Sono però previsti alcuni meccanismi – quorum costitutivi e deliberativi - che impediscono a singoli Stati o a blocchi di Stati di piegare il MES alle proprie volontà decisionali.[5]

Guardando alla struttura organizzativa del Meccanismo, esso è governato da i) un consiglio dei governatori, composto dai rappresentanti degli Stati membri (cd. “governatori”), e responsabile delle decisioni di maggior rilievo;[6] ii) da un consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati ciascuno da un governatore, e responsabile del daily management del MES;[7] e iii) da un Direttore Generale, nominato dal consiglio dei governatori, e al quale è attribuita la rappresentanza legale del MES al fine di gestirne gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.[8]

 

2. Gli obiettivi del MES

Per quanto riguarda il fine del MES, questo si sostanzia in nel «mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri».[9]

 

3.1. La stabilità dell’Eurozona e dei suoi membri

L’articolo citato è ricco di spunti di riflessione e, esaminandolo a ritroso, si può da subito cogliere il fine ultimo del Meccanismo: ossia salvaguardare la stabilità dell’Eurozona e dei suoi Stati membri, laddove la congiunzione “e” ha valore disgiuntivo (di “o”) non congiuntivo.

Di conseguenza, il MES potrà intervenire, su richiesta di uno o più Stati membri in crisi, sia quando l’intera zona Euro si trovi in una situazione di crisi, sia quando gli stessi soli richiedenti si trovino in difficoltà.

Non solo: la precisa individuazione degli obiettivi del MES implica che lo stesso non possa essere utilizzato per perseguire altri scopi, quali ad esempio, quelli di politica monetaria la cui responsabilità è in capo alla Banca Centrale Europea e al Sistema Europeo delle Banche Centrali.[10] 

 

3.2. Il MES come extrema ratio

Si noti poi che l’intervento del MES deve essere “indispensabile”: l’articolo, quindi, pare suggerire agli Stati membri di formulare una richiesta di assistenza al MES solo nel caso in cui le altre misure esperibili – come, ad esempio, l’emissione di nuovi titoli di debito pubblico – per far fronte alle proprie difficoltà finanziarie, non risultino percorribili o non siano risultate altrimenti efficaci.

In tal senso, l’articolo sembra enucleare una sorta di principio di sussidiarietà nella soluzione delle situazioni di crisi, in forza del quale l’intervento del Meccanismo dovrebbe costituire una sorta di extrema ratio. Questo in ragione del fatto che l’intervento del MES comporta una “collettivizzazione” dei problemi dello Stato membro in difficoltà (tema, questo, su cui si tornerà a breve).

 

3.3. Le condizioni “rigorose” per il suo utilizzo

Ciò che più stupisce l’interprete, però, è l’immediato riferimento al “rigore” delle condizioni che deve accompagnare ogni intervento del MES; riferimento che, si noti, è ripetuto più volte nel Trattato.

La previsione di dette condizioni costituisce un chiaro e necessario monito al cd. “azzardo morale”: come si è detto, il MES consente di utilizzare risorse comuni per – cercare di – risolvere i problemi di uno o più Stati. Alla luce di ciò, alcuni membri potrebbero avventurarsi in politiche economiche e sociali imprudenti, sicuri che i costi delle stesse saranno poi pagati dal Meccanismo.

Pertanto, le condizioni “rigorose” servono, anzitutto, e prima ancora della loro individuazione per il caso concreto,[11] come monito al fine di prevenire comportamenti irrispettosi verso la collettività degli Stati membri. 

In secondo luogo, dette condizioni, una volta individuate nel caso concreto, servono a correggere le inefficienze in cui lo Stato membro in difficoltà è incorso e che non è stato in grado di risolvere senza una “vigilanza” sovranazionale.

Ovviamente, tanto il monito di condizioni rigorose quanto la loro concreta individuazione una volta concessa la misura di sostegno, possono condizionare le politiche economiche e sociali nazionali; condizionamento, questo, che è estraneo allo scopo del Meccanismo: infatti, «il MES non ha ad oggetto il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri».[12]

Si noti, tuttavia, che l’influenza sulle politiche economiche e sociali è un effetto dell’intervento del MES, non un suo scopo. Non solo: non si può certo imputare al Meccanismo il necessario perseguimento da parte degli Stati membri di politiche di bilancio più rigorose e prudenti, essendosi gli stessi impegnati a perseguire l’equilibrio di bilancio con la stipula del cd. “Fiscal Compact” nel 2012.[13]

 

4. Le modalità di intervento del MES

Si è detto che il MES consente di mobilizzare (convogliare) risorse finanziarie a beneficio di uno o più Stati membri in difficoltà che ne facciano richiesta. Pare opportuno sottolineare come il MES non possa intervenire autonomamente nei confronti di uno Stato membro ma solo a seguito della presentazione di una domanda di sostegno da parte dello Stato stesso;[14] domanda che dovrà indicare anche la misura o le misure da considerare ai fini dell’intervento.

La procedura di concessione del sostegno finanziario vede coinvolti, oltre agli organi del MES, anche la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea. A queste due istituzioni sono affidati i compiti di valutare: i) la sussistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell’Eurozona o dei suoi Stati membri; ii) la sostenibilità del debito pubblico dello Stato richiedente;[15] e iii) le esigenze finanziarie effettive o potenziali del richiedente.

Alla luce della domanda presentata dallo Stato membro e delle valutazioni suddette, il consiglio dei Governatori concederà l’assistenza finanziaria in una o più delle modalità che si esamineranno a breve: sarà compito della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea[16] negoziare con lo Stato richiedente un protocollo di intesa che individui le condizioni “rigorose” per l’erogazione del sostegno finanziario.[17]

Dette condizioni, in concreto, potranno spaziare «da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite» e, si noti, dovranno essere «commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto».[18]

Il Trattato prevede cinque tipologie di intervento: i) l’assistenza finanziaria precauzionale; ii) la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie; iii) i prestiti; iv) l’acquisto di titoli emessi dallo Stato sul mercato primario; e v) l’acquisto di obbligazioni dello Stato sul mercato secondario.

 

4.1. L’assistenza finanziaria precauzionale

L’assistenza finanziaria precauzionale ad uno Stato membro si sostanzia in una linea di credito condizionale precauzionale o soggetta a condizioni rafforzate.[19]

Basti qui anticipare – si tornerà in argomento in seguito – che detta forma di sostegno finanziario ha, come suggerisce il nome, natura preventiva: mira cioè a preservare la stabilità di uno Stato membro in bonis, ma che potrebbe presto incorrere in delle difficoltà finanziarie.

 

4.2. La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie

Il MES, poi, può intervenire in sostegno – non già del bilancio statale, ma – delle istituzioni finanziarie di uno Stato membro che ne faccia richiesta, in due modi: i) tramite un prestito concesso allo Stato e destinato alla ricapitalizzazione delle istituzioni in difficoltà (cd. “ricapitalizzazione indiretta”);[20] o ii) tramite la ricapitalizzazione diretta da parte del MES di uno o più enti in difficoltà.[21] 

Si noti che, il sostegno finanziario, può essere concesso non già ad ogni istituzione in difficoltà ma, conformemente con gli obiettivi del MES, solo a quelle aventi rilevanza sistemica (ossia quelle la cui crisi possa pregiudicare la stabilità dello Stato membro o dell’Eurozona) e nel caso in cui nessun’altra misura risulti o sia risultata efficace a scongiurarne la situazione di crisi.

 

4.3. I prestiti agli Stati membri

Il MES può concedere finanziamenti, sotto forma di prestiti, agli Stati membri[22] che si trovino in difficoltà finanziarie, dovute, ad esempio, all’incapacità di rifinanziare il proprio debito pubblico a condizioni ragionevoli. La concessione di credito è, anche in tal caso, condizionata all’assunzione da parte dello Stato beneficiario dell’impegno di perseguire un rigoroso programma di aggiustamento macroeconomico,[23] condizione essenziale perché il debito sia ripagato.

Più di ogni altra forma di intervento –considerando anche che è stata quella maggiormente utilizzata –,[24] essa è esemplificativa del cd. “cash-for-reforms approach”: se, da un lato, i tassi di interesse dei prestiti sono molto bassi,[25] dall’altro lo Stato beneficiario del finanziamento dovrà adottare una serie di riforme particolarmente stringenti ma necessarie, come anticipato, a prevenire l’azzardo morale e a correggere le inefficienze dello Stato membro.

 

4.4. Gli acquisti sui mercati primario e secondario

Il MES, inoltre, laddove lo Stato membro ne faccia richiesta, può acquistare: i) titoli emessi dallo stesso sul mercato primario;[26] ii) obbligazioni dello stesso negoziate sul mercato secondario.[27]

Il Trattato non fa alcun espresso riferimento alla possibilità per il Meccanismo di intervenire nel mercato –primario o secondario – delle obbligazioni societarie. Invero, posto che, come si dirà a breve, il consiglio dei governatori può ampliare la lista delle misure applicabili dal MES (come ha già fatto con l’aggiunta della ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie), non pare surreale ipotizzare che il Meccanismo potrà dotarsi anche di misure di intervento sul mercato delle obbligazioni societarie, ove ciò sia ritenuto necessario a preservare la stabilità finanziaria dell’Eurozona o di uno Stato membro.

 

4.5. Le altre misure

Infine, come anticipato in relazione alla ricapitalizzazione diretta degli istituti finanziari, la lista delle misure, non è chiusa: infatti, «Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo».[28] 

Da una prima lettura dell’articolo citato, viene subito da chiedersi se vi sia un limite alla libertà d’inventiva concessa al Consiglio dei Governatori, e, in tal caso, quale sia. Con un certo grado di suggestione, ci si può interrogare se anche il MES possa – e sia pronto a – fare «whatever it takes» per preservare la stabilità dell’Eurozona; e se, anche in tal caso, vi sia un «our mandate» a porre dei limiti.[29]   

Si potrebbe ipotizzare che il consiglio dei governatori istituisca nuove misure quali, a titolo esemplificativo, i) l’acquisto di titoli privati emessi sul mercato primario o negoziati sul mercato secondario; o, ancora, ii) un’operazione di helicopter money (anche se, in tal caso, non vi sarebbe alcuna creazione di nuova moneta).[30]  

Il limite alla fattibilità di queste e – in generale – di qualsiasi misura ipotizzabile, è dato dagli obietti del MES. Pertanto, la misura dovrà essere idonea a perseguire la stabilità finanziaria dell’Eurozona e degli Stati membri e, a tal fine, dovrà essere indispensabile. 

 

5. La risposta del MES all’emergenza coronavirus

Ciò premesso sul funzionamento del Meccanismo, pare ora opportuno analizzare come lo stesso potrà intervenire in risposta alla situazione di crisi provocata dalla pandemia di COVID-19.

«The ESM will provide what we call pandemic crisis support»: così, recentemente, il direttore generale del MES.[31]  Più precisamente, il Meccanismo dovrebbe mettere a disposizione degli Stati aderenti – nell’arco di due settimane –[32] la possibilità di accedere ad una linea di credito “precauzionale” a condizioni rafforzate[33] e standardizzate per tutti gli Stati.[34]  Alcune di queste sono già “preannunciate”: i) il finanziamento ricevuto sarà impiegato solo per coprire i costi correlati all’emergenza generata dal COVID-19; ii) il finanziamento richiesto potrà arrivare fino al 2% del PIL.[35]  

Ciò premesso, non è improbabile, a detta di chi scrive, che le condizioni “rigorose” che saranno nello specifico individuate non saranno tali, o, meglio, saranno meno stingenti di quello che avrebbero dovuto essere in altre circostanze.

Questo perché la situazione di crisi generata dalla pandemia di COVID-19 non è imputabile all’azzardo morale di ciascuno Stato membro, ad inefficienze nelle politiche economiche e sociali dello stesso. Vero è, tuttavia, che, a voler essere particolarmente rigorosi, se – la maggior parte de – gli Stati membri avessero avuto un piano di contenimento epidemiologico (specie vista la recente esperienza della SARS nel 2002), o avessero avuto i conti in ordine, essi sarebbero stati in grado di attenuare notevolmente gli effetti della crisi economica in essere.

La risposta del MES alla situazione in essere pare certamente apprezzabile e va a costituire un’ulteriore[36] linea di sostegno finanziario contro l’emergenza in essere. Non sono mancate, ad ogni modo, critiche sulla presunta insufficienza delle misure messe a disposizione dal Meccanismo, specie da coloro i quali auspicavano che lo stesso emettesse i cd. “coronabond”. Tuttavia, prima di affrontare l’argomento, pare utile esaminare brevemente le principali caratteristiche di detti bond.

 

6. I cd. “coronabond

Con l’espressione “coronabond” ci si riferisce sostanzialmente ai cd. “eurobond” (anche detti “E-bond” o “stability bond”), ossia ad obbligazioni garantite da tutti gli Stati membri dell’Eurozona. Nella situazione attuale, i fondi raccolti attraverso l’emissione di dette obbligazioni sarebbero utilizzati al fine di contrastare la situazione di crisi generata dalla pandemia in corso (da qui l’espressione “coronabond”).

Si noti che gli eurobond – così come la loro emissione – non sono dettagliatamente disciplinati da un da un regolamento o da una direttiva dell’Unione, o da altra fonte normativa: essi sono concepiti solo a livello teorico, in particolare nel Libro verde sulla fattibilità dell’introduzione di stability bond elaborato dalla Commissione Europea nel 2011.[37]

Di conseguenza, v’è ampio margine di libertà nell’elaborazione delle possibili soluzioni per la concreta realizzazione di dette obbligazioni. Ad esempio, guardando all’emittente delle stesse, «L’emissione di stability bond potrebbe essere centralizzata in un’unica agenzia oppure rimanere decentralizzata a livello nazionale con uno stretto coordinamento tra gli Stati membri».[38] Guardando, poi, al tipo di garanzia, la stessa potrà essere prestata solidalmente da tutti gli Stati dell’Eurozona, o essere proporzionale al beneficio che essi traggono dall’emissione di dette obbligazioni, o, ancora, essere assistita da garanzie collaterali (quali, ad esempio, riserve auree, un fondo costituito ad hoc, un pegno su eventuali partecipazioni pubbliche, ecc.).[39]

 

6.1. I coronabond nell’ambito del MES

Il Libro verde della Commissione, come anticipato, considera anche l’ipotesi in cui gli eurobond siano emessi da una agenzia europea. Pertanto, gli stessi potrebbero anche essere emessi dal MES. 

Vero è che il MES non è tecnicamente una “agenzia”, ma, a detta di chi scrive, il termine “agenzia” utilizzato dal Libro verde è da interpretarsi in senso a-tecnico e, anche se interpretato in senso tecnico, lo stesso non sarebbe comunque vincolante, posto che un “libro verde” è, sostanzialmente, una comunicazione su uno studio approfondito di un  determinato argomento.

Si noti che i coronabond, se emessi dal MES, non costituiscono propriamente una “misura” equiparabile a quelle precedentemente esaminate, ma, piuttosto, un metodo di finanziamento delle stesse: infatti, il Meccanismo potrebbe emettere detti titoli di debito e destinare le risorse finanziarie raccolte dalla vendita degli stessi all’applicazione delle misure di sostegno finanziario agli Stati membri richiedenti.[40]

Un’altra e diversa associazione dei coronabond al MES potrebbe veder attribuito al Meccanismo il ruolo non di emittente ma di garante: in tal senso, i titoli di debito potrebbero essere emessi dai singoli Stati membri (o da un’agenzia europea) e garantiti dal MES.[41]

Ad ora, l’opzione coronabond sembra essere stata scartata dal Meccanismo: infatti, lo stesso finanzierà il proprio programma di intervento con le risorse a disposizione. 

Ciò non toglie (anche se è un’ipotesi di certo non auspicabile dal momento che implicherebbe un perdurare ed un acuirsi della situazione di crisi) che l’opzione dell’indebitamento possa essere rivalutata dal MES in un successivo momento;[42] o che la stessa sia utilizzata, non nel programma d’intervento del Meccanismo, ma per finanziare una o più delle altre misure europee[43] volte a contrastare la crisi in essere.[44]

 

Info: direzione@studiodepoli.it

 

 

[1] Per una panoramica approfondita sull’argomento si consiglia, in particolare, la lettura di M. De Poli, Fundamentals of European Banking Law, Wolters Kluwer, 2018, pp. 238-239; F. Ciraolo, Il finanziamento «esterno» delle risoluzioni bancarie tra tecniche normative e diritto vivente, Cedam, 2018, pp. 219-236; M. Schillig, Resolution and insolvency of banks and financial institutions, Oxford University Press, 2016, pp. 346-352; V. Borger, The European Stability Mechanism: A crisis tool operating at two junctures, in M. Haentjens e B. Wessels (a cura di), Crisis Management in the Banking Sector, Edward Elgar, 2015, pp. 150-172;  e J. Corti Varela, Direct recapitalization of banks and sovereign debt: The ESM direct recapitalization instrument and its impact on sovereign debt, in L.M. Hinojosa-Martínez e J.M. Beneyto, European Banking Union. The New Regime, Wolters Kluwer, 2015, pp. 121-135.

[2] Si v. il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità, 2012  <https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty>. Il Trattato è stato ratificato dal Parlamento italiano con la Legge 23 luglio 2012, n. 116 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 <www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/28/012G0143/sg>.

[3] Si v. l’art. 2 Nuovi membri del Trattato.

[4] Si v. il Capo 3 Capitale (artt. 8-11) del Trattato e gli Allegati I Modello di contribuzione del MES e II Sottoscrizioni del capitale autorizzato allo stesso. Per quanto riguarda l’Italia, la stessa si è impegnata a versare più di 125 miliardi di euro, e la sua quota (del 17,72% ca) è la terza, per rilevanza, dopo Germania (26,96% ca.) e Francia (20,25% ca.).

[5] Infatti, l’art. 4 Struttura e regole di voto del Trattato prevede, al secondo comma, un quorum costitutivosia per il consiglio dei governatori che per il consiglio di amministrazione, pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto. Questo meccanismo di computo risulta essere particolarmente equo: infatti, se si fosse previso un quorum costitutivo corrispondente ai soli due terzi dei diritti di voto, si sarebbe corso il rischio di vedere gli organi validamente costituiti con la sola presenza di, ad esempio, Germania, Francia, Italia e Spagna, a scapito degli Stati membri titolari di partecipazioni minori. Ponendo il requisito combinato della presenza i) dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, che ii) rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto, il Trattato consente una partecipazione alle decisioni consiliari molto ampia, scongiurando ogni forma di sudditanza del Meccanismo agli Stati membri più influenti.  Non solo, gli organi sopra citati non deliberano esclusivamente a maggioranza semplice dei voti espressi, ma, in taluni casi, anche a maggioranza qualificata (più precisamente, l’80% dei voti espressi, ai sensi del quinto comma dell’art. 4) o all’unanimità, senza che, in tal caso, l’astensione di uno o più membri osti al suo raggiungimento (ciò ai sensi del terzo comma dell’art. 4). Anzi, guardando ai commi sesto e settimo dell’art. 5 Consiglio dei governatori, le decisioni per le quali è richiesta l’unanimità o la maggioranza qualificata sono particolarmente numerose, e, di conseguenza, la maggioranza semplice pare costituire più un’ipotesi residuale.

[6] Si v. l’art. 5 Consiglio dei governatori del Trattato. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Eurogruppo (ossia la riunione dei Ministri delle Finanze degli Stati dell’Eurozona) o da uno dei governatori e, generalmente, vede la partecipazione, in qualità di osservatori, del Commissario Europeo agli Affare Economici e Monetari, del Presidente della BCE e del Presidente dell’Eurogruppo (se non è già Presidente del consiglio dei governatori), o di loro delegati.

[7] Si v., rispettivamente, l’art. 6 Consiglio di amministrazione del Trattato. Si noti che il Commissario Europeo agli Affare Economici e Monetari ed il Presidente della BCE, di persona o tramite propri delegati, possono partecipare, in qualità di osservatori, anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

[8] Si v. l’art. 7 Direttore generale del Trattato.

[9] Così l’art. 3 Obiettivo del Trattato. Alla luce del disposto dell’articolo citato e, in generale, del suo funzionamento, il MES è stato efficacemente definito come un “common fiscal backstop” o come una “safety net” a beneficio degli Stati dell’Eurozona in difficoltà.

[10] Come emerge chiaramente al par. 64della sentenza Gauweiler (Causa C-62/2014) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 giugno 2015 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0062>.

[11] Sulla concreta individuazione delle condizioni si tornerà, più nello specifico, a breve. 

[12] Così la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Pringle (causa C-370/2012) del 27 novembre 2012, par. 110 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0370>.

[13] Si v. il Titolo III Patto di bilancio del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, 2012 (il cd. “Fiscal Compact”) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)>; e, per quanto riguarda l’Italia, l’art. 81 della Costituzione <https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=81>.

[14] Si v. il primo comma dell’art. 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità del Trattato.

[15] Detta valutazione, si noti, può coinvolgere anche il Fondo Monetario Internazionale.

[16] Anche in tal caso potrà essere coinvolto il Fondo Monetario Internazionale.

[17] Si v. i commi da secondo a settimo dell’art. 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità del Trattato.

[18] Così il primo comma dell’art. 12 Principi del Trattato.

[19] Si v. l’art. 14 Assistenza finanziaria precauzionale del MES del Trattato, nonché le specifiche linee guida emanate dal Meccanismo a riguardo: MES, Guideline on Precautionary Financial Assistance, 2012 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_precautionary_financial_assistance.pdf>. Essenzialmente, la linea di credito condizionale precauzionale (cd. “Precautionary Conditioned Credit Line” o “PCCL”) è concessa ad uno Stato membro che presenti un debito pubblico sostenibile, un sistema bancario che non ponga alcun tipo di rischio sistemico, ecc. (si v. il secondo comma dell’art. 2 Types of precautionary financial assistance delle Linee Guida appena citate). Lo Stato, ricevuto il sostegno richiesto, sarà soggetto ad un controllo sì stringente da parte del MES e delle altre istituzioni competenti ma, comunque, meno invasivo rispetto alle condizioni imposte ad uno Stato che benefici di una linea di credito a condizioni rafforzate (cd. “Enhanced Conditioned Credit Line” o “ECCL). Quest’ultima è concessa ad uno Stato membro in bonis ma che non presenta le condizioni di stabilità suddette di cui al secondo comma del citato art. 2 delle Linee Guida. Non solo: lo Stato, in tal caso, deve adottare delle specifiche misure correttive volte a migliorare le proprie inefficienze (si v. il successivo terzo comma del citato art. 2).

[20] Si v. l’art 15 Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES del Trattato. Si v. anche le specifiche linee guida in materia: MES, Guideline on Financial Assistance for the Recapitalisation of Financial Institutions, 2014 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_recapitalisation_of_financial_institutions_with_notice.pdf>. Ad ora, questa modalità di intervento è stata richiesta solo dalla Spagna nel 2012: si v. il report del MES ed i documenti di maggior rilievo dell’intervento in MES, Spain: a fast and effective programme<https://www.esm.europa.eu/assistance/spain#spain:_a_fast_and_effective_programme>.

[21] La misura, si noti, non era originariamente prevista dal Trattato: è stata creata dal consiglio dei governatori nel 2014 in forza della delega ad essi conferita dall’art. 19 Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria  (di cui si dirà, più nello specifico, a breve): si v., quindi, MES, Establishment of the instrument for the direct recapitalisation of institutions, 8 dicembre 2014 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20141208_establishment_of_the_instrument_for_the_direct_recapitalisation_of_institutions.pdf>; e MES, Guideline on Financial Assistance for the Direct Recapitalisation of Institutions, 2014 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20141208_guideline_on_financial_assistance_for_the_direct_recapitalisation_of_institutions.pdf>.

[22] Si v. l’art 16 Prestiti del MES del Trattato e le relative linee guida: MES, Guideline on Loans, 2012 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_loans.pdf>.

[23] Così, espressamente, il comma secondo dell’art 16 Prestiti del MES del Trattato.

[24] Ad esempio, a beneficio di Cipro, Grecia, Irlanda e Portogallo. Si v., i relativi casi, in MES, Financial Assistance <https://www.esm.europa.eu/financial-assistance>.

[25] Si v. MES, Lending rates <https://www.esm.europa.eu/lending-rates>.

[26] Si v. l’art 17 Meccanismo di sostegno al mercato primario del Trattato, nonché MES, Guideline on the Primary Market Support Facility, 2012 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_the_primary_market_support_facility.pdf>.

[27] Si v. l’art 18 Meccanismo di sostegno al mercato secondario del Trattato, nonché MES, Guideline on the Secondary Market Support Facility, 2012 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_the_secondary_market_support_facility.pdf>.

[28] Così l’art 19 Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria del Trattato.

[29] Il riferimento è alle incisive parole di Mario Draghi, allora Presidente della BCE, pronunciate il 26 luglio 2012 alla Global Investment Conference di Londra: «Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro». Si v. ECB, Verbatim of the remarks made by Mario Draghi <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html>.

[30] Con l’espressione “helicopter money” ci si riferisce alla creazione di denaro da parte di una Banca Centrale ed alla sua distribuzione ai cittadini. La misura appena descritta, concepita in primo luogo per sostenere l’inflazione, deve il suo nome ad un esempio provocatorio – in cui la distribuzione del denaro è effettuata da un elicottero in volo – formulato da Friedman a fine anni ’60. Si v., quindi, M. Friedman, The Optimum Quantity of Money, Transaction Publisher, 2005, pp. 4 ss.

[31] Si v. Klaus Regling on the European response to the corona crisis, 9 aprile 2020 <https://www.esm.europa.eu/press-releases/klaus-regling-european-response-corona-crisis>.

[32] Si v. la conferenza stampa a riguardo del Presidente dell’Eurogruppo: Remarks by Mário Centeno following the Eurogroup videoconference of 9 April 2020, 9 aprile 2020 <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/09/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-videoconference-of-9-april-2020/>.

[33] Si v. quanto scritto in nota 19.

[34] Sulla base dell’art. 14 Assistenza finanziaria precauzionale del MES del Trattato.

[35] Si v. ESM’s role in the European response, 2020 <https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis>.

[36] Per una panoramica completa sulle misure europee volte a far fronte alla crisi generata dalla pandemia da COVID-19, si v. il Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 9 aprile 2020 <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/>.

[37] Si v. Commissione Europea, Libro verde sulla fattibilità dell’introduzione di stability bond, COM (2011) 818 definitivo, 23 novembre 2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0818>.

[38] Così il Libro verde a p. 4.

[39] Così il Libro verde a pp. 9-10.

[40] Si v. il primo comma dell’art. 21 Operazioni di assunzioni di prestiti del Trattato: «Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni».

[41] In tal caso il consiglio dei governatori potrebbe creare una nuova misura, in forma di garanzia, ai sensi dell’art. 19 Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria del Trattato, o specificare con delle regole precise, per il tipo di garanzia in esame, le misure di credito già esistenti.

[42] Non è questa la sede per fare considerazioni “di mercato”, ma pare opportuno comunque sottolineare come una efficiente collocazione degli eurobond potrebbe risultare incerta proprio a causa della situazione di crisi in corso, la quale provoca un atteggiamento diffidente e pessimistico in capo agli investitori. D’altro canto, però, va notato come nelle situazioni di crisi gli investitori tendano a far convergere le proprie disponibilità finanziarie in asset “sicuri” (come, ad esempio, l’oro o i titoli di Stato di paesi con elevato merito creditizio), e, tra questo tipo di asset, potrebbero essere inclusi anche gli eurobond, in ragione dell’elevato grado di solvibilità che li caratterizza. 

[43] Per una panoramica completa su dette misure si v. il Report citato in nota 34.

[44] Circa il possibile impiego degli eurobond  a sostegno delle altre misure europee in risposta alla crisi in essere, si v. le recenti dichiarazioni di Commissari Europei Valdis Dombrovskis (vice Presidente della Commissione) e Paolo Gentiloni (Commissario agli Affari Economici e Monetari): EU could finance 1.5 trillion euro recovery fund with bonds: Dombrovskis, 14 aprile 2020 <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-dombrovskis/eu-could-finance-1-5-trillion-euro-recovery-fund-with-bonds-dombrovskis-idUSKCN21W0KG>; e Coronavirus, fondo Ue lavoro prima risposta comune, ce ne saranno altre - Gentiloni, 2 aprile 2020 <https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN21K13J>. Pare opportuno comunque porre una certa cautela verso le dichiarazioni qui riportate come, in generale, verso ogni dichiarazione – per quanto autorevole e degna di nota – sull’argomento, posto che l’emissione di eurobond, se realizzata, sarà certamente frutto di un dialogo politico e di studi economici particolarmente complessi.