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Emergenza coronavirus e moratoria generale: le linee guida dell'Autorità Bancaria Europea



1. Misure di moratoria e “forborne exposures”. – 2. Le linee guida dell’Autorità Bancaria Europea. – 3. Una moratoria “generale” sui pagamenti. – 4. Il trattamento della moratoria generale.

 

1. Misure di moratoria e “forborne exposures”

Questo Studio, nei giorni scorsi, ha già esaminato le principali misure di moratoria sui finanziamenti concesse dagli istituti di credito alle imprese – di propria iniziativa, sulla base del prorogato Accordo per il Credito 2019 dell’Associazione Bancaria Italiana,[1] o del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cd. “Decreto Cura Italia”)[2] – al fine di far fronte all’emergenza causata dalla pandemia di COVID-19.[3]

Una delle principali problematiche relative alla concessione delle suddette misure riguarda la possibilità di classificare le stesse come “forbearance measures” e, quindi, l’applicabilità della disciplina sulle cd. “forborne exposures”;[4] disciplina che sottopone l’esposizione – e l’impresa – beneficiaria della misura ad una penetrante e prolungata attività di monitoring da parte dell’ente creditizio.[5]

Pare evidente come l’incertezza circa l’applicabilità o meno delle – stringenti – regole sulle forborne exposures rischi di disincentivare la richiesta da parte delle imprese di poter beneficiare delle misure di moratoria suddette.

 

2. Le linee guida dell’Autorità Bancaria Europea

Un punto fermo sul problema appena esposto è stato recentemente messo dalle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea.[6] Più precisamente, queste sono volte a specificare il trattamento prudenziale delle moratorie sui finanziamenti concesse al fine di far fronte alla pandemia in essere, e, a talune condizioni, consentono una deroga alla disciplina sulle forborne exposure.

Dette linee guida, si noti, non sono ancora applicabili: a tal fine pare che si dovrà attendere la traduzione delle stesse in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.[7] Invero, pare opportuno ricordare che gli orientamenti dell’ABE sono una fonte di cd. “soft law”: i.e., essi non sono vincolanti ma, in ogni caso, gli istituti di credito dovranno fare il possibile per darvi seguito e, laddove, vi si discostino, dovranno motivare adeguatamente la propria scelta.[8] Pertanto, nulla vieta ad un ente creditizio di conformarsi da subito alle linee guida in esame o, in futuro, di discostarsene con le dovute motivazioni.

 

3. Una moratoria “generale” sui pagamenti

Le linee guida dell’ABE fanno riferimento tanto alle misure di moratoria che trovino la propria fonte nella legge (come quelle basate sul Decreto Cura Italia) quanto a quelle frutto dell’autonomia privata (come quelle previste dall’Accordo per il Credito 2019).

Il tratto caratteristico delle misure prese in considerazione dall’ABE, quindi, non è dato dalla fonte ma, piuttosto, dalla portata “generale” delle stesse, e ciò in ragione del loro fine ultimo: prevenire il rischio sistemico (i.e., una grave turbativa per l’economia reale) attraverso un sostegno diffuso a tutte le imprese temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia in corso.[9]

Scendendo nel dettaglio, poi, le linee guida enucleano una serie di condizioni che devono essere – tutte – soddisfatte affinché una misura di moratoria sia considerata “di portata generale”:[10]

  1. Essa trova la propria fonte nella legge nazionale o nell’iniziativa privata. In quest’ultimo caso la misura dev’essere fondata su uno schema d’intervento largamente condiviso in seno al settore bancario (come, e.g., la proroga dell’Accordo per il Credito 2019): ciò al fine di garantire omogeneità nelle moratorie concesse dai vari istituti di credito.
    Le misure “esclusive” per un singolo cliente, allo stesso concesse a seguito di una trattativa peer to peer, quindi, sembrano fuoriuscire dall’ambito di applicazione delle linee guida in esame.
  2. La moratoria è applicata in relazione ad un ampio spettro di debitori,  determinato sulla base di criteri generali, quali l’appartenenza ad un certo tipo di clientela (retail, PMI, ecc.), la provenienza da una delle aree più colpite dalla pandemia, il tipo di esposizione (mutuo, leasing, ecc.), l’appartenenza ad un settore produttivo particolarmente pregiudicato, ecc. 
    In ogni caso, il merito creditizio non può costituire un criterio d’accesso alla misura: più precisamente, una banca non può limitare la moratoria ai soli debitori che si trovavano in difficoltà già prima del verificarsi della pandemia;[11] viceversa, può  limitarla ai soli debitori in bonis (come, peraltro, è previsto dall’art. 56, co. 4, del Decreto Cura Italia e dall’Accordo per il Credito 2019).
  3. La misura si sostanzia esclusivamente in una modifica delle tempistiche di pagamento e, pertanto, essa può consistere in una sospensione dei pagamenti, in un loro post-ponimento, o in una temporanea riduzione del capitale e/o degli interessi da corrispondere. La moratoria, quindi, non può comportare la modifica di altre clausole contrattuali (quali, e.g., il tasso d’interesse).[12]
  4. La moratoria è applicata alle medesime condizioni a tutti i soggetti che ne beneficino. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che la misura destinata da un istituto di credito alle PMI dovrà essere applicata allo stesso modo a tutte le PMI che ne beneficino.
    Invero, pare ragionevole che ciascun ente creditizio, poi, per un’applicazione più efficiente e proporzionata delle misure di moratoria, possa specificare i criteri di cui alla suddetta lettera b) e creare varie moratorie, sempre generali, ma più settoriali: e.g., per le PMI operanti nel settore turistico, per quelle operanti nella distribuzione, ecc.
  5. La misura non è concessa su finanziamenti erogati successivamente alla data in cui la moratoria è stata annunciata.[13] Peraltro, si noti che l’utilizzo di linee di credito esistenti o il loro rinnovo non sono da considerarsi come nuovi finanziamenti.[14]
  6. La moratoria è disposta al fine di far fronte all’emergenza generata dalla pandemia di COVID-19 ed è applicata prima del 30 giugno 2020.[15]

 

4. Il trattamento della moratoria generale

La misura di moratoria, qualora soddisfi i requisiti sopra elencati e possa essere concessa a beneficio di tutte le esposizioni di un ente ricomprese nel suo ambito applicativo, non dovrebbe essere qualificata come “forbearance measure”.[16] Di conseguenza, l’esposizione beneficiaria della moratoria non dovrebbe essere classificata come forborne, a meno che non lo fosse già al momento di applicazione della misura

Quest’ultimo inciso rimarca il carattere di eccezionalità della  deroga alla disciplina sulle forborne exposure, deroga che non può essere abusata in favore di esposizioni già in difficoltà indipendentemente dalla pandemia in corso.

Non solo: indipendentemente dalla deroga alla disciplina sulle forborne exposure, ciascun istituto di credito è comunque tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari in relazione alla capacità di adempiere del debitore,[17] e alla “qualità” dell’esposizione, verificando se la stessa è in bonis o meno.[18]

 

Info: direzione@studiodepoli.it

 

 [1] Si v. ABI, Accordo per il credito 2019, 15 novembre 2018 <https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Accordo%20per%20il%20credito%202019_15%20novembre%20firma_exe.pdf>; e ABI, Addendum all’Accordo per il credito 2019, 6 marzo 2020, par. 4 <https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/addendum%202020%20-%20def.pdf>.

[2] Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333>.

[3] Si v. quanto scritto in Emergenza coronavirus e sostegno finanziario alle imprese, 24 marzo 2020 <https://www.studiodepoli.eu/it/news-approfondimenti/approfondimenti-novita/1496/details>; e in Emergenza coronavirus e “forborne exposures”: le dichiarazioni dell’Autorità Bancaria Europea, 27 marzo 2020 <https://www.studiodepoli.eu/it/news-approfondimenti/approfondimenti-novita/1497/details>.

[4] La quale trova la propria fonte principalmente ne: i) l’Allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0227>; ii) le linee guida in materia della Banca Centrale Europea (i.e., BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017 <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf>); e iii) gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea del 2018 (i.e., ABE, Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, ABE/GL/2018/06, 31 ottobre 2018 <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-management-of-non-performing-and-forborne-exposures>).

[5] L’impresa dovrà condividere con l’istituto di credito, con una certa frequenza e per un periodo che potrà durare anche più di due anni, una nutrita serie di informazioni e documenti  – e.g., i bilanci, le previsioni sui flussi di cassa, il pano industriale, le perizie sulle perizie sulle garanzie, ecc. – e, inoltre, potrà essere limitata in alcuni profili operativi da specifici covenant.

[6] ABE, Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, EBA/GL/2020/02, 2 Aprile 2020 <https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures>.

[7] Infatti, a p. 15, si legge: «These guidelines apply from [the date of translation of the guidelines into all EU languages]».

[8] A riguardo si v., più approfonditamente, M. De Poli, Fundamentals of European Banking Law, Wolters Kluwer, 2018, pp. 62-63 e 68-70.

[9] «The legislative and non-legislative moratoria schemes introduced in response to the COVID-19 pandemic have a generally preventative nature and are not borrower specific, as they aim to address systemic risks that may occur in the wider EU economy in the future» (così le linee guida de quo a p. 7).

[10] Si v. le pp. 8-10 e 16 delle linee guida in esame.

[11] La ratio di questa disposizione può essere meglio compresa anticipando il risultato della classificazione di una misura come “moratoria di portata generale”, ossia la deroga alla disciplina sulle forborne exposures. Ciò premesso, pare evidente come la previsione di una moratoria generale per le esposizioni che risultassero in difficoltà già da prima della pandemia finirebbe con il dare luogo ad un’elusione alle finalità della disciplina sulle forborne exposures (i.e., assicurare un’adeguata individuazione dei rischi connessi ad una esposizione in difficoltà e porre in essere tutte le misure necessarie per ripotarla in bonis, onde evitare una perdita).

[12] L’Autorità Bancaria Europea è consapevole che varie misure di moratoria possono essere assistite da una garanzia pubblica (si v., ad esempio, i commi sesto e ss. dell’art. 56 del Decreto Cura Italia): a riguardo, le linee guida in esame, a p. 10, specificano che la garanzia pubblica eventualmente concessa a sostegno della moratoria non è considerata una modifica delle clausole contrattuali ai fini che qui ci occupano.

[13] Questo al fine di evitare che gli istituti di credito accumulino nuove esposizioni abusando di un trattamento prudenziale particolarmente permissivo: in tal caso, si noti, le linee guida dell’ABE, si noti, non voglio ostare all’erogazione di nuovo credito ma, piuttosto, prevenire i rischi connessi ad un eccessivo ed ingiustificato allentamento della vigilanza sulla qualità dello stesso.

[14] Così le linee guida a p. 16 de quo

[15] Il termine può essere rivisto a seconda dell’evolversi della pandemia (si v. p. 16 delle linee guida de quo).

[16] V. p. 17 delle linee guida in esame.

[17] Le linee guida sono chiare sul punto: «Throughout the duration of the moratorium, institutions should assess the potential unlikeliness to pay of obligors subject to the moratorium in accordance with policies and practices that usually apply to such assessments» (così a p. 17).

[18] «It is clarified in these guidelines that the application of a general payment moratorium that meets the requirements of these guidelines would not in itself lead to a reclassification under the definition of forbearance. However, institutions should continue to categorise the exposures as performing or non-performing in accordance with the applicable requirements» (così p. 7 delle linee guida).