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Emergenza coronavirus e "forborne exposures": le dichiarazioni dell'Autorità Bancaria Europea



1. Emergenza coronavirus e misure di sostegno alle imprese . – 2.“Forbearence measures” e “forborne exposures”. – 3. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. – 4. Lo “statement” dell’Autorità Bancaria Europea.

 

 

1. Emergenza coronavirus e misure di sostegno alle imprese

Come è noto, gli istituti di credito possono accordare alle imprese, rispetto a talune loro esposizioni ed al fine di agevolarle nel regolare adempimento delle stesse, delle “concessioni”, quali, e.g., moratorie nei pagamenti delle rate dei mutui o dei canoni dei leasing, rimodulazioni di detti pagamenti, riduzioni dei tassi d’interesse, etc.

Ulteriori esempi – più concreti – sono offerti dalle recenti misure di sostegno finanziario accordate alle imprese al fine di far fronte alla situazione emergenziale causata dall’epidemia COVID-19: infatti, la maggior parte degli istituti di credito hanno  pianificato una strategia di supporto all’attività imprenditoriale attraverso concessioni di vario tipo.[1] A queste iniziative sono poi seguite quella dell’Associazione Bancaria Italiana, che ha promosso una proroga alla possibilità per le imprese di beneficiare delle misure previste dall’Accordo per il Credito 2019;[2]  e quella del Governo con le misure previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18[3] (il cd. Decreto Cura Italia).[4]

La problematica che qui ci occupa riguarda l’applicabilità della disciplina sulle cd. “forborne exposure” alle concessioni appena accennate, la quale, a causa delle peculiarità che si esamineranno a breve, potrebbe fortemente disincentivare il ricorso da parte delle imprese alle misure anzidette.

 

2. “Forbearance measures” e “forborne exposures

Una concessione può essere qualificata come “misura di tolleranza” (o, anche, “forbearance measure”) con la conseguenza che l’esposizione che ne è oggetto viene classificata come “forborne exposure”, e, pertanto, assoggettata ad una disciplina specifica, particolarmente gravosa quanto agli oneri che pone in capo alla banca e all’impresa debitrice (dei quali si dirà a breve).[5]

Più precisamente, una esposizione è classificata come “forborne” se la misura di tolleranza di cui beneficia è accordata ad un debitore che si trovi o sia in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari,[7] e comporti una situazione di maggior favor per lo stesso.[6] Infatti, il fine delle misure di tolleranza è quello di: i) evitare che una esposizione in bonis divenga deteriorata (divenga quindi una “non-performing exposure” o “NPE”); o ii) riportare in bonis una esposizione deteriorata.[8]

Quanto alla determinazione della situazione di difficoltà finanziaria del debitore (su cui pare opportuno porre la dovuta attenzione), l’Autorità Bancaria Europea, offre alcuni chiarimenti utili. In particolare, l’ABE suggerisce agli istituti di credito di considerare un debitore in difficoltà, quando, nei tre mesi precedenti la concessione, l’esposizione che n’è oggetto sia scaduta da più di 30 giorni, o abbia registrato un incremento nella probabilità di default, o, ancora, sia stata inserita nella categoria delle esposizioni sotto osservazione.[9] Sulla base degli orientamenti dell’ABE degli orientamenti, poi, ciascun ente creditizio disporrà di propri criteri di valutazione, maggiormente specifici, eventualmente più rigorosi o flessibili.[10]

La classificazione di una esposizione come forborne, come anticipato, impone alla banca un’attività di monitoring particolarmente invasiva nei confronti del dell’impresa beneficiaria fintanto che l’esposizione mantiene detta qualifica. Non solo, se quest’ultima è stata considerata come “deteriorata”, il controllo operato dalla banca diviene ancora più pressante.[11]

In particolare una esposizione in bonis classificata come “forborne” perde detta qualifica qualora siano soddisfatte – tutte – le seguenti condizioni:[12]

i) l’esposizione oggetto della misura di tolleranza è in bonis, ed è considerata tale da almeno due anni (cd. “periodo di prova”);

ii) sono stati eseguiti pagamenti regolari di un importo aggregato non insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del suddetto periodo di prova;

iii) nessuna delle esposizioni del debitore è scaduta da più di 30 giorni al termine del periodo di prova.

In sede di valutazione del rilascio della concessione e, se accordata, per tutto il periodo di prova suddetto, la banca effettuerà dei controlli capillari sulla posizione finanziaria dell’impresa, richiedendo alla stessa una documentazione dettagliata a riguardo e pretendendo flussi informativi costanti.[13] Non solo: la banca potrebbe anche richiedere all’impresa – predisponendo appositi covenant o modificando quelli già esistenti – particolari limiti all’utilizzo delle proprie disponibilità, etc.

Quanto alla durata del periodo di prova, che si è detto essere di almeno due anni, pare opportuno precisare che la stessa possa essere estesa fintanto che le condizioni anzidette non siano soddisfatte: in tal caso, la verifica della banca del rispetto delle stesse da parte dell’impresa avrà cadenza trimestrale.[14]

In relazione, invece, ad una esposizione deteriorata classificata come “forborne”, i requisiti affinché la stessa perda detta qualifica sono ancora più gravosi. Prima di entrare nel suddetto periodo di prova, l’esposizione dovrà rientrare in bonis, i.e., non dovrà più essere considerata deteriorata. A tal fine, dovranno essere soddisfatte – anche qui, tutte –le seguenti condizioni:[15]

i) è trascorso almeno un anno dall’applicazione della misura di tolleranza (cd. “periodo di cura”), le quali non devono aver comportato il riconoscimento di una riduzione di valore dell’esposizione o dello stato di default della stessa;

ii) non esiste, successivamente all’applicazione della misura di tolleranza, alcun importo scaduto o alcuna “preoccupazione” per quanto riguarda il pieno rimborso dell’esposizione (secondo le condizioni previste a seguito della misura).[16]

È evidente come la classificazione di una esposizione come “forborne” comporti per l’impresa debitrice l’assoggettamento ad un’attività di monitoring da parte della banca particolarmente pressante e ad eventuali limitazioni che, de facto, potrebbero disincentivare la richiesta di beneficiare delle concessioni, specie di quelle previste dal Decreto Cura Italia o dall’iniziativa bancaria privata per far fronte all’emergenza da COVID-19.

 

3. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è recentemente intervenuto sul punto affermando che «Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee».[17] La linea politica del Ministero, quindi, sarebbe quella di evitare che le concessioni accordate dalle banche sulla base del Decreto Cura Italia siano assoggettate alla stringente disciplina anzidetta.

Vero è, tuttavia, che la nota del Ministero lascia non pochi nodi irrisolti. In primo luogo, trattasi, appunto di una nota informativa che, in quanto tale, non pare capace di vincolare gli istituti di credito dal disapplicare la disciplina sulle forborne exposure. La dichiarazione poi, in quanto proveniente dal Ministero, ha, in un certo senso, un valore relativo (non ha certo il “peso” di una dichiarazione delle Autorità di settore competenti: i.e., la Banca Centrale Europea, l’Autorità Bancaria Europea e Banca d’Italia). Infine, la nota del MEF non prende in considerazione le concessioni garantite all’infuori del perimetro del Decreto Cura Italia, che quindi ben potrebbero essere qualificabili come “forbearance measures” ove ne ricorrano le condizioni.

 

4. Lo “statement” dell’Autorità Bancaria Europea

Se già la Banca Centrale Europea aveva manifestato un certo favor verso una maggiore flessibilità nei confronti del trattamento prudenziale delle misure di moratoria – pubbliche – accordate a causa della situazione emergenziale in essere,[18] le più recenti dichiarazioni dell’Autorità Bancaria Europea sembrano aver dato conferma definitiva alla derogabilità  della disciplina sulle forborne exposures.[19] Questo in ragione del ruolo dell’ABE di garante e promotore dell’armonizzazione nella regolamentazione e nelle pratiche della vigilanza bancaria a livello europeo.[20]

In particolare, l’Autorità Bancaria Europea ha affermato che le misure di moratoria –pubbliche e private che siano – accordate in ragione della situazione emergenziale in essere, non debbano essere classificate automaticamente come forbearance measures.

La dichiarazione dell’ABE pare quindi estremamente favorevole e sembra consentire una deroga di ampio respiro alla disciplina sulle forborne exposures.[21] Tuttavia, sembra opportuno sottolineare talune criticità che impongono una certa cautela nel salutare con eccessivo entusiasmo quanto affermato dall’Autorità in questione.

Infatti, l’ABE ha rilasciato uno “statement” che, di per sé, non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti delle altre Autorità di vigilanza (chiamate a monitorare lo stato di salute degli enti creditizi, potenzialmente pregiudicato da simili misure) o dei privati: infatti, le banche, prudenzialmente, potrebbero non dar luogo ad alcuna deroga. Invero, pare assai improbabile che detti soggetti si discostino dalla pronuncia dell’ABE, proprio in ragione del ruolo appena descritto rivestito dalla stessa.

Inoltre, e questo è forse il punto di maggiore problematicità, L’ABE non esclude in toto che le misure possano essere classificate come “forbearance”, affermando che le misure che i Governi e gli enti creditizi offrono per far fronte alle conseguenze economiche causate dal COVID-19 non dovrebbero comportare automaticamente la classificazione di dette misure come “forbearance”.[22]

Di conseguenza, la dichiarazione dell’ABE sembra suggerire agli enti creditizi di non operare meccanicamente, sulla base delle presunzioni previste dalla legge o delle proprie prassi valutative interne, la classificazione di una concessione accordata a causa della situazione emergenziale in essere come “forbearance measure”, e della relativa esposizione come “forborne” ma di adottare una maggiore flessibilità nell’analisi della situazione di temporanea difficoltà del debitore. Flessibilità che, si noti, non può sfociare nel lassismo: infatti, l’obbligo in capo alle banche di accertare adeguatamente la qualità dell’esposizione oggetto della misura e la probabilità di un inadempimento da parte del debitore non viene certo meno.[23]

In conclusione, nonostante la maggiore flessibilità promossa dalle Autorità pubbliche nazionali ed europee, pare comunque consigliabile che un’impresa, chiedendo alla propria banca di riferimento di beneficiare di una concessione finalizzata a far fronte ai pregiudizi subiti dalla situazione emergenziale in essere, si informi anche sul trattamento prudenziale che detta concessione e la propria esposizione riceveranno. 

 

Info: direzione@studiodepoli.it

 

 

[1] Ex multis, si v. Unicredit, Emergenza coronavirus - ordinanza n.246 del 29 febbraio 2020, marzo 2020 <https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/sostegno-e-solidarieta/azione-a-favore-client-coinvolti-emergenza-coronavirus-ordinanaza-642-29-feb-2020.html>; e Intesa Sanpaolo, A fianco delle imprese italiane per ripartire, marzo 2020 <https://group.intesasanpaolo.com/it/sezione-editoriale/per-le-imprese>.

[2] Si v. ABI, Accordo per il credito 2019, 15 novembre 2018 <https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Accordo%20per%20il%20credito%202019_15%20novembre%20firma_exe.pdf>; e ABI, Addendum all’Accordo per il credito 2019, 6 marzo 2020, par. 4 <https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/addendum%202020%20-%20def.pdf>.

[3] Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333>.

[4] Con riferimento alle misure di sostegno finanziario alle imprese, per un’analisi più dettagliata delle stesse, si rinvia, oltre alla documentazione ufficiale sopra citata, anche a quanto già scritto in Emergenza coronavirus e sostegno finanziario alle imprese, 24 marzo 2020 <https://www.studiodepoli.eu/it/news-approfondimenti/approfondimenti-novita/1496/details>.

[5] Disciplina che, essenzialmente, trova la propria fonte ne: i) l’Allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0227>; ii) le linee guida in materia della Banca Centrale Europea (i.e., BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017 <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf>); e iii) gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (i.e., ABE, Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni – ABE/GL/2018/06, 31 ottobre 2018 <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-management-of-non-performing-and-forborne-exposures>).

[6] Si v. i parr. 163-164 della Parte II del suddetto Allegato. Peraltro, dai paragrafi citati, i concetti di “misura di tolleranza” e di “concessione” sembrano coincidere (almeno ai fini della disciplina in esame), posto che: “Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari» (par. 163), e che una concessione si sostanzia in «a) una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie («debito problematico») che determinano un’insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie; b) il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie» (par. 164). A detta di chi scrive, però, pare opportuno sottolineare come il termine “concessione”, nel linguaggio comune, possa esulare dalla definizione regolamentare appena riportata, assumendo una portata più ampia: e.g., si potrebbe parlare di “concessione”, in senso atecnico, anche in relazione ad una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore sarebbe comunque capace di adempiere regolarmente, come nel caso in cui una banca accordi ad un’impresa una sospensione delle rate di un mutuo, onde consentire alla stessa di poter investire le proprie risorse in una determinata operazione valutata come particolarmente profittevole. Ciò premesso, quindi, sembra che l’elemento necessario ai fini della qualificazione di una qualsiasi concessione come “misure di tolleranza” e dell’esposizione che ne è oggetto come “forborne exposure” sia – oltre al favor debitoris, di cui si dirà a breve – la presenza di una situazione di difficoltà finanziaria in capo al debitore: infatti, «Le esposizioni non sono considerate come oggetto di misure di tolleranza se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie» (par. 172). Sul punto, si tornerà, più nello specifico, a breve.

[7] Il favor debitoris è chiaramente enucleato dal par. 164 della Parte II dell’Allegato in esame, ove afferma che «Si è in presenza di una concessione in caso di: a) differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto; b) inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente in quel momento».

[8] La definizione di esposizione deteriorata è ricavabile dal par. 145 della Parte II dell’Allegato de quo, laddove prevede che è da considerarsi tale: i) una esposizione rilevante scaduta da oltre 90 giorni; o ii) una esposizione per la quale è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente senza l’escussione delle garanzie (indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dai giorni di arretrato). L’Allegato offre anche una definizione, in negativo, di esposizione in bonis, stabilendo che possa essere considerata tale una esposizione che, alla data di applicazione della misura di tolleranza, non sia stata classificata come “deteriorata” a seguito dell’applicazione di detta misura o non lo fosse alla data dell’applicazione (così il par. 178).

[9] Così il par. 151 degli orientamenti dell’ABE.

[10] Lo stesso par. 151 degli orientamenti dell’ABE, peraltro, definisce i criteri sopra citati come “situazioni di presunzione relativa”, e, pertanto, superabili a seconda della situazione in cui in concreto viene a trovarsi il debitore. In tema di presunzioni, pare poi opportuno sottolineare come l’Allegato V in esame, consideri varie situazioni in presenza delle quali si è – presuntivamente ed in via assoluta – in presenza di misure di tolleranza: i.e., in caso di «contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato»; o, ancora, laddove «la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni»; etc. (così il par. 172 della Parte II dell’Allegato). Si v., poi, il successivo par. 174, che enuclea delle presunzioni relative, come il caso in cui «l’ente approva l’uso di clausole di tolleranza incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l’esercizio di tali clausole».

[11]Il fine di una disciplina così rigorosa – che sia andrà meglio a descrivere a breve – è da trovarsi nella volontà del legislatore e delle Autorità di vigilanza di impedire agli istituti di credito una erogazione del credito imprudente che successivamente si traduca in perdite.

[12] Si v. il par. 176 della Parte 2 dell’Allegato in esame.

[13] Sul punto, un elenco esemplificativo “minimo” delle informazioni da raccogliere in un contesto di ristrutturazione del debito è offerto dall’Allegato 6 alle linee guida della BCE (p. 129), il quale considera i) l’ultimo bilancio sottoposto a revisione e/o di gestione; ii) una verifica degli elementi variabili del reddito corrente; iii) le ipotesi utilizzate per l’attualizzazione degli elementi variabili; iv) l’indebitamento complessivo; v) il piano industriale; vi) le previsioni sui flussi di cassa; vii) l’ultima perizia indipendente su qualsiasi bene immobile ipotecato a garanzia dell’esposizione; viii) le informazioni su qualsiasi altra garanzia che assista l’esposizione; ix) le ultime valutazioni di qualsiasi altra garanzia che assista l’esposizione; x) i dati finanziari storici; e xi) gli indicatori di mercato rilevanti.

[14] Così il par. 177 della Parte II dell’Allegato.

[15] Si v. il par. 157 della Parte II dell’Allegato in esame.

[16] Il par. 157 precisa che l’assenza di “preoccupazioni” risulta dopo un’attenta analisi della situazione finanziaria dell’impresa (come illustrato pocanzi), e che dette “preoccupazioni”  possono considerarsi superate quando l’impresa i) ha rimborsato, tramite i pagamenti regolari (secondo le condizioni previste a seguito della misura), un totale pari all’importo che era precedentemente scaduto o cancellato nell’ambito della misura di tolleranza; o ii) ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni contrattuali previste a seguito della misura.

[17] Si v. MEF, Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c’è da sapere: Le disposizioni contenute nell’articolo 56 del D.L. “Cura Italia”, 22 marzo 2020 <http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/>.

[18] «The supervisor will also exercise certain flexibilities regarding loans under Covid-19 related public moratoriums» (così BCE, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus, 20 marzo 2020 <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html>).

[19] Si v. ABE, Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures, 25 marzo 2020 <https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures>.

[20] Si v., ex multis, M. De Poli, Fundamentals of European Banking Law, Wolters Kluwer, pp. 56-63.

[21] L’ABE giustifica questa deroga in quanto le misure di concessione utili a fronteggiare l’emergenza causata dall’epidemia di COVID-19 non vanno a beneficiare direttamente una o più imprese singolarmente, ma hanno una portata più ampia, volta a prevenire un rischio per l’intero sistema economico e finanziario (cd. “systemic risk”): sono quindi, in un certo senso, a beneficio della collettività.

[22] Così l’ABE: «the measures that governments and credit institutions are proposing to address the adverse systemic economic impact of the COVID-19 pandemic would not automatically lead to a reclassification under the definition of forbearance» (enfasi aggiunta).

[23] Sul punto, l’ABE è particolarmente chiara: «However, this does not remove the obligations for credit institutions to assess the credit quality of the exposures benefiting from these measures and identify any situation of unlikeness to pay of the borrowers accordingly».