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La deducibilità delle perdite sulle azioni delle Banche Venete



Tra le diverse problematiche sollevate dall’assoggettamento di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, particolare rilievo è assunto dall’incertezza sulla deducibilità ai fini fiscali delle perdite sulle azioni dei due istituti di credito.

Ai sensi dell’art. 101, co. 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le perdite sulle partecipazioni societarie sono deducibili “se risultano da elementi certi e precisi”. Di conseguenza, si dovrà valutare caso per caso se la perdita è realizzata e, quindi, deducibile, non essendo specificato se l’apertura di una procedura concorsuale dia ex se certezza circa la realizzazione di una minusvalenza. Sempre l’art. 101, co. 5, del TUIR sancisce che, in ogni caso, la perdita su un credito è deducibile se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ossia dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa. Per analogia, si potrebbe affermare che lo stesso valga anche per le partecipazioni: tuttavia, il fatto che il legislatore abbia espressamente previsto un simile regime solo per i crediti parrebbe ostativo ad una simile interpretazione.

Inoltre, si deve considerare quanto affermato dalla - seppur datata - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 5 febbraio 2003, la quale, al par. 13, afferma che “Le minusvalenze derivanti dal fallimento o dalla liquidazione volontaria della partecipata si considerano realizzate, e dunque non soggette alla rateizzazione, solo al momento della chiusura della procedura di fallimento, ovvero alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria della società partecipata”. Il paragrafo riportato, pur non menzionando espressamente l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa, parrebbe essere riferibile anche a quest’ultima.

Ciò premesso, le perdite sulle azioni delle due Banche Venete non sembrerebbero essere deducibili ai fini fiscali fino al momento della chiusura della procedura, a meno che la loro realizzazione non risulti da elementi certi e precisi.

Peraltro, si segnala che, in data 26 settembre 2018, è stato presentato in Senato il Disegno di Legge n. 823 - Deducibilità fiscale delle perdite rilevate in bilancio su azioni di banche in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa, volto a modificare l’art. 101 TUIR, sancendo la deducibilità ai fini fiscali delle perdite sulle azioni delle due Banche Venete dal momento di entrata in vigore dell’atto che, nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, determini l’azzeramento o la riduzione del valore delle partecipazioni.

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Riferimenti normativi: art. 101 T.U.I.R.; par. 13 Circ. Agenzia delle Entrate, n. 7/E del 5 febbraio 2003; art. 1 D.d.L. n. 823/2018.

Keywords: perdite; azioni; Banche Venete; deducibilità; fisco.