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24 Aprile 2019

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Sull’azione revocatoria proposta nell’ambito di un’azione di responsabilità sociale



Nell’ambito di una questione recentemente posta all’attenzione dello Studio in tema di azione sociale di responsabilità, ci si è chiesti se la mera aspettativa del creditore ad un credito eventuale costituisca presupposto sufficiente per esperire l’azione revocatoria. Nel caso specifico, l’attore agiva in via revocatoria al fine di tutelare l’eventuale credito che sarebbe derivato dalla condanna al risarcimento del danno nell’ambito di un giudizio di responsabilità sociale proposta nei confronti del presunto debitore. L’analisi giurisprudenziale ha rilevato che la Corte di Cassazione definisce la situazione giuridica in capo all’attore di un’azione sociale di responsabilità solo come una semplice aspettativa di fatto “risolventesi nella mera speranza d’un risultato positivo della controversia” (Cass. Civ., Sez. II, 30 luglio 2001, n. 10414), dal momento che si ritiene che l’esigenza di tutelare la garanzia patrimoniale a favore di chi vanti una mera aspettativa non può comportare la lesione del diritto alla libera disponibilità dei beni del presunto debitore. Inoltre, si è rilevato che un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte, giunta all’esito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, sembrerebbe aver individuato nella semplice aspettativa del creditore ad un credito eventuale il presupposto sufficiente all’esperimento dell’azione revocatoria (Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 9855). In realtà, però, la citata statuizione riguardava un’azione revocatoria proposta a tutela di un credito portato da una sentenza di primo grado e, quindi, fondato su un accertamento giunto all’esito di un giudizio di cognizione. Proprio la pronuncia favorevole di primo grado consentiva al presunto creditore di tutelare con l’azione revocatoria quella che si configurava, secondo la Suprema Corte, non più come una mera speranza, bensì quale una vera e propria aspettativa di diritto giuridicamente rilevante. Infatti, la dilatazione del concetto di credito al fine di comprendervi anche l’aspettativa dello stesso non può portare ad ammettere generalizzazioni, vanificando, in tal modo, l’esistenza del primo presupposto necessario per agire in via revocatoria, ossia la sussistenza di un’aspettativa “che non si riveli “prima facie” come pretestuosa e che possa valutarsi come probabile” (Cass. Civ., Sez. II, 6 giugno 2011, n. 12235).

Per tale motivo, si è ritenuto che la mera proposizione di un’azione sociale di responsabilità e la conseguente aspettativa di credito da essa derivante non siano idonee ad integrare il presupposto sufficiente per la proposizione dell’azione revocatoria. 

 

Dott.ssa Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomo@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2901 c.c.

Keywords: azione di responsabilità; diritto societario; azione revocatoria; credito eventuale.



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