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04 Giugno 2019

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Diritto societario e M&A

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Sull’impugnabilità da parte del Collegio Sindacale di un contratto posto in essere dall’Amministratore Unico in conflitto di interessi



A seguito delle contestazioni mosse dal Curatore del Fallimento di una S.p.A. nei confronti dell’ex Amministratore Unico e del Collegio sindacale di quest’ultima, si è reso necessario verificare se i Sindaci in carica avrebbero potuto impedire o porre nel nulla gli effetti di un contratto concluso dall’Amministratore Unico della Società in conflitto di interessi, il quale sarebbe stato causa, secondo la Curatela, del dissesto finanziario della società.

Anzitutto, si è rilevato che il modello amministrativo adottato dalla Società non permette il controllo preventivo da parte del Collegio Sindacale sulle scelte gestorie adottate dall’Amministratore Unico. Quest’ultimo non è gravato da alcun obbligo di informazione nei confronti dei Sindaci, salvo quanto previsto dall’art. 2391 c.c., per cui l’Amministratore Unico deve avvisare il Collegio sindacale nel caso in cui sussista un interesse personale in una determinata operazione della Società. Non avendo adempiuto a detto dovere pur avendo posto in essere un’operazione in conflitto di interessi, e dal momento che sarebbe stato ontologicamente impossibile per il Collegio Sindacale esperire il rimedio previsto dall’art. 2391 c.c. impugnando la delibera relativa all’operazione, ci si è chiesti se fosse possibile applicare l’art. 1394 c.c., consentendo al Collegio Sindacale di impugnare il contratto di acquisto concluso dall’Amministratore Unico in conflitto di interessi.

Si è rilevato che, per costante giurisprudenza, la norma di cui all’art. 1394 c.c. è ritenuta applicabile agli atti pregiudizievoli del patrimonio della società compiuti dall’Amministratore Unico, in rappresentanza della Società, per il proprio tornaconto personale. Sancita l’operatività della norma, si è analizzata la legittimazione ad agire per l’impugnazione dell’atto pregiudizievole. Dall’analisi giurisprudenziale, è emerso che, ferma l’inapplicabilità dell’art. 2391 c.c. che presuppone l’esistenza di una pluralità di amministratori, l’ipotesi di conflitto d’interessi tra Amministratore Unico e Società “resta disciplinata dalla norma dell’art. 1394, per cui il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato può essere fatto valere solo da quest’ultimo e non da altri soggetti” (Cass. civ., Sez. I, 1° febbraio 1992, n. 1089, che richiama Sent. n. 3136, 26 settembre 1969 e n. 3945, 5 luglio 1984).

Poiché il soggetto rappresentato è la Società, essa costituisce l’unico soggetto legittimato ad impugnare il contratto stipulato in conflitto di interessi dall’Amministratore Unico. Di conseguenza, si è ritenuto che il Collegio Sindacale difettasse della legittimazione attiva ai sensi dell’art. 1394 c.c. e che, pertanto, i Sindaci non avrebbero nemmeno potuto impugnare il contratto, ponendo nel nulla i relativi effetti.

Dott.ssa Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomo@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 1394 c.c.; art. 2391 c.c.

Keywords: Amministratore Unico; conflitto di interessi; poteri del Collegio Sindacale.



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