Approfondimenti e Novità



> TUTTI





18 Giugno 2019

Attività
Diritto societario e M&A

SHARE





Sull’applicazione dell’art. 2393, quinto comma, c.c. all’azione di responsabilità promossa nelle S.r.l.



Ci si è chiesti se l’art. 2393, quinto comma, c.c. in materia di S.p.A. sia applicabile in via analogica nell’ambito delle S.r.l. e, quindi, se l’amministratore della S.r.l. venga automaticamente revocato nel caso di proposizione dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei suoi confronti. Posto che il dibattito in dottrina è ancora aperto (per la tesi affermativa R. Guidotti; in senso opposto M. Verbano), merita segnalare un’interessante sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 30 maggio 2013, n. 11884) che, attraverso un’esaustiva riflessione in merito all’applicazione analogica dell’art. 2393 c.c. in materia di S.r.l., ha ritenuto che la riforma del 2003 abbia posto fine alla diffusa applicabilità analogica delle norme relative alle S.p.A. alle S.r.l., prevedendo espliciti rinvii solo per alcune disposizioni. Da ciò discende che il mancato richiamo all’art. 2393 c.c. nell’ambito della disciplina delle S.r.l. o la mancata indicazione di una regolamentazione sostanzialmente analoga “renderebbe inappropriato il ricorso all’applicazione analogica, dovendo l’interprete fare ricorso esclusivamente all’auto-integrazione delle norme dettate in materia di società a responsabilità illimitata”. Dunque, il Tribunale romano sembrerebbe escludere il ricorso al procedimento analogico.

Una successiva pronuncia del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 20 ottobre 2015, n. 11735), anche richiamando le considerazioni esposte nella citata sentenza del Tribunale romano, ha ritenuto che, in materia di esercizio dell’azione di responsabilità e della conseguente revoca automatica dell’amministratore, la ratio sottostante all’art. 2393 c.c. sia collegata alla natura e all’organizzazione delle S.p.A., in cui i soci possono valutare l’operato degli amministratori in maniera molto più limitata rispetto alle S.r.l., i cui soci godono di penetranti poteri di controllo (art. 2476 comma 2 c.c.), esercitabili in qualunque momento, e non solo in sede assembleare. Alla luce di tale considerazione, il Tribunale ha esplicitamente statuito “l’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2393 c.c., e di conseguenza del comma quinto, alla società a responsabilità limitata”.

Sembra, dunque, ben più solida la tesi dell’impossibilità di applicare alle S.r.l. l’art. 2393, quinto comma, c.c.

Dott.ssa Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomo@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2393 c.c.; art. 2476 c.c.

Keywords: revoca automatica; azione sociale di responsabilità.



   SCARICA l'abstract