Approfondimenti e Novità



> TUTTI





28 Febbraio 2019

Attività
Contenzioso e arbitrato

SHARE





Sull'intervento dell'amministratore o del socio nel procedimento di impugnazione di una delibera assembleare



La fattispecie portata all’attenzione dello Studio ha riguardato l’ammissibilità dell’intervento ex art. 105 c.p.c. di un socio di società a responsabilità limitata nel procedimento cautelare di sospensione di una delibera assembleare oggetto di impugnazione per nullità, instaurato da un altro socio nei confronti della società. Dall’analisi giurisprudenziale, è emersa l’opinione per cui l’intervento del socio che voglia far salvi gli effetti di una delibera assembleare impugnata introduce un interesse ad adiuvandum rispetto a quello della società, la quale ultima è invece titolare di un’autonoma posizione di diritto soggettivo (Cass. Civ., Sez. I, 1° aprile 2003, n. 4929; Trib. Milano, 23 settembre 2013). Di conseguenza, l’intervento in un giudizio relativo all’impugnazione di una delibera assembleare proposta da un altro socio “può solo aver veste di intervento adesivo dipendente”, che tutela l’interesse del terzo a supportare le ragioni di una delle parti che ha già fatto valere il proprio diritto all’interno del processo, si differenzia dall’intervento principale o da quello litisconsortile, che ampliano, invece, l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda volta a far valere un proprio diritto. Peraltro, anche in relazione all’impugnazione di una delibera assembleare per l’aumento del compenso dell’amministratore della società convenuta, la Suprema Corte ha statuito che, essendo l’amministratore destinatario di una situazione di vantaggio in ragione di detta delibera, egli è “portatore di un interesse ad intervenire ad adiuvandum”, quale titolare di un interesse qualificato, e può solo appoggiare le ragioni della società “al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di detto atto” (Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15942). Dunque, sia che l’intervento provenga dall’amministratore della società sia che provenga da un socio, esso deve qualificarsi come adesivo e l’interveniente quale titolare di un interesse.
Nel caso di specie, il socio intervenuto, introducendo domande differenti rispetto a quelle proposte dalla società convenuta, faceva valere un diritto autonomo, con la conseguenza che l’intervento non poteva qualificarsi quale intervento adesivo dipendente. Della stessa opinione della Suprema Corte si è rivelato il Tribunale di Venezia relativamente alla causa sottoposta all’attenzione dello Studio, il quale ha qualificato l’intervento del socio come intervento adesivo dipendente, in quanto volto esclusivamente a sostenere la permanenza degli effetti della delibera impugnata e, pertanto, l’ha ritenuto ammissibile.


Dott.ssa Francesca Bonomo


Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomo@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 105 c.p.c.
Keywords: intervento adesivo dipendente; delibera assembleare; impugnazione.



   SCARICA l'abstract