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25 Febbraio 2019

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Diritto societario e M&A

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Sulle "funzioni in concreto attribuite" ex art. 2392 c.c.



Dott. Michele Cisolla

L’art. 2392, primo comma, c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge, salvo che si tratti di “funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. Tale riferimento alla concretezza delle funzioni attribuite agli amministratori suscita particolare interesse, sebbene la dottrina abbia più volte evidenziato l’ambiguità dell’espressione, dividendosi sul valore da attribuire alla stessa.

L’interpretazione preferibile pare essere nel senso che l’amministratore formalmente delegato ai sensi dell’art. 2381 c.c. e concretamente investito di particolari funzioni sia l’esclusivo responsabile degli atti inerenti a dette funzioni, con speculare esonero da responsabilità – nei limiti di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2392 c.c. – degli altri componenti dell’organo amministrativo. Ciò significa che l’amministratore delegato dovrà essere munito dei poteri necessari ad esercitare effettivamente la funzione gestoria, senza ingerenza alcuna di amministratori non esecutivi. Qualora, al contrario, la delega non si accompagni ad un concreto esercizio autonomo delle funzioni, pur nell’ambito delle direttive che il consiglio può impartire ex art. 2381, terzo comma, c.c., resta ferma la responsabilità degli amministratori – solo formalmente, non anche concretamente – deleganti.

Permangono, tuttavia, margini di incertezza, anche a causa dell’assenza di pronunce della Suprema Corte sul novellato art. 2392 c.c. La principale obiezione sollevabile con riferimento a tale orientamento è che i soggetti debitori della prestazione gestoria (i.e. gli amministratori), a stretto rigore, non hanno il potere di disporre della loro responsabilità da inadempimento a prescindere dalla volontà del creditore (i.e. la società), espressa nello statuto o attraverso deliberazione assembleare: cosa che, invece, potrebbe accadere nell’ottica poc’anzi esposta. Inoltre, l’esonero dalla responsabilità risarcitoria solidale per l’esercizio delle funzioni delegate dovrebbe essere limitato ai soli comportamenti commissivi dei deleganti, poiché per quelli omissivi tale esonero sembra dover cedere innanzi all’obbligo di agire in modo informato ex art. 2381 c.c., che rende doverosa la richiesta agli organi delegati di fornire al plenum informazioni relative alla gestione della società.

Nonostante le criticità, l’interpretazione più adeguata dell’espressione in concreto si conferma essere quella per cui una delega formale ex art. 2381 c.c. è necessaria ma non sufficiente affinché l’amministratore delegato sia l’esclusivo responsabile degli atti inerenti a tali funzioni, dovendosi essa accompagnare ad un concreto esercizio delle funzioni delegate senza ingerenza di sorta degli altri amministratori, con conseguente venir meno della responsabilità solidale per il consiglio di amministrazione delegante.

Dott. Michele Cisolla

Informazioni, richieste e commenti a michele.cisolla@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2381 c.c.; art. 2392 c.c.

Keywords: responsabilità; amministratore delegato; deleghe tipiche; deleghe atipiche.



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