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07 Marzo 2019

Attività
Contenzioso e arbitrato

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Sull'inammissibilità dell'appello



Nell’ambito di un contenzioso su strumenti finanziari avente ad oggetto obbligazioni argentine, che lo Studio ha seguito nella sola fase di cassazione, ci siamo interrogati circa la presunta inammissibilità di un atto di appello.
La causa, introdotta nel 2005, era retta dal c.d. rito societario; le conclusioni rassegnate dagli attori in primo grado erano contenute nell’istanza di fissazione d’udienza.
A fronte di una sentenza di rigetto in primo grado, gli attori appellavano la pronuncia avanti la Corte d’Appello di Venezia, formulando così le proprie conclusioni: “in accoglimento della presente impugnazione, riformarsi integralmente la sentenza in epigrafe giusta conclusioni già formulate con l’istanza di fissazione d’udienza nel procedimento di primo grado datata 03.03.2006 che qui si hanno per integralmente ritrascritte”. La Corte dichiarava inammissibile l’appello perché “gli appellanti non hanno rassegnato precise conclusioni richiamando sic et simpliciter quelle rassegnate davanti al Tribunale”, argomentando come in tal modo gli appellanti avessero omesso “totalmente di precisare le proprie domande
Abbiamo quindi impugnato tale sentenza avanti la Corte di Cassazione, sostenendo che la parte appellante è, per giurisprudenza costante, libera di riproporre le domande in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riproporre una domanda all’organo giudicante, non dovendo rispettare formule sacramentali. Di conseguenza, gli appellanti potevano riproporre le domande anche mediante rinvio ad un atto processuale depositato in giudizio in precedenza, non essendoci alcuna norma che lo vieti e non essendoci stata, quindi, alcuna violazione di regole procedurali, tanto meno dell’art. 342 c.p.c. Nel caso di specie, poi, non c’era un generico rinvio alle difese svolte in primo grado, bensì l’individuazione per relationem, mediante richiamo ad un atto chiaramente individuato e non confondibile con altri, delle domande (ri)proposte nel giudizio di appello.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del nostro ricorso, ha stabilito che gli appellanti non si erano limitati ad un mero rinvio alle difese del primo grado, bensì avevano chiaramente indicato nelle conclusioni – “sia pure mediante il richiamo al contenuto della istanza di fissazione di udienza depositata in primo grado, intendendolo espressamente trascritto nell’atto di gravame” – che intendevano “riproporre in appello tutte le domande azionate in primo grado”. La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione e consentendo così agli appellanti di poter ottenere un secondo esame nel merito delle domande azionate in giudizio.

Avv. Ilaria Della Vedova

Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 342 c.p.c.
Keywords: inammissibilità appello; domande dell’appellante; rinvio ad altri atti difensivi.



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