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Le sorti di un contratto finanziario derivato collegato a un contratto di leasing



Nell’ambito di un arbitrato in materia di strumenti finanziari derivati seguito quale componente del Collegio Arbitrale, si è discusso riguardo la sorte di un contratto di interest rate swap, economicamente collegato a un contratto di leasing, in caso di risoluzione anticipata del finanziamento.
Una società di capitali aveva ottenuto un finanziamento sotto forma di contratto di leasing per l’acquisto di un terreno e la successiva costruzione di un capannone industriale. Contestualmente al contratto di leasing (che prevedeva la corresponsione di interessi a tasso variabile) la società aveva sottoscritto un contratto di interest rate swap per coprire il rischio dell’oscillazione dei tassi e garantirsi di poter corrispondere interessi a tasso fisso.
Successivamente alla compravendita del terreno la società aveva ripensato le proprie strategie di investimento e abbandonato il progetto di costruire un capannone: il terreno era dunque stato venduto e il contratto di leasing risolto consensualmente.
Il contratto di interest rate swap collegato al finanziamento, invece, era proseguito nel silenzio di entrambe le parti; per effetto dell’oscillazione dei tassi di interesse la società continuava a pagare ingenti somme di denaro a titolo di differenziali negativi.
Il collegio arbitrale ha rilevato che, con il proprio comportamento silente, la banca ha violato gli obblighi informativi che gravavano sulla stessa. In particolare, la banca – consapevole che il contratto di interest rate swap era stato voluto per coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi legato al contratto di leasing – avrebbe dovuto informare la società che lo strumento finanziario derivato non era più adeguato alle esigenze dell’impresa, essendo venuta meno la sua funzione di copertura. Il Collegio ha infatti rilevato che, trattandosi di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, la Banca avrebbe dovuto valutare l’adeguatezza del derivato rispetto alle (mutate) condizioni di fatto e avvertire la società del venir meno della elevata correlazione rispetto all’indebitamento sottostante; e ciò anche alla luce del “Documento di consultazione” emesso da CONSOB in data 26 maggio 2008, che all’art. 3.11, prevede che l’intermediario è tenuto a “monitorare nel tempo, per tutta la durata dell’operazione, l’evoluzione delle posizioni coperte e di copertura” al fine di “poter segnalare al cliente l’eventuale disallineamento della struttura ideata rispetto alle finalità che hanno condotto all’impostazione originaria dell’operazione”. Di conseguenza, la banca è stata condannata a risarcire il danno causato alla società, se pur diminuito per effetto di un concorso di colpa dell’impresa nella causazione del danno, non avendo essa stessa richiesto formalmente la chiusura anticipata del derivato.

Avv. Ilaria Della Vedova

Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it



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