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Conto corrente bancario cointestato e operazioni di investimento



L’art. 1854 c.c. sancisce la solidarietà, sia come creditori che come debitori della banca, dei cointestatari di un conto corrente bancario in relazione al saldo dello stesso. Quanto detto vale anche nell’ipotesi in cui il conto sia a firme disgiunte.
Se, da un lato, la norma risponde ad esigenze di praticità, dall’altro può nondimeno generare situazioni di conflitto. Si pensi all’ipotesi in cui uno dei cointestatari prelevi la totalità delle somme presenti nel conto, somme che, tuttavia, sono state depositate solo dall’altro cointestatario. Si pensi, ancora, all’ipotesi in cui lo scoperto sia stato causato dalle operazioni di uno dei cointestatari, per un interesse proprio personale, e la banca agisca nei soli confronti dell’altro per il recupero del proprio credito.
Per quanto riguarda i rapporti interni tra cointestatari, l’art. 1845 c.c. deve essere letto congiuntamente all’art. 1298 c.c.: dalla cointestazione del conto deriva la presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate o degli scoperti. Deriva oltretutto una presunzione di parità delle quote dei contitolari.
Dette presunzioni, sempre alla luce dell’art. 1298 c.c., possono ben essere superate: il cointestatario può dimostrare di essere titolare della totalità del credito – o, comunque, di un importo superiore alla propria quota presunta – nonché che lo scoperto di conto è stato generato da operazioni realizzate da uno solo dei cointestatari nel proprio esclusivo interesse.
Con specifico riferimento poi ad operazioni di investimento per le quali il conto corrente cointestato funga da provvista è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 31 maggio 2017, n. 13764), la quale ha rimarcato la rilevanza del contratto quadro per la prestazione di servizi d’investimento e come i vizi di questo si ripercuotano non solo sui rapporti interni tra i cointestatari del conto ma anche sui rapporti tra questi e la banca. E.g., nell’ipotesi in cui il contratto quadro sia stato sottoscritto da solo uno dei cointestatari, gli atti di disposizione della provvista non avranno efficacia nei riguardi del conto corrente, essendo l’investimento un’operazione radicalmente estranea al rapporto di conto corrente e alla sua cointestazione.

 

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