Approfondimenti e Novità



> TUTTI





15 Gennaio 2019

Autore
ROSSANA LEGGIERI

Attività
Contenzioso e arbitrato

SHARE





Nullità del pegno se il finanziamento garantito viene revocato prima della sua costituzione



Con ordinanza del 21 dicembre 2017, in accoglimento di una domanda da noi presentata ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. a favore di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB e contro una banca, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità del contratto di pegno a garanzia di un contratto di finanziamento che la banca aveva revocato, attivando una clausola risolutiva espressa, in una data antecedente a quella di costituzione del pegno. Più in dettaglio, la fattispecie riguardava un pegno di denaro concesso da un soggetto garante, intermediario finanziario, a garanzia di un pacchetto di finanziamenti concessi a piccole e medie imprese da parte di una banca. All’interno di questo portafoglio era stato inserito il finanziamento in questione, che però era stato oggetto di risoluzione dalla banca prima che il contratto di pegno tra quest’ultima e l’intermediario garante fosse concluso. Abbiamo, quindi, sostenuto l’illegittimità dell’escussione del pegno a causa della nullità parziale del contratto medesimo in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del rapporto garantito. Infatti, il principio di accessorietà che lega il contratto di pegno (garanzia) e il contratto di finanziamento (rapporto garantito) era venuto meno prima della conclusione del pegno per mancanza del rapporto garantito, con conseguente nullità della garanzia per mancanza di causa.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che la dichiarazione espressa della banca di voler revocare il finanziamento concesso, trasmessa con raccomandata e ricevuta dal beneficiario prima che il contratto di pegno fosse concluso, integrasse l’esercizio della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di finanziamento. Nessun rilievo ha invece assegnato il Tribunale alla circostanza che solo mesi dopo la posizione fosse stata “passata a sofferenza” dall’istituto di credito, con conseguente chiusura dei conti.

In conclusione, il Tribunale di Venezia, accertata la risoluzione del contratto di finanziamento in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di pegno, in forza del principio di accessorietà ricavabile dall’art. 2784 c.c., ha ritenuto che le somme escusse dalla banca in forza del citato contratto di pegno costituissero un indebito e l’ha condannata alla restituzione.

Avv. Rossana Leggieri

Informazioni, richieste e commenti a rossana.leggieri@studiodepoli.it



   SCARICA l'abstract