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09 Gennaio 2019

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Diritto societario e M&A

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L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.: l'onere della prova in presenza di contestazioni della veridicità del bilancio.



Nell’apprestare le difese in un’azione di responsabilità promossa da un socio di S.p.A., il quale lamentava di aver subito un danno patrimoniale a causa della falsa rappresentazione economica della società resa dagli amministratori in sede di bilancio, abbiamo avuto modo di approfondire il tema del riparto dell’onere probatorio. Sul punto rileva l’interpretazione della Suprema Corte (Cass. Civ., 8 settembre 2015, n. 17794; Cass. Civ., 18 febbraio 2016, n. 3186), secondo la quale, nel caso in cui i soci o i terzi agiscano in giudizio per il danno subito da un bilancio riportante dati non veritieri, spetta a questi ultimi provare: i) la falsità della rappresentazione economica della società, ii) che quest’ultima li abbia indotti a compiere atti direttamente pregiudizievoli sul proprio patrimonio, iii) che la condotta degli amministratori sia stata idonea a carpire la loro buona fede. In relazione a quest’ultimo requisito, la Suprema Corte ha statuito che, quand’anche fosse data prova della falsità della rappresentazione economica della società, debba essere provato il nesso causale tra la scorrettezza della condotta tenuta dagli amministratori nella redazione delle risultanze di bilancio ed il danno subito dal socio per l’acquisto delle azioni, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del “più probabile che non”. Il danno di cui dev’essere data prova ai fini della presente azione consiste nel pregiudizio volto a incidere direttamente sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo, ossia il prezzo pagato da quest’ultimi per l’acquisto delle azioni. Non è invece risarcibile il danno indiretto, qual è quello costituito dalla diminuzione del valore delle azioni sociali, che incide direttamente sulla sfera patrimoniale della società, interessando solo in via indiretta e riflessa la sfera patrimoniale dei soci (Cass. Civ., 12 giugno 2007, n. 13766). Non rileva, infine, se la condotta censurata con l’azione di responsabilità abbia danneggiato esclusivamente il patrimonio dei terzi o dei soci, o se abbia inciso anche sul patrimonio sociale: ciò che rileva, invece, è la sussistenza del pregiudizio diretto al patrimonio dell’attore.

Dott.ssa Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomo@studiodepoli.it.



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