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09 Luglio 2015

Autore
LUCA VEDOVATO

Attività
Diritto societario e M&A

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Suicidio dell’assicurato e patti di polizza.



Ci è stato chiesto di esprimere un parere in ordine al diritto dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita di conseguire l'indennizzo in ipotesi di suicidio dell'assicurato. L'art. 1927 c.c. esclude il pagamento da parte dell'assicuratore solo nel caso in cui il suicidio dell'assicurato sia avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto. Il suicidio commesso dopo la decorrenza del termine di due anni viene equiparato al caso fortuito e l'assicuratore deve comunque rispondere. Si tratta di previsione che deroga la norma generale di cui all'art. 1900 c.c. ai sensi della quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. Peraltro, la disciplina dettata dall'art. 1927 c.c. per il caso di suicidio dell'assicurato è derogabile con patti di polizza, non essendo tale disposizione compresa tra le norme inderogabili indicate dall'art. 1932 c.c., con la conseguenza che le condizioni di polizza potrebbero legittimamente escludere il pagamento dell'indennizzo in ipotesi di suicidio dell'assicurato anche per un tempo maggiore dei due anni dalla stipulazione del contratto previsti dal codice.

Avv. Luca Vedovato