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Prestazione di servizi d’investimento Contratto quadro Forma scritta a pena di nullità ex art. 23 T.U.F. Rimessione alla Corte di Giustizia UE



In una controversia, pendente avanti il Tribunale di Verona, relativa all’impugnazione di alcuni strumenti finanziari derivati (interest rate swap) nella quale assistiamo la società attrice, abbiamo eccepito la questione della nullità del contratto quadro per difetto della forma scritta prevista dall’art. 23 T.U.F.; in particolare, abbiamo lamentato la mancanza della sottoscrizione della banca, essendo stato il contratto quadro firmato dal solo investitore. Circostanza, questa, che rende nullo un contratto per il quale il legislatore abbia previsto la forma scritta ad sustantiam.
Il Tribunale di Verona - richiamando quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26242 del 12 dicembre 2014, da cui si ricava che la nullità relativa costituisce una specie della nullità negoziale e, come tale, non suscettibile di convalida - ha ritenuto che la questione vada rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’art. 19, comma 7, della Direttiva MiFID (Direttiva UE 39/2004) non impone agli Stati Membri la previsione della forma scritta ad sustantiam (la previsione comunitaria stabilisce, infatti, che "le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici"). Non di meno, secondo il Tribunale scaligero, è necessario stabilire se la previsione di cui all’art. 19 della Direttiva MiFID vada interpretata nel senso che gli stati Membri possano prevedere che per la stipulazione del contratto quadro e per la previsione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto vada osservata la forma scritta ad sustantiam e che tale forma possa considerarsi soddisfatta solo se il documento contenente l’accordo sia stato sottoscritto da entrambe le parti e che, in caso di inosservanza di tale forma, il contratto sia nullo, anche qualora l’investitore se ne sia giovato e vi abbia dato esecuzione. Ilaria Della Vedova