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Decreto Popolari



La legge 24 marzo 2015, n. 33 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” anche definito mediaticamente “decreto popolari”. Tale appellativo è dovuto essenzialmente alle disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 1 lett. B) del decreto citato che va a modificare l’attuale testo dell’articolo 29 del T.U.B. (decreto lgs. 1 settembre 1993, n. 385) dedicato alle banche popolari, vale a dire una delle due categorie di banche (l’altra è costituita dalle banche di credito cooperativo) autorizzate ad esercitare l’attività bancaria nella forma della società cooperativa per azioni.

In particolare tali modifiche si sostanziano nella “imposizione” di un limite massimo di attivo patrimoniale per le banche popolari. Tale limite “quantitativo” è determinato dal legislatore in 8 miliardi di euro. Superata questa soglia dimensionale, la banca ha una triplice alternativa: riportare l’attivo al di sotto di questa soglia; abbandonare la veste della società cooperativa assumendo quella della società per azioni; oppure addivenire alla liquidazione dell’istituto.

Nella misura in cui, entro un anno dal superamento del limite menzionato, non sia stata adottata alcuna delle iniziative prospettate, la Banca d’Italia, “tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento”, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni, proporre al Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) l’amministrazione straordinaria, disporre la gestione provvisoria ovvero proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al MEF la liquidazione coatta amministrativa, fermi restando gli ulteriori poteri di intervento e sanzionatori in genere attribuiti alla Banca d’Italia dal TUB.

Le banche popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del Decreto (avvenuta lo scorso 25 gennaio 2015) devono provvedere agli adeguamenti necessari entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione che la Banca d’Italia è chiamata ad adottare in attuazione dell’art. 29 del TUB (come modificato dalla disciplina in parola). Nicola Zilli

Testo del decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/24/15G00014/sg

Testo della legge di conversione: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15G000487sg