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14 Novembre 2016

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Diritto societario e M&A

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I poteri di Vigilanza di IVASS in caso di modifiche dello statuto di imprese di assicurazione in regime di stabilimento.



Ci è stato chiesto di rendere un parere in merito ai poteri di vigilanza dell'IVASS su un'impresa di assicurazione che esercita attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento e, in particolare, sugli adempimenti connessi al cambio di denominazione. 
Esaminata la normativa rilevante, abbiamo concluso nel senso che il cambio di denominazione non deve essere approvato da IVASS; non di meno, esso deve essere comunicato all'Autorità di Vigilanza perché l'IVASS pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private, l'elenco delle imprese ammesse all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi. Di conseguenza, la comunicazione del cambio di denominazione all'Autorità di Vigilanza è funzionale all'aggiornamento dell'elenco stesso; e perché solamente le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa possono utilizzare nella propria denominazione le c.d. locuzioni riservate e l'IVASS vigila sull'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private; e ciò fa secondo il Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007. Di conseguenza, la comunicazione del cambio di denominazione all'Autorità di Vigilanza è funzionale alla verifica che la (nuova) denominazione sociale è effettivamente utilizzata da un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento.
Infine, abbiamo verificato che il cambio di denominazione deve essere comunicato per iscritto al contraente e agli aventi diritto di beneficio irrevocabile entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica ai sensi del Regolamento 35/2010. La mancata comunicazione comporta l'irrogazione di una sanzione da parte di IVASS, che potrebbe perfino contestare una violazione per ciascun soggetto cui non è stata inviata la comunicazione prevista dal Regolamento 35/2010, con ciò configurando un'ipotesi di plurime violazioni della stessa disposizione. 


Avv. Ilaria Della Vedova

 

Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it