Approfondimenti e Novità






I prodotti finanziari assicurativi: una nuova categoria?



È di recente approvazione u’importante Direttiva europea in tema di "distribuzione assicurativa" che ridefinisce in misura notevole la normativa continentale relativa ai contratti di assicurazione e alla tutela del consumatore, con particolare riferimento agli obblighi e alle responsabilità dell’intermediario coinvolto nell’attività di distribuzione.
La Direttiva - la n. 97 del 20 gennaio 2016 - che si pone in successione rispetto alla precedente Dir. 92/2002/CE, ha il pregio di affiancarsi alla disciplina in materia di strumenti finanziari (le cd. Mifid 1 e 2, Dir. 2004/39 e 2014/65/UE), con l’obiettivo di creare un plesso normativo comune (e completo) relativo a prodotti finanziari e prodotti assicurativi, a vantaggio sia degli operatori che degli investitori.
Nel dettaglio, la Direttiva in commento eleva le tutele approntate dalla precedente normazione anzitutto nel metodo, perché la disciplina è spostata dall’intermediazione professionale di prodotti assicurativi alla cd. distribuzione assicurativa: vale a dire, si passa da u’attività ristretta, riservata agli intermediari professionali (agenti e brokers), a una "consistente nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione", e compiuta quindi da tutti i soggetti coinvolti nella filiera, anche la rete vendite dell’Impresa assicuratrice (e della Banca), nonché dai cd. intermediari a titolo accessorio (agenzie di viaggio e autonoleggi). La ratio è dunque quella di assicurare u’eguale protezione del consumatore a prescindere dal canale di distribuzione prescelto, anche considerate le molteplici forme di diffusione degli stessi prodotti assicurativi.
Così, ferma la libera prestazione dei servizi nel mercato unico europeo (Capo III) e fermi i requisiti organizzativi che gli Stati membri possono richiedere ai fini dell’esercizio dell’attività (Capo IV), la Direttiva disciplina al Capo V gli "Obblighi di informazione e norme di comportamento", tra cui si rinvengono inter alia i principi generali che informano l’attività distributiva (art. 17), le informazioni da fornire ai clienti prima della conclusione del contratto (art. 18), la gestione e la disclosure dei conflitti d’interesse tra intermediario e Impresa assicuratrice (art. 19) e altresì le norme in tema di consulenza personalizzata o attività senza consulenza (art. 20).
Segue poi la sezione ai nostri fini più rilevante, quella dei "Requisiti supplementari in relazione ai prodotti d’investimento assicurativi", di cui al Capo VI. Si tratta di un capo che disciplina in maniera rafforzata alcuni dei principi sanciti agli artt. 17 e ss., ampliandone la portata e perfezionandoli nell’oggetto lì dove i prodotti assicurativi non siano puri, ma si compongano di una matrice finanziaria e dunque una parte più o meno consistente dei premi versati sia investita in strumenti finanziari, quote di fondi comuni d’investimento o indici borsistici.
Tali "requisiti supplementari" possono dividersi in tre parti: la prevenzione dei conflitti d’interesse, l’informativa al cliente, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza dell’operazione. Quanto al primo punto, la novità della Direttiva sta nel fatto che si richiede all’operatore (intermediario o Impresa) una vera e propria governance dei potenziali (o attuali) conflitti in essere, siano essi di natura contrattuale o societaria. Secondo il dettato dell’art. 28 co. 1, "Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa"; pertanto, si richiede non più la semplice comunicazione di conflitti, ma la predisposizione di una specifica policy di gestione dei medesimi, la quale integra anche l’obbligo di espressa comunicazione al cliente nel caso in cui "le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione [...] non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente" (art. 28 co. 2). A corollario - e in parallelo con quanto stabilito in sede Mifid 2 - si prevede all’art. 29 co. 2 che l’intermediario "siano considerati adempienti in relazione agli obblighi loro incombenti [...] qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo [...], solo laddove i pagamenti o i benefici non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente"; un principio, questo della proporzionalità tra remunerazione e servizio prestato, che funge da incentivo (e quindi da deterrente) alla prestazione d’una consulenza corretta, trasparente e adeguata alle caratteristiche del cliente.
Relativamente al secondo aspetto, l’informativa al cliente diviene ora più completa, soprattutto con riguardo all’ex art. 12 della Direttiva n. 92, il quale racchiudeva in uno i principi relativi ai conflitti d’interesse e all’informativa precontrattuale. Colla nuova disciplina, l’informazione durante le trattative è più ampia, poiché vi sono ricomprese le informazioni relative "a tutti i costi e agli oneri connessi" (art. 29 co. 1) e quindi la valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti finanziari assicurativi consigliati al cliente nonché i rischi connessi all’investimento, da presentarsi questi in forma aggregata di modo da permettere al cliente di conoscere il costo totale dell’investimento e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il principio d’informazione, che si concretizza nel rilascio delle stesse in forma comprensibile, lascia comunque margine agli Stati destinatari della Direttiva di imporre requisiti più rigorosi agli operatori coinvolti, e soprattutto prevedere l’obbligo per l’intermediario a diversificare in modo ampio la tipologia dei prodotti d’investimento assicurativi proposti alla clientela.
Infine, all’art. 30, viene tradotta per la prima volta in legge europea la disciplina dell’adeguatezza e dell’appropriatezza in tema di prodotti finanziari assicurativi, profilo del tutto manchevole nella precedente Direttiva. Per voler sintetizzare, all’interno della consulenza sul prodotto ibrido l’operatore ha l’obbligo di profilare il suo cliente, ottenendo le informazioni riguardanti la conoscenza e l’esperienza del medesimo, nonché la sua capacità di sostenere perdite, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, al fine di proporre unicamente prodotti adeguati al suo profilo.
Laddove la valutazione di adeguatezza non abbia responso positivo, l’offerta del prodotto finanziario assicurativo dev'essere impedita: invero, la disposizione di cui all’art. 30 co. 2 non prevede il cd. blocco, ma ciò può ricavarsi implicitamente dal ripetuto richiamo ai principi di adeguatezza dell’operazione d’investimento.
Ancora, viene per la prima volta disciplinata in materia la cd. execution only, ossia la sola valutazione di appropriatezza delle operazioni condotte fuori dal regime della consulenza, lì dove sia il cliente, debitamente informato e consapevole, a richiedere la prestazione del servizio (art. 30 co. 3). Si tratta anche qui di una novità rilevante della disciplina comunitaria, ad avvicinarsi maggiormente alla materia dell’intermediazione dei prodotti finanziari.
In conclusione, la Direttiva 97/2016/UE va accolta con favore dagli operatori e dai consumatori, fermo che già oggi la disciplina nazionale di cui al TUF - D.Lgs. n. 58/1998 - garantisce adeguatamente la tutela dei profili sopra menzionati. Quanto infine alla domanda che ci si è posti all’inizio, tema su cui di recente sono state dedicate diverse giornate di studio, riteniamo che la predisposizione di requisiti supplementari approntata dalla Direttiva valga a dare ancor più autonomia e chiarezza a una categoria, quella dei prodotti finanziari assicurativi, che inevitabilmente si pone al confine degli uni e degli altri e quindi nel bisogno d’uno statuto sempre più distinto.

Alessandro Frison