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07 Marzo 2018

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Diritto societario e M&A

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L’art. 1193, co. 1°, c.c. e la contestazione dell’imputazioni di pagamento.



Ci siamo recentemente interrogati sull'imputazione dei pagamenti quando esistano più debiti omogenei verso lo stesso creditore e i pagamenti siano stati imputati a debiti-crediti differenti.
L'art. 1193, co. 1°, c.c., riguarda l'imputabilità del pagamento per debiti omogenei, con riferimento al medesimo creditore, in capo ad un debitore, la cui prestazione eseguita non è sufficiente a estinguerli tutti. Si riconosce a quest'ultimo la facoltà di scegliere a quali dei suddetti debiti imputare i propri pagamenti e quindi quali estinguere, rilasciando una dichiarazione unilaterale recettizia. 
La questione che ci è stata posta, riguarda la possibilità di derogare detta previsione in favore del creditore.
Esiste un'ipotesi di limite a tale facoltà nell'art. 1194 c.c., per cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, salvo accordo tra le parti, ovvero col "consenso del creditore" (comma 1). Eccezion fatta per le suddette ipotesi, la dichiarazione d'imputazione effettuata dal debitore è quella cui fare riferimento per accertare quale sia il credito-debito da considerare estinto. 
Ciò detto, dubbia è la questione dell'onere probatorio dell'imputazione. Una volta fornita dal debitore la prova della corresponsione di una somma di denaro idonea all'estinzione di un ben determinato debito, sarà il creditore-attore, che sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, a dover provare l'esistenza del debito stesso, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Sempre sul creditore grava l'onere di provare il titolo del suo diritto, nel caso in cui agisca per il pagamento, mentre non dovrà provare il mancato pagamento da parte del debitore, poiché spetta a quest'ultimo il fatto estintivo della propria obbligazione. L'onere della prova torna, però, a gravare sul creditore quando, di fronte alla prova del pagamento eseguito con riferimento a un determinato credito, voglia contro-dedurre che il pagamento doveva essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. 
Inoltre, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento si considera consumata all'atto del pagamento stesso, mentre sarebbe inefficace una successiva dichiarazione. Ecco quindi che, se il debitore al momento del pagamento del proprio debito ha dichiarato quale sia l'imputazione cui esso è destinato, è onere del creditore provare che in realtà l'adempimento è avvenuto per un credito differente rispetto a quello indicato dalla controparte.
Per quanto riguarda la fattispecie alla nostra attenzione, si può quindi ritenere come esercitata la facoltà del debitore ex art. 1193, comma 1 c.c., da cui deriva l'obbligo d'imputare i pagamenti così come risulta dalle causali dei bonifici e, nel caso in cui il creditore ritenesse differente l'imputazione, egli avrà l'onere di indicare le prove che dimostrino come gli adempimenti siano avvenuti per un credito differente.

 

Francesca Bonomo

 

Informazioni, richieste e commenti a: francesca.bonomo@studiodepoli.it