Ci è stato chiesto di rendere un parere in merito alla sorte di alcuni contratti di appalto pubblici nel caso in cui l'impresa appaltatrice modifichi il piano di concordato da "misto" a puramente liquidatorio, nonché alla sorte di eventuali richieste di danni da parte della committenza.
L'impresa appaltatrice aveva inizialmente presentato un concordato in continuità e non aveva chiesto lo scioglimento di alcuni contratti di appalto, funzionali, appunto, alla continuità dell'attività d'impresa. Successivamente il piano è stato modificato, diventando puramente liquidatorio. Nel caso di specie, non sussistendo più alcun concordato c.d. in continuità, trova applicazione l'art. 38 del Codice Appalti, ai sensi del quale l'impresa in concordato non può più essere affidataria né di contratti di appalto pubblici, né di subappalto.
Di conseguenza, i contratti di appalto o subappalto che erano in essere al momento dell'ingresso in procedura - momento nel quale, però, non trovava applicazione de plano l'art. 38 e, a cascata, l'art. 140 Codice Appalti - non possono più essere considerati vigenti dopo la modifica del piano. Tuttavia, ciò non toglie che l'impresa potrebbe essere passibile di richieste di risarcimento di eventuali danni prodottisi prima dell'ingresso in procedura (nel qual caso tali pretese troverebbero allocazione tra i crediti chirografari), oppure nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 161, 6° co., L.F. e il deposito del piano di concordato da ultimo modificato; in quest'ultimo caso, eventuali risarcimenti dovrebbero essere soddisfatti in prededuzione.
Avv. Ilaria Della Vedova
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