Con una recente ordinanza, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha affermato che - sebbene il novellato art. 43, terzo comma, della Legge Fallimentare abbia introdotto una nuova fattispecie di interruzione automatica del processo - il termine di tre mesi per la riassunzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre, anche per la parte dichiarata fallita (e quindi per il Curatore), a partire dal momento in cui l'evento interruttivo viene dichiarato in udienza o notificato alle altre parti e non già dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Avv. Luca Vedovato
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