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Ammissibilità di successivi giudizi per il risarcimento dei danni conseguenti ad un contratto in strumenti finanziari derivati.



In una recente sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato ammissibile e non coperta da giudicato, la domanda di risarcimento dei danni verificatisi successivamente ad una prima sentenza che aveva accertato l'inadempimento da parte dell'intermediario finanziario delle regole di condotta imposte dal TUF e dal Regolamento Consob e la sua responsabilità risarcitoria per le perdite sino a quel momento subite dall'investitore, senza però pronunciare la risoluzione dei contratti in strumenti finanziari derivati (nel caso specifico trattavasi di due contratti di Interest Rate Swap e Cross Currency Swap) e che, dunque, avevano continuato ad esistere, producendo ulteriori perdite. Ciò in quanto una tale domanda non poteva essere proposta se non dopo il verificarsi degli ulteriori danni che, all'epoca della prima sentenza non erano certi né nell'an né nel quantum.

 
Avv. Luca Vedovato

 

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