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Il benchmark quale parametro di riferimento nella gestione di portafogli



Alcuni investitori ci hanno consultato chiedendoci come potessero reagire contro la perdita quasi integrale dei patrimoni investiti per il tramite di una s.g.r., nel caso in cui fosse emerso che le perdite fossero dipese da responsabilità della s.g.r. stessa nella gestione patrimoniale.
Il contratto di gestione di portafogli - disciplinato dall’artt. 24 del t.u.f. e dalla delibera Consob 16190/07 - si caratterizza per il fatto che l’investitore affida all’intermediario una determinata somma e questi la investe e disinveste in strumenti finanziari secondo proprie scelte discrezionali, ancorché nel rispetto di limiti determinati nel contratto, con l’obbiettivo di fargli conseguire un risultato utile. L’obbligazione dell’intermediario è, evidentemente, una obbligazione di mezzi e non di risultato: risulta di conseguenza evidente che, salvo ricorrano palesi violazioni da parte dell’intermediario, è estremamente difficile accertare una responsabilità dello stesso connessa all’attività di gestione, per aver errato negli investimenti e nei disinvestimenti effettuati.
Soccorre a questo riguardo il benchmark che deve essere obbligatoriamente indicato nel contratto di gestione di portafogli e consiste in una sorta di "paniere tipo" di strumenti finanziari che rappresenta una sintesi delle caratteristiche della gestione; esso esprime il rischio associato alla gestione, misurato dalla volatilità del tasso di rendimento dei titoli in esso inseriti in un determinato arco temporale e deve essere, ovviamente, coerente con i rischi connessi alla gestione indicati nel contratto. Al gestore non è imposto di acquistare titoli della tipologia e nelle proporzioni indicate nel benchmark stesso, né garantisce al cliente un rendimento corrispondente al suo andamento.
Nondimeno esso costituisce un parametro di confronto utile per la valutazione dell’operato del gestore, rappresentando un termine di raffronto per verificare se la scelta di compiere operazioni con determinate tipologie di strumenti finanziari e la distribuzione degli strumenti stessi nel portafoglio corrispondano o meno ad obbiettivi e grado di rischio indicati dal cliente nel contratto.
Nel caso esaminato, in effetti, è risultato che per effetto della gestione della s.g.r. - pur in apparenza formalmente corretta - la percentuale di titoli molto rischiosi è stata decisamente superiore a quella utilizzata per il conteggio del benchmark. La s.g.r., quindi, ha operato scelte d’investimento non conformi al profilo di rischio degli investitori e risultando, pertanto, inadempiente alla proprie obbligazioni, sarà chiamata a risarcire i danni. LV