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Cancellazione semplificata di ipoteca e contratto di apertura di credito



Nella predisposizione di un contratto di transazione, ci siamo posti la questione relativa all’applicabilità all’estinzione di un contratto di apertura di credito garantita da ipoteca, concluso tra una banca ed u’impresa commerciale, delle disposizioni concernenti la semplificazione del procedimento di cancellazione dell’ipoteca nei contratti di mutuo. Com’è noto, infatti, il cd. decreto Bersani Bis (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla successiva l. 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto una disciplina che porta all’estinzione "automatica", senza intervento del Conservatore, dell’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo per effetto dell’estinzione delle obbligazioni garantite. Nella fattispecie da noi esaminata la questione relativa all’applicazione di tale disciplina anche all’ipoteca volontaria rilasciata a garanzia del contratto di apertura di credito assumeva una rilevanza decisiva, posto che nell’ipotesi di u’eventuale dichiarazione di insolvenza della società commerciale successiva al pagamento e revoca del medesimo, la banca si sarebbe trovata sprovvista della propria garanzia; rischio che, nel caso di inapplicabilità della disciplina, essa avrebbe potuto evitare concordando il rilascio dell’assenso alla cancellazione dell’ipoteca solo dopo aver superato il periodo entro il quale il pagamento avrebbe potuto essere revocato. Il dubbio sorge dal fatto che, mentre la disposizione che prevede la procedura di cancellazione semplificata fa riferimento al contratto di mutuo, quella che estende tale procedura alle ipoteche iscritte a garanzia di erogazioni concesse da enti di previdenza obbligatorie fa riferimento, più in generale, ai finanziamenti. Tuttavia, nel senso dell’applicazione del procedimento ai soli contratti di mutuo sembra deporre l’interpretazione letterale della disposizione generale che, secondo i primi commenti della disposizione, influenza anche la stessa previsione dell’estensione del procedimento in relazione ai finanziamenti concessi dagli enti previdenziali, non essendovi ragioni sufficienti per giustificare una disparità di trattamento tra questi ultimi e gli altri soggetti finanziatori. DT