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Il trust quale strumento di tutela del patrimonio, anche in caso di crisi coniugale



Quale consiglio si potrebbe dare al Sig. Mauro circa lo strumento giuridico da utilizzare? Sapresti risolvere il caso ed impostare la soluzione che meglio soddisfi le sue esigenze?

Il caso affrontato al Convegno organizzato da AIGA, sezione di Gorizia, e tenutosi il 10 maggio 2013.

Il Sig. Mauro, 44 anni, è coniugato con la Sig.ra Chiara. Dal matrimonio sono nate due figlie, Veronica e Virginia, di 8 e 5 anni. Il matrimonio sta attraversando una fase di crisi, che potrebbe sfociare in una separazione.
Il Sig.Mauro guida un gruppo di società, che fanno capo ad una holding costituita sotto forma di s.r.l., di cui è amministratore unico; sotto la holding ci sono tre società operative e Mauro è presidente del CdA di tutte e tre; gli assets più consistenti del patrimonio del Sig. Mauro sono nella holding, proprietaria di vari immobili, quasi tutti locati a terzi. Le società operative distribuiscono utili ogni anno. Il Sig. Mauro è proprietario di una quota del capitale sociale della holding pari all’80% del capitale sociale, dell’immobile adibito a casa di famiglia, di un dossier titoli del valore di un milione di Euro circa ed è altresì titolare di una polizza sulla vita di cui beneficiarie sono le figlie. Essendo un appassionato di arte contemporanea, poi, tiene in casa varie opere d’arte di un certo pregio e valore economico.
Il Sig. Mauro è preoccupato per il suo futuro e per quello della sua famiglia; teme che la sua prematura scomparsa, ovvero un dissesto finanziario delle società che lo vedesse un domani coinvolto quale amministratore, possano ripercuotersi con effetti negativi sul benessere della sua famiglia. Teme di morire prima che le figlie siano sufficientemente mature per amministrare da sole un patrimonio di un certo rilievo. Teme, inoltre, per gli effetti negativi di una possibile separazione dalla moglie Chiara.
Il Sig. Mauro desidera che le figlie siano tutelate in caso di sua prematura scomparsa; vuole che i beni alla sua morte vadano a Veronica e Virginia ma, vista la sua giovane età, non esclude di poter avere altri figli da una nuova unione, ove il matrimonio dovesse naufragare. Finché è sposato con Chiara vuole che anche ella sia beneficiaria delle utilità generate dal trust, ma non vuole che ella sia beneficiaria finale in caso i due dovessero separarsi.

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Il caso illustrato qui sopra è stato oggetto di dibattito nell’ambito di un Convegno, cui ho partecipato in qualità di relatore assieme al Prof. De Poli, organizzato da AIGA, sezione di Gorizia, il 10 maggio 2013. La traccia proposta offre lo spunto per interrogarsi sulle potenzialità dell’istituto del trust per soddisfare interessi ed esigenze che non trovano adeguata tutela o soddisfazione facendo ricorso a strumenti offerti nel nostro ordinamento.
Nel caso del Sig. Mauro, la crisi coniugale sconsiglia l’utilizzo del fondo patrimoniale - attraverso il quale, comunque, non è possibile gestire le partecipazioni della holding, che rappresentano l’asset strategico del patrimonio. L’incertezza circa la possibilità di poter validamente utilizzare un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per le partecipazioni sociali, poi, rende sconsigliabile anche il ricorso a questo strumento. Quanto al patto di famiglia, esso non è ovviamente applicabile al caso in esame.
L’istituzione di un trust, per contro, consente di soddisfare contemporaneamente le esigenze rappresentate dal Sig. Mauro, nonché di segregare tutti i beni del suo patrimonio (immobili e mobili, ivi comprese le partecipazioni, il dossier titoli e le opere d’arte).
La soluzione proposta nel corso del dibattito è stata:
- istituzione di un trust con beneficiari i discendenti di Mauro (categoria che, ad oggi, comprende Veronica e Virginia, ma che un domani potrebbe comprendere anche altri figli);
- la previsione di una durata sufficientemente lunga da garantire che il patrimonio sia gestito da un trustee anche in caso di sua prematura scomparsa, e ciò fino a quando le figlie saranno in grado di gestirlo autonomamente (in questo modo, si ritardano gli effetti di una successione che, se apertasi prematuramente, potrebbero non essere gestiti adeguatamente da eredi molto giovani, se non perfino minori);
- la previsione di una categoria di beneficiari del reddito che comprenda non solo i discendenti ma anche il coniuge. Tale previsione, se combinata con una puntuale definizione di "coniuge" (oggetto, appunto, di convenzione redazionale), permette di far sì che la moglie Chiara sia estromessa dalla categoria dei beneficiari del reddito già dopo la separazione, senza dover passare attraverso una modifica del trust;
- la previsione di un guardiano del trust che vigili sull’operato del trustee e che, esprima - ove richiesto dall’atto - il proprio parere su un atto da compiere, se non perfino il consenso.
Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche del trust proposto.
La segregazione della partecipazione pari all’80% del capitale sociale della holding, poi, consente anche di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, T.U.S.; a livello di tassazione diretta, poi, se ne traggono benefici fiscali anche per la distribuzione dei dividendi. Ilaria Della Vedova