Approfondimenti e Novità






Le banche di credito cooperativo nella nuova proposta di modifica delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche di Banca d’Italia



Il 16 dicembre 2013 Banca d’Italia ha sottoposto a pubblica consultazione la proposta di modifica delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008.
Il nostro Studio ha partecipato alla consultazione con rilievi che si sono concentrati sulla figura dell’amministratore indipendente (vedi il documento disponibile su questo sito al seguente link).
La consultazione si è da poco conclusa, ma nessun documento definitivo è stato per il momento emanato da Banca d’Italia; nonostante, quindi, il testo che verrà di seguito analizzato non sia definitivo, né di sicura approvazione, esso non di meno si caratterizza per l’introduzione di alcune importanti novità in materia di governo societario delle banche.
Mi soffermerò, in particolare, sulle novità che interesseranno più da vicino gli istituti di credito di minori dimensioni e, tra questi, le Banche di Credito Cooperativo.

1. Le finalità delle modifiche.
Le novità introdotte con il documento di consultazione del 16 dicembre 2013 sono volte principalmente a coordinare le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario con altre disposizioni emanate successivamente, e principalmente: (i) le Disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni emanate da Banca d’Italia il 4 luglio 2013; (ii) la c.d. "CRD IV", ossia la Direttiva 2013/36/UE in materia di governo societario e (iii) le Linee Guida emanate dalla European Banking Authority nel 2011 sulla governance interna.

Con riferimento alle banche di minori dimensioni, le novità di maggiore rilevanza riguardano:

· una più puntuale declinazione del principio di proporzionalità che le banche, soprattutto se di minori dimensioni, devono utilizzare nell’attività di implementazione delle Disposizioni di vigilanza;· la composizione - quantitativa e qualitativa - degli organi di supervisione strategica e di controllo;
· il processo di autovalutazione degli organi sociali.

2. Il principio di proporzionalità.
Il nuovo Allegato 1 alle Disposizioni di vigilanza stabilisce i criteri in base ai quali ciascuna banca deve valutare le proprie dimensioni e il proprio grado di complessità. Tali criteri, in particolare, sono costituiti da:

· la dimensione degli attivi: se tale dimensione è pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro e non vi sono altri elementi rilievo che ne giustifichino una diversa classificazione, la banca deve essere considerata di minori dimensioni e complessità operativa/organizzativa;
· la tipologia di attività svolta: sono considerate attività sintomatiche di elevata complessità operativa/organizzativa la gestione del risparmio e la negoziazione in conto proprio o terzi;
· la struttura proprietaria: il controllo totalitario di un intermediario estero è spesso sintomo di limitata complessità operativa/organizzativa mentre la presenza di minoranze azionarie attive è ritenuto indice di una complessità più elevata;
· l’appartenenza a un gruppo bancario: l’essere parte di un gruppo e utilizzare i servizi offerti dalla capogruppo è ritenuto da Banca d’Italia indice di minore complessità operativa/organizzativa;
· l’appartenenza a un network operativo: il ricorso a servizi e infrastrutture offerte da organismi di categoria (come spesso accade anche per le BCC) configura solitamente condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa.

Dall’analisi dei criteri appena richiamati appare chiaro come le BCC ricadano - almeno nella maggior parte dei casi - all’interno della nozione di banche di minori dimensioni, caratterizzate da una limitata complessità operativa/organizzativa.

A conferma di ciò, del resto, le Disposizioni di vigilanza prevedono espressamente che le BCC possano ricorrere a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l’ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall’Autorità di vigilanza.

Qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall’associazione di categoria, le BCC non sono tenute alla predisposizione del "Progetto di governo societario", ossia del documento, redatto dalla banca e trasmesso all’Autorità di vigilanza, in cui sono formalizzate e descritte le principali scelte attinenti alla struttura organizzativa.

3. La composizione degli organi di supervisione strategica e di gestione.
Dal punto di vista della composizione quantitativa e qualitativa degli organi di supervisione strategica e di gestione, l’inserimento delle BCC all’interno della categoria delle "banche di minori dimensioni e complessità operativa/organizzativa" fa sì che:

· vada evitata la nomina contestuale di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale, nonché l’istituzione di figure assimilabili al Direttore Generale che rendano l’organo di amministrazione pletorico;
· i membri del Consiglio di Amministrazione debbano essere inferiori a 13 (si precisa, però, che Banca d’Italia si è riservata di introdurre indicazioni più precise in materia anche per i consigli delle banche di minori dimensioni a consultazione terminata);
· ai fini della nomina o della cooptazione degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione - e al suo interno, principalmente, gli amministratori indipendenti - debba:
    § identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale;
    § verificare che la propria composizione effettiva risultante dal procedimento di nomina sia rispondente a quella ottimale;
· la creazione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione - contrariamente a quanto previsto per le banche di maggiori dimensioni - sia facoltativa, debba rispondere a concrete esigenze organizzative e comunque non possa prevedere più di 3-5 membri per comitato, compresi gli amministratori indipendenti.

4. Il processo di autovalutazione degli organi sociali.
Anche le BCC, come tutti gli istituti bancari, saranno tenute, qualora il documento per la consultazione dovesse essere definitivamente emanato da Banca d’Italia, a realizzare un costante processo di autovalutazione dei propri organi sociali rispettoso dei principi stabiliti dall’Autorità di vigilanza.

Banca d’Italia, precisamente, prevede che:

· il procedimento di autovalutazione degli organi sociali debba essere formalizzato in un regolamento interno;
· l’autovalutazione sia svolta almeno annualmente, salva la necessità di procedere ad una autovalutazione in tempi più brevi a fronte di eventuali rilievi riscontrati dall’Autorità di vigilanza su profili che riguardano proprio il funzionamento e la composizione dell’organo;
· l’analisi si concluda con la formalizzazione di un apposito documento che illustri: (i) la metodologia e le singole fasi di analisi; (ii) i soggetti coinvolti nella valutazione; (iii) i risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza riscontrati; (iv) le azioni correttive eventualmente necessarie. Tale documento è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto a Banca d’Italia;
· il procedimento includa l’autovalutazione annuale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 1° marzo 1993, n. 385 (c.d. "T.U.B."), dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché del rispetto del divieto di interlocking directorates previsto dall’art. 36 del d.l. "Salva Italia";
· le informazioni circa le modalità di attuazione delle presenti disposizioni siano pubblicato sul sito web della banca. Nicola Cecchetto