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08 Marzo 2019

Autore
ROSSANA LEGGIERI

Attività
Diritto societario e M&A

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Delibera nulla per mancanza di convocazione del socio di S.r.l. e poteri del Presidente di assemblea



Con ordinanza pubblicata il 12 febbraio 2019, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha confermato il decreto già assunto inaudita altera parte con il quale aveva sospeso l’efficacia di una delibera assembleare di s.r.l. adottata in assenza della preventiva convocazione del socio di minoranza.
In sintesi, la vicenda portata all’attenzione del giudicante riguardava una delibera, iscritta al registro delle imprese, assunta dal solo socio di maggioranza di una s.r.l., con la quale lo stesso si nominava amministratore della società e che era stata adottata senza che fosse presente l’amministratore unico, nonché socio di minoranza, perché quest’ultimo aveva già dichiarato chiusa la riunione assembleare e si era allontanato dalla sede sociale ove l’assemblea si era svolta.
Il Tribunale ha accolto la prospettazione dello Studio circa la configurazione come “nuova assemblea” della riunione proseguita più di un’ora dopo il momento in cui il Presidente dell’assemblea aveva dichiarato chiusa la riunione. Il Tribunale ha quindi affermato che, ad assemblea chiusa, non sarebbe stato possibile per il socio di maggioranza proseguire i lavori, essendo invece necessaria la convocazione di una nuova riunione assembleare.
Nel giungere a questa decisione, il Tribunale affronta altre due questioni, degne di nota. La prima riguarda la possibilità per il socio di intervenire nel giudizio di sospensione della delibera assembleare alla quale ha concorso: il Tribunale ammette l’intervento solo nella forma di intervento volontario adesivo, non essendo il socio titolare di un autonomo diritto soggettivo alla conservazione degli effetti della delibera assembleare impugnata, bensì di un interesse giuridicamente protetto teso ad evitare che l’impugnazione sia accolta. La seconda questione affrontata dal Tribunale concerne la qualificazione dei poteri del Presidente dell’assemblea di una s.r.l.: in modo condivisibile, il Tribunale qualifica questi poteri come prerogative proprie del Presidente dell’assemblea che, trovando la loro fonte nella legge (precisamente nell’art. 2479-bis, quarto comma, c.c.), non possono essere oggetto di disposizione da parte dei soci.

Avv. Rossana Leggieri

Informazioni, richieste e commenti a rossana.leggieri@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2378 c.c.; art. 700 c.p.c.; art. 2479 ter c.c.; 2379 c.c.

Keywords: s.r.l.; nullità; delibera; assemblea; convocazione; socio; prosecuzione.



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