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Nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust



Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 Banca d’Italia dichiarò la contrarietà degli
articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dei contratti di fideiussione omnibus predisposto
dall’ABI all’art. 2, comma 2, lettera a della legge n. 287 del 1990, in quanto l’applicazione uniforme
da parte delle banche delle clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini
di cui all’art. 1957 c.c., contenute in quegli articoli, integrava gli estremi di un’intesa restrittiva
della concorrenza.
Considerata la notevole diffusione dei contratti di fideiussione stipulati utilizzando il
modello ABI in questione ed il fatto che le fideiussioni possano essere invocate dal creditore
anche molti anni dopo la loro sottoscrizione, la questione può dirsi ancora attuale essendo
frequenti, ancora oggi, i casi di contenzioso in cui siano sollevate questioni di illegittimità di quelle
clausole. Ciò, soprattutto dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29810 del 12 dicembre
2017 ha statuito la potenziale nullità di tutte le fideiussioni omnibus che costituiscono
applicazione di intese illecite, anche se stipulate prima dell’accertamento della violazione della
disciplina antitrust da parte dell’Autorità garante, purché stipulate successivamente all’entrata in
vigore della legge antitrust. Inoltre, il riferimento operato dalla Corte di Cassazione alla potenziale
nullità delle fideiussioni omnibus (potrà trattarsi, a seconda dei casi, di nullità dell’intero contrato
ovvero di nullità parziale delle clausole incriminate) ha aperto alla possibilità di sollevare la
questione anche nei gradi di giudizio successivi al primo.
Di uno di questi casi ha avuto modo di occuparsi recentemente il nostro Studio. Questi, in
estrema sintesi, i fatti: successivamente alla stipula di un contratto di mutuo, rispetto al quale
prestavano garanzia tre fideiussori, la banca recedeva dal contratto; i fideiussori agivano in
giudizio per far accertare che nulla era da loro dovuto alla banca, facendo valere la nullità del
contratto di mutuo, ma non la nullità dei contratti di fideiussione stipulati in conformità al
modello ABI, per contrasto con la normativa antitrust. Le domande da essi proposti venivano
rigettate nei due gradi di giudizio di merito.
Nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, invocando il precedente arresto sopra
indicato, è stata sollevata anche la questione della nullità del contratto di fideiussione per
violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, posto che esso riproduceva
le clausole del modello ABI giudicate illegittime da Banca d’Italia. Il procedimento è tuttora
pendente.

Avv. Luca Vedovato

Informazioni, richieste e commenti a luca.vedovato@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2 L. 287/1990.
Keywords: fideiussione omnibus; antitrust.



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