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14 Novembre 2016

Autore
ROSSANA LEGGIERI

Attività
Diritto societario e M&A

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Inammissibilità del reclamo cautelare incidentale



Con ordinanza depositata l'11 maggio 2016, il Collegio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto dalla parte reclamata nel termine assegnato per il deposito della memoria difensiva, ma decorso il termine per l'autonoma proposizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Il Tribunale ha confermato il proprio orientamento consolidato nel ritenere ammissibile solo il reclamo cautelare presentato nel termine perentorio di cui all'art. 669 terdecies. Ciò in forza di due ragioni: la prima consiste nel fatto che il legislatore non ha espressamente previsto la possibilità di promuovere reclamo incidentale entro un diverso termine; la seconda riguarda l'impossibilità di applicare in via analogica le disposizioni di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c., in quanto si tratta di norme previste per il procedimento di impugnazione nei giudizi a cognizione piena suscettibili di sfociare in provvedimenti che possono acquisire autorità di cosa giudicata (a differenza di quanto avviene nei procedimenti cautelari). 


Avv. Rossana Leggieri

 

Informazioni, richieste e commenti a rossana.leggieri@studiodepoli.it