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S.p.A. - attività  di trading limiti alla raccolta di denaro configurabilità  di un’offerta al pubblico



Ci è stato chiesto come vada regolamentata la posizione di una società la cui attività sia costituita dall’acquisto e dalla vendita di strumenti finanziari, da effettuarsi con mezzi derivanti dal capitale sociale, da prestiti bancari o mediante emissione di obbligazioni. In particolare, si è posto il dubbio se tale attività possa rientrare nella fattispecie della negoziazione per conto proprio ex art. 1 T.U.F. e se la circostanza che un soggetto diventi socio di una società come quella in esame, possa integrare gli estremi della gestione di portafogli.

Nell’affrontare la questione, è stato naturale chiedersi anzitutto se si applicassero le norme riguardanti la raccolta del risparmio e l’offerta al pubblico di prodotti finanziari, istituti regolati rispettivamente all’art. 11 del T.U.B. e agli articoli 93 ss del T.U.F.. Per quanto concerne la raccolta del risparmio, è consentita alle società con le limitazioni di cui all’art. 2412 c.c., mentre nella raccolta di denaro non dovranno osservarsi gli adempimenti relativi alla sollecitazione ogni qualvolta le offerte siano rivolte ad numero di soggetti superiore a centocinquanta (così come stabilito dal regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 a cui il T.U.F. rimanda).

Per stabilire se l’attività rientri nella nozione di negoziazione per conto proprio, è risultata decisiva la comunicazione Consob n. 95003079 del 15 aprile 1999 nella quale è contenuta una significativa distinzione fra negoziazione per conto proprio e trading. Mentre l’attività del trader scaturisce ad esclusiva iniziativa dello stesso e mira a soddisfare proprie esigenze, non così la negoziazione per conto proprio, il cui tratto caratterizzante consiste nella messa a disposizione del pubblico degli investitori di un portafoglio di valori mobiliari detenuti dall’intermediario, al fine di soddisfare esigenze degli stessi investitori, tramite operazioni di compravendita.

Infine, si è ritenuto opportuno sottolineare la netta differenziazione fra le fattispecie della gestione di portafogli e del conferimento in società: mentre nella prima, a seguito della dazione di una somma di denaro che funge da provvista per l’esecuzione di u’attività gestoria, l’investitore acquista il diritto all’esecuzione dell’incarico, nella seconda la dazione si inserisce in una logica di scambio e il conferente riceve diritti amministrativi e patrimoniali legati al ciclo economico della società.
Diana Temporin