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Ci è stato chiesto di esprimere un parere in ordine alla compatibilità di una formula di mutuo ipotecario caratterizzata da un tasso d’interesse differenziato a seconda della quantità di operatività in avere appoggiata dal mutuatario su di un conto corrente di corrispondenza acceso presso la banca mutuante con la disciplina speciale dettata per i contratti bancari dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia.

Secondo la clausola in questione, la concessione da parte della Banca di un tasso d’interesse "agevolato" rispetto a quello usualmente praticato nei confronti della clientela risulterebbe subordinata al mantenimento annuale dei movimenti in avere del conto corrente al di sopra di una soglia minima previamente concordata tra le parti.

Alla tecnica contrattuale in questione appare, anzitutto, non applicabile il dettato dell’articolo 118 T.U.B., non concretando la clausola u’ipotesi di ius variandi vietata dalla disposizione appena richiamata. La variazione del tasso d’interesse, infatti, dipende da un evento indipendente dalla volontà della banca e predeterminato nel contratto.

Dal punto di vista della trasparenza, il "peggior" tasso applicabile al mutuatario non potrà essere superiore al più elevato valore del tasso d’interesse pubblicizzato: in caso contrario, infatti, il T.U.B. imporrebbe l’applicazione delle condizioni maggiormente favorevoli al cliente. Tale disciplina si applicherebbe in quanto il contratto, pur contenendo un patto negoziato individualmente, non potrebbe essere definito "a trattativa individuale" in quanto, secondo le Istruzioni di Vigilanza, non rientrano in tale categoria "i casi in cui l’intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali".

Non paiono poi esservi ragioni ostative all’utilizzo generalizzato di tale tecnica contrattuale tanto nei confronti della clientela corporate, quanto dei clienti consumatori. In particolare, la clausola non sembra configurare u’ipotesi di pratica commerciale scorretta, in tanto in quanto il cliente - nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di trasparenza - sia reso chiaramente edotto, a partire dalla fase pubblicitaria e, soprattutto, in quella più propriamente pre-contrattuale, delle possibilità a lui offerte, nonché delle condizioni a cui l’applicazione del "tasso agevolato" è subordinata.

NC