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Segreto bancario ed ordine di esibizione di documentazione riguardante l’operatività  bancaria di società  fiduciaria



Ci si interroga sull’ammissibilità di una richiesta, rivolta ad una banca (la Banca) con ordine del G.I. di un Tribunale civile all’interno di una controversia ereditaria, di "consegnare l’ulteriore documentazione attestante le movimentazioni e le operazioni avvenute sui beni ereditari presso di sé dal periodo successivo" ad un determinato mese  e fino ad oggi. Documentazione riguardante l’attività bancaria di una società fiduciaria, titolare di un conto corrente e di un deposito titoli accesi presso Banca. Tale richiesta evoca la problematica del cd. segreto bancario, ossia dell’obbligo posto (praticamente in tutto il mondo) in capo alle banche di rifiutare di fornire informazioni relative ai propri clienti. Quest’obbligo, seppur non esplicitamente previsto a livello normativo, viene  pacificamente riconosciuto come corrispondente ad un uso normativo: che così sia è stato riconosciuto, oltre che in dottrina, anche dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ha definito il segreto bancario come "un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute tutte le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti ed alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi erogati"; sempre la Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha individuato la finalità del segreto bancario nella "sicurezza e buon andamento dei traffici commerciali" e quindi in un interesse pubblico, non meramente soggettivo. La tutela del segreto bancario non è priva di limitazioni, ma sembra di potere affermare che tali limitazioni - civili, tributarie, penali - denotino tutte l’esigenza di contemperare l’interesse alla rivelazione del "segreto" con l’interesse - anch’esso pubblico - al mantenimento dello stesso. La violazione del segreto esporrebbe Banca al rischio di vedersi contestare dalla società fiduciaria la violazione del segreto bancario, con conseguente nascita di una ragione di responsabilità contrattuale nei confronti della stessa. Ai  fini del giudizio di ammissibilità rilevano: i) la valutazione in ordine al bilanciamento degli interessi contrapposti; ii) il fatto di dirigersi verso una parte in causa o - come nel caso in esame - contro una parte non in causa; iii) la sua eventuale natura esplorativa; iv) il fatto di essere posta all’interno di un processo civile avente ad oggetto questioni di schietta natura patrimoniale prive di alcuna rilevanza pubblicistica.
Non privo di rilevanza è il fatto che tale ordine si diriga a conoscere la movimentazione bancaria di una società fiduciaria. Come è noto, a tali società, in considerazione del carattere professionale dell’attività da esse espletata, viene riconosciuta a più livelli u’intensa garanzia della loro riservatezza. Tale garanzia trova, in effetti, indiretto ma non equivoco riconoscimento da parte del legislatore, attraverso la previsione di tassativi casi determinati nei quali soltanto esse sono tenute a rivelare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli o dei beni appartenenti a terzi e ad esse intestati fiduciariamente. Con ciò non solo riconoscendo la legittimità di tale intestazione, ma anche delle clausole contrattuali che obbligano alla segretezza nei confronti dei terzi. MDP







 
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