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Iscrizione di un confidi nell’elenco speciale ex art. 107 t.u.b.



Ci si è posti la questione relativa all’iscrizione di un confidi nell’elenco speciale di cui all’art. 107 t.u.b. e, in particolare, della necessità di adeguamento della struttura e dell’attività del medesimo, in funzione del rispetto degli obblighi conseguenti a tale iscrizione. Com’è noto, la cd. legge quadro sui confidi (art. 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326) ha individuato tre modelli organizzativi per lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva fidi, intesa quale "utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario": un primo modello è rappresentato dai confidi che svolgono esclusivamente attività di concessione di garanzie, non soggetti alla vigilanza della Banca d’Italia e rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 106 t.u.b.; un secondo modello, invece, è rappresentato dai confidi operanti in qualità di intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale ex art. 107 t.u.b., assoggettati alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla stessa Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari iscritti nel medesimo elenco speciale; un terzo modello è rappresentato dai confidi operanti come banca di garanzia, in forma di società cooperativa a responsabilità limitata. Nell’ipotesi in cui abbia un volume di attività finanziaria pari o superiore ad €.75.000.00,00, il confidi è tenuto a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 t.u.b.; si tratta di obbligo i cui effetti hanno un impatto significativo sulla struttura e sull’attività del confidi, dovendo essere assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni, requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, di obblighi di comunicazione delle partecipazioni nel capitale e di comunicazioni del collegio sindacale. In tale ipotesi, accanto ad una valutazione di adeguatezza patrimoniale del confidi tenuto all’iscrizione nell’elenco speciale, risulta necessaria una valutazione di adeguatezza della sua organizzazione amministrativa e contabile, nonché del sistema dei controlli interni e di informazione dallo stesso predisposti: una simile valutazione, accompagnata dalle opportune modifiche dell’assetto societario del confidi e dalla predisposizione del relativo regolamento interno, risulta finalizzata a rendere compatibile il confidi ai requisiti prescritti dalla disciplina di legge e dalle disposizioni di vigilanza e, quindi, a consentire l’accoglimento della domanda di iscrizione al relativo elenco speciale. DT