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Rimborso di quote dei fondi comuni d’investimento speculativi e decreto legge cd. anticrisi 29 novembre 2008, n. 185



Ci si interroga sul regime di rimborso di quote di fondi comuni d’investimento speculativi, cd. hedge fund, a fronte delle novità introdotte in materia dal decreto legge cd. anticrisi del 29 novembre 2008, n. 185 (successivamente convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e dal regolamento di Banca d’Italia del 16 dicembre 2008, n. 298 adottato in attuazione del primo provvedimento.
Nell’autunno del 2008 infatti, per arginare le conseguenze della crisi finanziaria, il governo adottava una serie di misure che confluivano nel cd. decreto anticrisi e che riguardavano, anche, la materia del rimborso delle quote dei fondi speculativi.
In particolare, a fronte del crescente numero di richieste di rimborso delle quote di tale tipologia di fondi, il cd. decreto anticrisi introduceva la facoltà per i gestori dei fondi speculativi di apportare modifiche al regolamento del fondo nel senso di prevedere che sino al 31 dicembre 2009, qualora la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso potesse pregiudicare l’interesse dei partecipanti, la SGR poteva deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso e assegnando a ciascun partecipante un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che deteneva nel vecchio fondo. In tal modo si consentiva al gestore del fondo di ridurre, per ciascun partecipante, il valore della quote di partecipazione detenute nel vecchio fondo, della quali fosse stato eventualmente chiesto il rimborso, in misura pari al valore delle quote assegnate nel nuovo fondo.
Il problema posto da tale disciplina riguarda l’individuazione del regime giuridico da applicare alle domande di rimborso già presentate al momento dell’entrata in vigore delle suddette modifiche, stante il fatto che sia il decreto legge che il regolamento di Banca d’Italia sono sul punto poco chiari. Il primo infatti prevede che tali modifiche al regolamento dei fondi speculativi siano applicabili "anche alle domande già presentate ma non ancora regolate"; il secondo invece stabilisce che tali modifiche siano applicabili alle "domande non ancora regolate o liquidate prima della costituzione del nuovo veicolo"; entrambi omettono però di chiarire cosa si dovesse intendere per regolamento e liquidazione di una domanda di rimborso di quote di un fondo comune di investimento.
La soluzione di tale problema rende necessaria u’analisi: i) del significato attribuito dal decreto legge prima e dal regolamento di Banca d’Italia poi ai termini "regolamento" e "liquidazione" di una domanda di rimborso di quote di un fondo speculativo; ii) del rispetto da parte di Banca d’Italia della delega di mera attuazione contenuta nel decreto legge in forza della quale la medesima ha emanato il regolamento. AT