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Intermediari finanziari, ius variandi e art. 118 tub



L’intermediario finanziario iscritto all’elenco di cui all’art. 106 d.lgs. 385/1993 (c.d. T.U.B.), che ha concluso un contratto di finanziamento con un proprio cliente non può aumentare il tasso d’interesse lamentando una fase di difficoltà all’accesso al credito che l’intermediario stesso sta attraversando. L’art. 118 T.U.B. - norma che permette alla banca l’esercizio del c.d. ius variandi solamente nel caso in cui nel contratto sia stata pattuita tale facoltà con clausola approvata specificamente dal cliente - prevede che le condizioni del contratto possano essere modificate in senso sfavorevole al cliente solamente in presenza di un giustificato motivo; e ciò a tutela della parte debole del rapporto, per evitare abusi da parte del soggetto finanziatore. Il giustificato motivo di cui alla norma richiamata deve essere oggettivo (come ad esempio la perdita di u’autorizzazione all’esercizio di una determinata attività riservata), oppure legato ad un peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del cliente (peggioramento che deve incidere oggettivamente sulla capacità restitutoria dello stesso o comunque sul suo merito creditizio), mentre non potrà (almeno tendenzialmente) riguardare situazioni soggettive o vicende che attengono unicamente al soggetto finanziatore, in particolare laddove queste vicende incidano sulle condizioni per adempiere correttamente un impegno liberamente assunto. L’aumento del tasso d’interesse di un finanziamento ben può essere giustificato da un incremento generale del costo del denaro, ma ciò non in una situazione - quale quella attuale di crisi finanziaria - in cui il costo del denaro è sceso proprio per effetto della crisi. IDV