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17 Dicembre 2010

Attività
Diritto societario e M&A

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Italia



L’11 gennaio 2011 scadrà la delega al Governo, contenuta nella legge Comunitaria 2009 (art. 24 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per l’emanazione di un decreto legislativo in attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione della Commissione 2004/913/CE e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione della Commissione 2009/385/CE.
Scopo dei due atti comunitari è pervenire ad una regolamentazione del regime delle  remunerazioni degli amministratori delle società quotate, con particolar riferimento alla loro componente variabile (c.d. stock options), all’iter decisionale per la loro determinazione ed al ruolo giocato a questo proposito dal comitato per le remunerazioni.
La riforma, che introdurrà nel d. lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF) l’art. 123-ter, si concentra su questi punti:

  • la fissazione dei termini per la diffusione al pubblico della relazione sulla remunerazione delle società quotate, facendo riferimento alla data prevista per lo svolgimento dell’assemblea annuale;
  • l’indicazione, quale organo societario competente all’approvazione della politica della remunerazione, del consiglio di amministrazione, per il sistema tradizionale e monistico, e del consiglio di sorveglianza per quello dualistico;
  • la fissazione, con rinvio ad un regolamento Consob, eventualmente d’intesa con Banca d’Italia e Isvap se la natura del soggetto vigilato lo richiede, del contenuto della prima sezione della relazione sulla remunerazione, ferma restando la necessità del riferimento alla procedura seguita per le delibere in tema di remunerazioni;
  • la precisazione che la stessa sezione deve concernere anche la remunerazione dei componenti dell’organo di controllo;
  • la previsione che la seconda parte di tale relazione deve riferirsi alle remunerazioni dei manager in grado di influenzare le decisioni strategiche della società;
  • i riferimenti alle singole componenti delle remunerazioni;
  • i confronti tra le retribuzioni dell’annata corrente con quelle delle annate precedenti, in modo tale da permettere una ragionevole previsione di quelle future;
  • l’allegazione alla relazione dei c.d. piani di stock option ex art 114-bis TUF;
  • la sottoposizione della relazione alla delibera assembleare, che però, oltre a non essere vincolante, non pregiudica i diritti garantiti dai contratti in corso;
  • la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio.

Il documento di consultazione dello schema del d. lgs. è disponibile per la consultazione nel sito:   http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consult_pub2004_913.html
NT