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Abusivo esercizio di attività  finanziaria



Nella predisposizione di un parere pro veritate è stata affrontata la questione dell’abusivo esercizio di attività finanziaria. Ci è stato chiesto, più precisamente, di dire se l’attività di acquisto dei crediti sorgenti da sinistri stradali e di anticipazione al danneggiato dei costi di riparazione dei beni sinistrati, costituiva "esercizio di attività finanziaria" riservata dall’art. 106 del TUB ai soli soggetti iscritti in un apposito albo.
Per risolvere tale questione si è, dapprima, analizzata l’attività concretamente svolta dalla società in questione; quindi, verificato se tale attività potesse essere definita attività finanziaria ai sensi della disposizione citata e della relativa normativa di attuazione.
Quanto all’attività svolta, è emerso che la società offriva abitualmente, a chi era stato vittima di un sinistro stradale, la possibilità di ricevere l’anticipazione dei costi di riparazione del bene danneggiato a fronte della cessione, pro solvendo, del credito risarcitorio sorgente dal sinistro.
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, l’art. 106 del TUB riserva ai soli intermediari iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia "l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"; mentre il d.m. 7 febbraio 2009, n. 29, emanato in attuazione della normativa primaria, specifica che costituisce attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma "ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: ... b) acquisto di crediti" (art. 3); e che l’attività in questione si considera esercitata nei confronti del pubblico quando è svolta "nei confronti di terzi con carattere di professionalità" (art. 9).
Passando, dunque, al confronto tra l’attività svolta dalla Società ed il contenuto dell’art. 106 del TUB (così come specificato dalla normativa ministeriale) si è potuto riscontrare che:
1. l’attività di anticipazione dei costi di riparazione dei beni danneggiati a fronte della cessione dei crediti sorgenti dal sinistro stradale costituisce effettivamente "esercizio di attività finanziaria" ex art. 106 TUB per un duplice ordine di ragioni. La prima ragione, di tipo letterale, discende dalla previsione, contenuta nell’art. 3 del d.m. 29/2009 che integra l’art. 106 del TUB, dell’attività di "acquisto di crediti" come attività finanziaria; la seconda ragione, di tipo sistematico, discende dal fatto che l’attività svolta dalla Società integra la definizione di attività finanziaria, elaborata dalla dottrina, come "attività diretta a porre in essere operazioni che tra le parti inizino e terminino con il denaro";
2. l’offerta abituale del servizio di anticipazione dei costi di riparazione dei beni danneggiati ai soggetti vittima di un sinistro stradale, integra l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 106 TUB, ovvero "l’esercizio nei confronti dei terzi con carattere di professionalità" dell’attività finanziaria. AT