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22 Ottobre 2019

Autore
LUCA VEDOVATO

Attività
Contenzioso e arbitrato

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Responsabilità del datore di lavoro per la morte del lavoratore esposto a fibre d'amianto. Il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro liquida il danno applicando le "tabelle di Milano"



Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della normativa specifica posta a tutela della salute dei lavoratori, per la malattia contratta dal lavoratore (mesotelioma pleurico sarcomatoso) in seguito all’esposizione a fibre di amianto (o asbesto) che negli anni ’60 e ’70 è arrivato in grandi quantità via nave nei principali porti italiani, senza l’adozione di adeguate cautele, sebbene la pericolosità di questo materiale fosse già da tempo nota.

In merito alla quantificazione del danno, modificando il proprio precedente orientamento, la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia ha abbandonato l’applicazione delle Tabelle elaborate nel 2016 dallo stesso Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in materia di responsabilità civile, ed ha applicato le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Tali tabelle prevedono per il “danno terminale” – risarcibile nei casi in cui fra la lesione del bene salute e la morte sia intercorso un lasso di tempo apprezzabile e la vittima abbia avuto consapevolezza dell’imminente fine della propria vita – un risarcimento per ogni giorno di sofferenza, fino ad un massimo di 100 giorni, in misura decrescente da 1.000 a 98 euro; oltre i 100 giorni il danno viene risarcito alla stregua del danno biologico temporaneo ordinario. Ciò sul presupposto - non del tutto convincente perché elaborato con riferimento agli infortuni e ai sinistri e, dunque, non del tutto adeguato alla particolarità della malattia professionale – per cui il danno tende a decrescere col passare del tempo poiché la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo, per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di adattamento se non addirittura alla speranza di sopravvivere).

Nel caso in esame, atteso lo “straordinario sconvolgimento emotivo” subito dalla vittima a causa della malattia e degli effetti gravemente invalidanti della stessa, il Tribunale ha altresì accordato una maggiorazione del risarcimento nella misura massima consentita a titolo di personalizzazione.

Al danno così liquidato ai familiari della vittima jure hereditatis, si aggiunge il danno subito jure proprio per la perdita del congiunto, il cui accertamento e quantificazione è però rimesso al Tribunale ordinario.

Avv. Luca Vedovato

Informazioni, richieste e commenti a luca.vedovato@studiodepoli.it


 

Riferimenti normativi: art. 2087 c.c.

Keywords: danno terminale; danno tanatologico; danno catastrofale; amianto; asbesto; mesotelioma; Tabelle di Milano



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