L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.
Spesso, però, il contratto di assicurazione viene posto a fondamento delle domande svolte nei confronti della compagnia di assicurazione, terza chiamata in garanzia (si pensi alla copertura assicurativa contro la responsabilità civile).
Ci si interroga se la domanda giudiziale svolta nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata debba essere preceduta dal tentativo di mediazione.
La Giurisprudenza di merito è divisa. Il Tribunale di Verona, ad esempio, afferma costantemente la necessità di dare corso al procedimento di mediazione nei casi in cui la domanda formulata nei confronti del terzo chiamato in causa sia relativa ad una delle materie indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Altri tribunali, quali quelli di Roma, Palermo, invece, ritengono che solo la domanda proposta dall’attore soggiaccia all’obbligo di mediazione, non anche, invece, quella formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato. Le motivazioni poste a base di questo orientamento sono essenzialmente le seguenti:
In una recente ordinanza il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro ha aderito a questo secondo orientamento, rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria formulata da una Compagnia di Assicurazione chiamata in causa dal datore di lavoro per essere garantita in caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni per malattia professionale proposta nei suoi confronti da un dipendente.
Avv. Luca Vedovato
Informazioni, richieste e commenti a luca.vedovato@studiodepoli.it
Riferimenti normativi: art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28
Keywords: mediazione obbligatoria; chiamata in causa; compagnia di assicurazioni
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