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24 Aprile 2019

Autore
ROSSANA LEGGIERI

Attività
Diritto societario e M&A

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Sulla sospensione della convocazione dell'assemblea



Con ordinanza del 12 aprile 2019 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha confermato il precedente decreto reso inaudita altera parte con il quale sospendeva la convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata fatta direttamente dal socio in un momento successivo alla convocazione dell’assemblea della medesima società da parte del suo amministratore unico.

Più in particolare, il socio, titolare di una partecipazione superiore al terzo del capitale sociale, aveva richiesto all’amministratore unico di convocare l’assemblea della società indicando alcuni temi da porre all’ordine del giorno; il socio indicava, altresì, un termine entro il quale la convocazione sarebbe dovuta giungere nonché un termine entro il quale si sarebbe dovuta celebrare l’assemblea.

L’amministratore unico aveva trasmesso la convocazione pochi giorni dopo il termine indicato dall’amministratore e, conseguentemente, aveva fissato l’assemblea nella prima data utile, inserendo all’ordine del giorno altri temi la cui discussione era rilevante per la vita societaria.

Il socio, ricevuta la convocazione da parte dell’amministratore unico, aveva provveduto a trasmettere autonomamente una diversa convocazione, per una data di un solo giorno antecedente a quella individuata dall’amministratore e sui soli temi all’ordine del giorno dallo stesso indicati.

Il Tribunale ha ritenuto che questa autonoma convocazione ad opera del socio fosse illegittima in quanto: i) il legittimo potere di autoconvocazione dell’assemblea da parte del socio presuppone l’inerzia dell’amministratore unico e l’anteriorità dell’iniziativa del socio rispetto a quella dell’amministratore, entrambe ipotesi in questo caso non verificatesi; ii) non vi era alcuna plausibile giustificazione alla base della stessa; iii) essa pregiudicava irrimediabilmente il diritto di informazione dei soci sulle altre materie poste all’ordine del giorno dall’amministratore unico e omesse nell’autoconvocazione del socio.

Infine, il Tribunale ha statuito l’inapplicabilità, anche in via analogica, dell’art. 2378, 3° comma, c.c. (che prevede la contestuale proposizione del ricorso per la sospensione della delibera assembleare in uno con l’atto di citazione per l’impugnazione della stessa) alla sospensione della convocazione dell’assemblea, essendo quella norma di carattere eccezionale: nel caso di specie si ricorre al procedimento di cui all’art. 700 c.p.c.

 

Avv. Rossana Leggieri

Informazioni, richieste e commenti a rossana.leggieri@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: 700 c.p.c.; 2479 c.c.; art. 2378 c.c.

Keywords: S.r.l.; convocazione; assemblea convocata dal socio; assemblea convocata dall’amministratore; indirizzi di legittimità.



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