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07 Marzo 2018

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Diritto societario e M&A

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Le transazioni in ambito di azione sociale di responsabilità contro i Direttori Generali



Dott. Michele Cisolla

In un caso recentemente sottoposto all'attenzione dello Studio, ci si è interrogati sulla validità degli accordi transattivi in relazione all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., in particolare nei confronti dei direttori generali. L'ambito di applicazione di tale disposizione, infatti, è esteso anche a questi ultimi sulla scorta del rinvio operatovi dall'art. 2396 c.c., il quale richiede ai fini dell'applicabilità che la nomina dei direttori generali sia avvenuta ad opera dell'assemblea o per disposizione dello statuto.

Particolare attenzione è stata posta al comma 6 dell'art. 2393 c.c., che prevede la possibilità per la società di transigere, postulando, però, la validità dell'accordo a due condizioni: i. la transazione sia approvata con espressa deliberazione dell'assemblea; ii. non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale (nel caso di società che fanno ricorso al capitale di rischio, tale soglia si riduce ad un ventesimo), ovvero nella misura prevista dallo statuto ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., commi 1 e 2. La previsione della norma è imperativa e non consente forme equivalenti: in mancanza di un'espressa delibera assembleare si ha nullità della transazione, come affermato dalla Cassazione Civile, Sez. Lav., nella sentenza n. 14963 del 7 luglio 2011. Parimenti nulli sono i patti parasociali con cui i soci si obbligano a non deliberare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, nonché le rinunzie preventive e generali da parte della società.

Dott. Michele Cisolla

Informazioni, richieste e commenti a: michele.cisolla@studiodepoli.it