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07 Marzo 2018

Attività
Contenzioso e arbitrato

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La pregiudizialità penale nel procedimento arbitrale.



Durante lo svolgimento di un procedimento arbitrale di cui lo Studio si è occupato, si è rilevato il problema della c.d. pregiudizialità penale in caso di pendenza di un procedimento penale a carico di una delle parti dell'arbitrato. A tal fine, edotti sugli effetti sospensivi che tale fenomeno genera all'interno dell'ordinario procedimento civile, si sono analizzate le ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale, per capire se tra esse, in egual maniera rispetto alla disciplina ordinaria, figurasse la pregiudizialità penale.
Si fa riferimento all'art. 819-bis c.p.c., rubricato "Sospensione del procedimento arbitrale", il cui primo comma delinea le tre ipotesi di c.d. sospensione necessaria. Per ciò che qui rileva, si deve considerare l'ipotesi n. 1, che richiama il terzo comma dell'art. 75 c.p.p., corrispondente alla regola della pregiudizialità penale rispetto al procedimento civile e che impone la sospensione del procedimento civile, sia togato che arbitrale, solo se la domanda restitutoria o risarcitoria è proposta in sede civile [n.d.r. o arbitrale] successivamente rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale (che presumibilmente sarà stata revocata), oppure rispetto a alla pronuncia della sentenza penale di primo grado. Queste sono le uniche ipotesi che il legislatore prevede come eccezioni al principio di separazione dei giudizi civile e penale, sancendo quindi un principio di reciproca indipendenza dell'azione civile rispetto all'azione penale. In tutti gli altri casi, gli arbitri potranno liberamente conoscere incidenter tantum dell'esistenza e conformazione del fatto-reato ai fini della decisione della controversia loro deferita.
Per quanto riguarda la sulla costituzione di parte civile nel processo penale, si ritiene che l'art. 819-bis non possa far riferimento a tale ipotesi. Infatti, essendo la controversia civile oggetto di convenzione arbitrale, essa non può essere proposta di fronte al giudice ordinario neppure in sede di costituzione di parte civile: in caso di previsione di risoluzione delle controversie attraverso il procedimento arbitrale, l'autorità giudiziaria viene necessariamente meno e non può essere competente né in sede civile, né in quella penale (c.d. expectio compromissi). 
Posta tale interpretazione, bisogna considerare come richiamata dall'art. 819-bis c.p.c. solamente la seconda ipotesi ex art. 75, co. 3°, che prevede la sospensione del procedimento arbitrale nel caso in cui esso sia stato instaurato in un momento successivo rispetto alla pronuncia della sentenza penale di primo grado.
Si potrebbe infine sollevare una qualche perplessità in merito a tale disciplina, poiché le previsioni di sospensiva sono molto limitanti, soprattutto nel caso in cui il fatto posto alla base del diritto fatto valere con la domanda di arbitrato, sia il medesimo fatto-reato oggetto del procedimento penale. Nonostante l'identità di fattispecie, bisogna, però, attenersi alla normativa, che non prevede alcuna ipotesi di sospensione del procedimento civile o dell'arbitrato a causa della corrispondenza del fatto posto alla base del procedimento penale simultaneo: la dottrina si è consolidata nel ritenere che la mera identità dei fatti integranti la fattispecie di reato e di quelli costitutivi del diritto dedotto nel giudizio arbitrale, non può condurre alla sospensione del procedimento civile fino alla definizione del processo penale.


Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a: francesca.bonomo@studiodepoli.it