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07 Marzo 2018

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Diritto societario e M&A

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Applicabilità del limite ex art. 2357-bis, 2° comma, codice civile alle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.



L'attuale formulazione dell'art. 2357-bis, 2° comma, c.c., in materia di limite quantitativo all'acquisto di azioni proprie da parte delle S.p.A., apre al dubbio circa l'applicabilità di detto articolo anche alle società "chiuse". Trattasi di problema squisitamente interpretativo, che risiede nel mancato coordinamento tra l'art. 2357 c.c., il quale al terzo comma prevede un limite quantitativo all'acquisto di azioni proprie solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e il secondo comma dell'art. 2357-bis che, nel fissare lo stesso limite per alcuni casi particolari, non distingue tra società "aperte" e "chiuse".
La soluzione a tale antinomia non è priva di rilevanza pratica: limitare l'acquisto di azioni proprie anche a società non quotate solo in casi particolari porterebbe a regolare situazioni simili in modo molto diverso; basti pensare che dove per le S.p.A. "chiuse" non opera il limite in caso di acquisto a titolo oneroso di azioni proprie, lo stesso limite invece opererebbe per l'acquisto a titolo gratuito.
In assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto deve farsi riferimento, oltre che alla dottrina, tanto ai lavori preparatori alle riforme che hanno modificato la normativa sull'acquisto di azioni proprie, quanto a un'interpretazione sistematica dell'intero impianto legislativo. 
Risultato dell'attività ermeneutica è una lettura dell'art. 2357-bis coordinata con l'attuale formulazione dell'art. 2357, 3° comma, c.c., pertanto il limite quantitativo ivi previsto deve intendersi riferito alle sole società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: solo per queste è previsto un limite quantitativo alla detenzione di azioni proprie.

Dott. Michele Greggio

Informazioni, richieste e commenti a: michele.greggio@studiodepoli.it