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04 Settembre 2015

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Diritto societario e M&A

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Denuncia ex art. 2409 c.c. provvedimenti provvisori ed urgenti inibizione svolgimento assemblea dei soci



Nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 2409 c.c., nel quale assistiamo un socio di minoranza di una società per azioni, abbiamo chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata Imprese un provvedimento inaudita altera parte con il quale il giudice ha inibito lo svolgimento di u’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.
Tra le irregolarità nella gestione denunciate in seno al procedimento ex art. 2409 c.c., infatti, il socio ha lamentato - inter alia - che a) un consigliere di amministrazione non è stato posto in grado di valutare appieno la correttezza del progetto di bilancio, essendogli stato fortemente ostacolato l’accesso ai documenti contabili della società, in spregio all’art. 2381, comma 6, c.c.; b) il consiglio di amministrazione ha sottoposto all’assemblea, ai fini dell’approvazione del bilancio, un progetto di bilancio diverso da quello approvato dal CdA stesso. Progetto poi approvato in sede assembleare dal socio di maggioranza, nonostante i rilievi mossi dal socio di minoranza in ordine alla correttezza del progetto del bilancio stesso. Riconosciuta la difformità tra la bozza approvata dal CdA e quella trasmessa ai sindaci e ai soci, l’organo amministrativo ha convocato una nuova assemblea per l’approvazione del bilancio. Alla luce delle gravi irregolarità commesse, il socio di minoranza ha chiesto che il Tribunale inibisse lo svolgimento dell’assemblea, vista l’irreparabilità del danno che si sarebbe prodotto se fosse stato approvato un bilancio non corretto e fossero stati distribuiti gli utili sulla base di dati non veritieri. La richiesta è stata basata sul disposto dell’art. 2409, comma 4, c.c., che conferisce il potere al Tribunale di disporre "gli opportuni provvedimenti provvisori".
Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata Imprese, "ritenuto di dover condividere, allo stato e salva miglior determinazione all’esito della comparizione delle parti, la tesi ermeneutica prospettata dalla ricorrente secondo cui, in sede di procedimento ex art. 2409 c.c., sia possibile adottare, inaudita altera parte, provvedimenti provvisori ed urgenti che, pur non anticipatori delle misure tipiche del rimedio in discorso, siano non di meno idonei ad impedire le irregolarità denunciate; ritenuta possibile, vista l’assoluta urgenza, l’inibitoria provvisoria richiesta da parte ricorrente onde impedire che l’assemblea del 7-8.8.2015 sia tenuta onde discutere del relativo ordine del giorno" ha inibito lo svolgimento dell’assemblea. Ilaria Della Vedova