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06 Febbraio 2019

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Diritto societario e M&A

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Sulla responsabilità del socio di holding ex art. 2497, secondo comma, c.c.



Dott. Michele Cisolla

L’art. 2497, secondo comma, c.c. estende l’obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità della holding, configurata nel primo comma, a “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo” e a “chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”, in regime di solidarietà passiva con la capogruppo. Tra i potenziali protagonisti di operazioni compiute in violazione dei princìpi di corretta gestione e lesive per le singole società coordinate e dirette rientrano – potenzialmente, come detto – anche i soci della holding, siano essi di controllo o solo di minoranza (salvo, in quest’ultimo caso, risultare più difficile l’accertamento dell’effettivo ruolo causale della condotta, di cui a breve).

Quanto all’ipotesi di partecipazione al fatto lesivo, il coinvolgimento del socio non è in genere agevole perché, mentre per la responsabilità della holding non è necessario fornire la prova della singola direttiva lesiva, rispetto a chi ha preso parte all’evento dannoso occorre accertare sia la condotta sia l’effettivo ruolo causale della stessa, trattandosi di responsabilità per fatto proprio. Tale ruolo causale, tuttavia, è elemento necessario ma non sufficiente. Il primo comma dell’art. 2497 c.c., infatti, indica altri requisiti qualificativi della condotta, con effetto anche per i soggetti coobbligati di cui al secondo comma, ossia i) l’agire “nell’interesse individuale proprio o altrui”, ii) la “violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”, e iii) il pregiudizio arrecato alla redditività e/o all’integrità del patrimonio delle società dirette. La prova di tali elementi non si presenta agevole e ruoterà intorno al valore presuntivi di indizi gravi, precise e concordanti.

In merito alla possibilità di estendere la responsabilità ex art. 2497 c.c. al socio, è dubbio, ad esempio, se integri un effettivo ruolo causale l’autorizzazione rilasciata dall’assemblea agli amministratori ad attuare le operazioni fonte del danno lamentato. Pare preferibile una risposta negativa, anche in ragione dell’art. 2364 c.c., secondo cui l’eventuale autorizzazione assembleare – legittima solo ove prevista dalla legge o dallo statuto – non è idonea ad esonerare gli amministratori da responsabilità né verso i terzi né verso la società, i quali restano gli unici responsabili degli atti posti in essere a seguito dell’autorizzazione. Di più: l’intervento (necessario) dell’amministratore sembrerebbe interrompere la catena causale.

Diverso è il caso di “chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”. Anzitutto, l’obbligo risarcitorio sorge solo in presenza di un approfittamento consapevole, il quale, essendo elemento essenziale della fattispecie, dovrà essere dimostrato da chi agisce. Inoltre, la responsabilità del socio è solidale con quella della holding, ma solo nei limiti del vantaggio dallo stesso conseguito, la cui prova è a carico del socio. Infine, affinché possa sorgere la responsabilità in esame, deve essere accertato un nesso di causalità tra il vantaggio consapevolmente conseguito dal socio e il pregiudizio subìto dalla società controllata.

Dott. Michele Cisolla

Informazioni, richieste e commenti a michele.cisolla@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2497 c.c.; art. 2364 c.c.

Keywords: azione di responsabilità; direzione e coordinamento; responsabilità socio holding; autorizzazione assembleare.



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