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13 Aprile 2010


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La nuova disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari




1. Premessa. Con provvedimento del 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2009 (con obbligo di adeguamento da parte degli intermediari scaduto il 31 dicembre 2009) Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che hanno sostituito le disposizioni precedentemente contenute nel Titolo X, Capitolo I delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, oggi espressamente abrogato.

Con successivo provvedimento del 15 febbraio 2010, le disposizioni del 29 luglio 2009 sono state nuovamente sostituite ed integrate con la disciplina di attuazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno.
La nuova disciplina secondaria in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ha introdotto importanti novità nella materia, tra le quali vanno senz’altro annoverate: i) una più dettagliata regolamentazione dell’ambito di applicazione della normativa, con specifico riguardo ai casi di prodotti "composti" (v. infra); ii) l’introduzione del principio di proporzionalità, consistente in una differenziazione della disciplina in ragione delle caratteristiche delle attività e dei servizi prestati, nonché della tipologia di clientela che ne usufruisce; iii) la conseguente distinzione della clientela in più categorie; iv) in generale, una maggior attenzione alla semplificazione ed alla comprensibilità delle informazioni e delle relative forme, tanto in fase precontrattuale, quanto in corso di rapporto.
Il presente scritto ha lo scopo di portare a conoscenza del lettore le principali novità introdotte dalla citata disciplina e di fornire della stessa uno sguardo d’insieme, senza pretese di approfondimento. Ad oggi si sono occupati dell’argomento, con il medesimo intento divulgativo, Lupoi, Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni di Banca d’Italia sulla trasparenza), in Contratto e impresa 2009, 1244 ss., Bascelli, Carrière, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: le nuove regole della Banca d’Italia, in I contratti 2009, 619 ss., Santorsola, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in Dirigenza bancaria, finance, management & innovation n. 141/2010, 1 ss. Per un recentissimo esame della complessiva disciplina della trasparenza bancaria, si veda De Poli, commento sub artt. 115 ss. in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di De Cristofaro, Zaccaria, Padova 2010; Nervi, La trasparenza bancaria, in L’attività delle banche, a cura di Urbani, Padova, 2010, 34 ss.


2. Ambito di applicazione. Un primo elemento di scostamento dalle precedenti Istruzioni di Vigilanza in materia si ravvisa, come anticipato, nella specifica individuazione dell’ambito di applicazione delle norme in esame. A fronte, infatti, della mera riproposizione, contenuta nelle precedenti Istruzioni, di quanto disposto dall’art. 115 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e dell’art. 23 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - il quale ultimo, com’è noto, escludeva l’applicazione delle norme in materia di trasparenza bancaria alla prestazione dei servizi di investimento - Banca d’Italia ha espressamente previsto che le nuove disposizioni di Vigilanza non si applichino, oltre che ai servizi ed alle attività di investimento, come definiti dal TUF, nemmeno al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, soffermandosi poi espressamente a disciplinare l’ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza bancaria ai casi di prodotti composti (per una più ampia trattazione del tema si veda ancora Lupoi, op. cit.).
Sono tali gli "schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano u’unica operazione economica". Trovandosi in concreto a dover qualificare uno di tali combinazioni contrattuali, sarà necessario distinguere a seconda della finalità dagli stessi perseguita. Qualora la combinazione di tali prodotti realizzi una finalità esclusiva o preponderante di investimento, allora sarà applicabile la normativa contenuta nel TUF tanto al prodotto complessivamente, quanto alle singole componenti dello stesso, a meno che queste ultime non costituiscano una operazione di credito al consumo: caso nel quale si estenderebbe alle stesse l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza bancaria. Qualora, invece, la finalità esclusiva o preponderante di tale combinazione di prodotti non sia quella di investimento, allora troverà applicazione la disciplina contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza: i) all’intero prodotto, nell’ipotesi in cui esso abbia finalità - esclusiva o preponderante - riconducibile a quella dei servizi o delle operazioni di cui al Titolo VI del TUB; ii) alle sole componenti del prodotto riconducibili ai servizi o operazioni di cui al Titolo VI del TUB laddove, invece, il prodotto non abbia finalità esclusive o preponderanti né di investimento, né di prestazione di attività o servizi bancari (viene dunque da pensare che si tratti di una finalità assicurativa).
L’ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 della Sezione I delle nuove Disposizioni di Vigilanza deve essere poi necessariamente combinato con quanto disposto dall’art. 115 TUB e dal Capo II bis TUB, dai quali si desume l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria contenute al Capo I del Titolo VI TUB ai "servizi di pagamento di cui al Capo II bis, salvo che non siano espressamente richiamate da quest’ultimo" ove, al Capo II bis, l’unica disposizione di richiamo alle disposizioni del Capo I, in materia di trasparenza bancaria, è l’art. 126 quinquies, ai sensi del quale "Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7". Tuttavia Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri attribuitile per l’attuazione delle disposizioni del nuovo capo II bis TUB, ha espressamente previsto l’applicazione alla materia dei servizi di pagamento, per quanto non diversamente disposto, delle disposizioni di cui alle Sezioni I, II (paragrafi 1, 3, 4, 5 e 7), III, V, X e XI (con le precisazioni contenute alla Sezione VI, paragrafo 3.1) delle proprie Disposizioni.


3. Il principio di proporzionalità. Come già anticipato in premessa, il principio di proporzionalità consiste nell’introduzione di una differenziazione della disciplina a seconda, da un lato, delle caratteristiche delle attività e dei servizi prestati e, dall’altro lato, della clientela cui tali attività e servizi si rivolgono. In tal senso alcune norme risultano quindi applicabili solamente alla categoria dei consumatori o alla nuova e più ampia categoria, introdotta nell’ambito della prestazione dei servizi bancari e finanziari dalle Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009, dei cd. "clienti al dettaglio", ovverosia "i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro - imprese"; laddove per micro - imprese - categoria introdotta a propria volta di recente, con il provvedimento del 15 febbraio 2010 - si intendono le imprese in possesso dei requisiti indicati dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, o i requisiti che dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le Disposizioni di Vigilanza stabiliscono che la classificazione della clientela debba avvenire prima della conclusione del contratto e che possa successivamente essere modificata, qualora ne ricorrano i presupposti, ma solo su richiesta dei clienti stessi.
Ci si può chiedere se la condizione, imposta dalle Disposizioni di Vigilanza, di qualificazione della clientela "prima della conclusione del contratto" possa ritenersi soddisfatta con la semplice presentazione al cliente, al momento della sottoscrizione del contratto, del modulo corrispondente alla categoria di appartenenza del cliente medesimo, senza una preventiva esplicita comunicazione allo stesso della classificazione attribuita. Un tale dubbio appare suscettibile di essere sollevato alla luce del raffronto con la regolamentazione in materia di prestazione di servizi di investimento, che segue anch’essa un principio di gradazione della tutela in ragione della particolare tipologia di cliente. Il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/2007 prescrive infatti l’applicabilità di una serie di norme solo alla categoria dei cd. "clienti al dettaglio", da distinguersi, nell’ambito di quelle disposizioni, dai "clienti professionali" e dalle "controparti qualificate". È previsto, tuttavia, che il cliente possa chiedere di essere considerato come rientrante in una categoria diversa da quella cui esso apparterrebbe secondo le disposizioni regolamentari, e l’art. 35 del Regolamento Intermediari prevede che l’intermediario comunichi al cliente la sua classificazione su supporto duraturo. Ciò induce a ritenere che, per una corretta applicazione della norma citata, l’intermediario richiesto della prestazione di servizi di investimento sia tenuto ad informare preventivamente il cliente (ossia, "in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento") circa la categoria all’interno della quale esso rientrerebbe, sì da consentirgli, eventualmente, di chiedere all’intermediario di essere fatto rientrare in una categoria diversa. Diversamente, non sembrerebbe correttamente assolto tale obbligo informativo se l’intermediario si fosse limitato a far sottoscrivere al cliente un modulo contrattuale attestante la classificazione attribuita, senza avergliene dato contezza prima della sottoscrizione.
Nell’ambito delle Disposizioni in materia di trasparenza bancaria non pare però sussistere un analogo diritto del cliente a scegliere una tutela maggiore o di rinunciare a parte di essa; lo stesso provvedimento di Banca d’Italia precisa che "la qualifica ... viene rilevata": formulazione che sembra condurre alla conclusione per cui non possa ravvisarsi in capo all’intermediario uno specifico obbligo di informazione in ordine a tale aspetto, restando fermi in ogni caso tutti gli obblighi di informativa precontrattuale che paiono consentire al cliente una adeguata comprensione delle caratteristiche e delle condizioni delle attività e dei servizi prestati; senza contare come un adeguato strumento di informazione sul punto sia rappresentato dalla possibilità di ottenere una copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, prima della conclusione del contratto.


4. Gli strumenti di trasparenza. Le nuove Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009, anche nella versione modificata con il provvedimento del 15 febbraio 2010, riassumono in poche righe le modalità e gli strumenti per l’attuazione delle disposizioni del TUB in materia di trasparenza bancaria, individuando quelli che, appunto, Banca d’Italia definisce "strumenti di trasparenza", e consistenti in: i) forme di pubblicità sulle condizioni economiche dei contratti (in linea con quanto previsto dall’art. 116 TUB); ii) requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti (specificando, a tal proposito, le previsioni dell’art. 117 TUB); iii) forme di tutela del cliente in caso di variazione delle condizioni contrattuali (in attuazione di quanto già previsto dall’art. 118 TUB); iv) obblighi di comunicazione al cliente, anche a richiesta, al fine di consentire allo stesso di avere compiuta informazione sull’andamento del rapporto (art. 119 TUB).
Un rilievo essenziale è, dunque, affidato all’informazione, sia in fase precontrattuale, sia nel corso del rapporto: aspetto, quello dell’informazione, in relazione alla quale gli intermediari devono assicurare correttezza (intesa come coincidenza tra le informazioni fornite e le condizioni effettivamente praticate), chiarezza ed esaustività, allo scopo di consentire ai clienti di avere una adeguata comprensione e conoscenza dei servizi offerti dall’intermediario e delle caratteristiche degli stessi; ciò non solo con l’obiettivo di prestare tutela al cliente, ma anche al fine di favorire la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Merita infatti di essere precisato come con le nuove Disposizioni di Vigilanza sia mutato l’approccio alla concorrenza, che è ora favorito e non solamente salvaguardato, come invece disposto dalle precedenti Istruzioni di Vigilanza.
Tale è la tensione all’efficienza dello strumento informativo che Banca d’Italia ha dettato precise regole per la redazione dei documenti informativi, attraverso espedienti grafici e grammaticali (si veda, al riguardo, l’allegato 1 alle Disposizioni).


5. Informativa precontrattuale. Passando all’esame di quelli che sono gli "strumenti di trasparenza" che gli intermediari sono tenuti ad adottare, essi riguardano, anzitutto, la fase precontrattuale e costituiscono, essenzialmente, attuazione degli obblighi di pubblicità già previsti dall’art. 116 TUB, che impone agli intermediari di pubblicizzare nei locali aperti al pubblico i tassi di interesse, i prezzi, le spese e ogni altra condizione economica, demandando alle Autorità di vigilanza il compito di dettare disposizioni più specifiche al riguardo. Le disposizioni sulla pubblicità e sull’informazione precontrattuale sono contenute nella Sezione II delle Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009, e si applicano ai servizi e operazioni di deposito, certificati di deposito (sempre che non abbiano finalità di investimento), mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma, sconti di portafoglio, leasing finanziario, factoring, altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza. In ogni caso, Banca d’Italia esclude espressamente l’applicabilità di tali disposizioni all’attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale (nella quale non va annoverata la trattativa su specifiche condizioni o clausole contrattuali comunque predefinite). Gli strumenti di pubblicità individuati dal CICR (delibera 4 marzo 2003, recante la "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari") e dalle nuove Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009 sono:
a) il "documento contenente i principali diritti del cliente": si tratta di un documento messo a disposizione del pubblico e redatto secondo un modello standardizzato predisposto dalla stessa Banca d’Italia (Allegato 2 alle Disposizioni), che specifica le principali norme poste a tutela del cliente sia nel corso della fase precontrattuale, sia nel corso del rapporto, sia successivamente alla sua chiusura;
b) le "guide pratiche", messe a disposizioni della clientela secondo i modelli predisposti da Banca d’Italia (Allegato 3 alle Disposizioni). Esse riguardano solamente: i) i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi ad essi più comunemente associati (carte di debito, carte di credito, etc.); ii) i contratti di mutuo ipotecario offerti ai consumatori; iii) le informazioni relative all’accesso ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’art. 128 bis TUB;
c) i "fogli informativi", in relazione ai quali Banca d’Italia prevede debbano essere sempre datati e tempestivamente aggiornati, e conservati per cinque anni su supporto duraturo. Per essi le Disposizioni di vigilanza prevedono un contenuto minimo avente ad oggetto: i) informazioni sull’intermediario; ii) caratteristiche e rischi tipici dell’operazione e del servizio; iii) elenco completo delle condizioni economiche offerte; iv) le clausole contrattuali riguardanti il diritto di recesso, i tempi massimi per la chiusura del rapporto e i mezzi di tutela stragiudiziale previsti per la clientela.
Ai fini di una maggior comprensibilità delle indicazioni contenute nei fogli informativi, le Disposizioni di Vigilanza prescrivono che, qualora u’operazione comporti più voci di costo, le condizioni economiche siano presentate in modo tale da renderne comprensibile il costo complessivo, pur prevedendo che, limitatamente ai contratti posti in essere dalla clientela al dettaglio, siano comunque spiegate le varie voci di costo che compongano forme di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti concessi (quali, ad esempio, la commissione di massimo scoperto) o remunerazioni che prevedono una pluralità delle voci di costo.
Sono previsti poi contenuti particolari dei fogli informativi in relazione alle diverse operazioni cui essi si riferiscono. In particolare, merita di essere ricordato: i) la segnalazione di eventuali requisiti minimi di apertura del conto, le valute sui versamenti e sui prelievi, etc, per i contratti di conto corrente; ii) per i contratti di conto corrente e di mutuo ipotecario offerti ai soli consumatori, la necessità di attenersi al modello predisposto da Banca d’Italia; iii) per i prodotti composti, l’esistenza di un foglio informativo unico per tutte le componenti del prodotto e, se il prodotto include componenti non assoggettate alla disciplina della trasparenza bancaria, il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza stabiliti dalle norme applicabili alla singola componente.
d) il "documento di sintesi": si tratta di un documento che, da un lato, confluisce nel contratto come frontespizio dello stesso; dall’altro lato, si prevede che esso venga allegato, aggiornato, alle comunicazioni periodiche alla clientela. Il documento di sintesi ha la funzione di riportare in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo al servizio corrispondente. Se l’offerta di u’operazione o di un servizio, però, non è personalizzabile, esso coincide con il foglio informativo.
e) l’"indicatore sintetico di costo" (ISC): si tratta di un indicatore che deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi delle sole operazioni di mutuo, anticipazione bancaria e altri finanziamenti, nonché delle aperture di credito offerte a clienti al dettaglio e dei conti correnti destinati ai consumatori. Esso rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali, che esprime l’ammontare complessivo dei costi che potrebbe sostenere il cliente. Per i contratti di finanziamento esso coincide con il TAEG e ne prende il nome, mentre per quanto riguarda i contratti di conto corrente offerti ai consumatori, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che esso sia calcolato secondo particolari modalità, stabilite sempre da Banca d’Italia (Allegato 5 alle Disposizioni), sulla base di diversi profili di clientela, per ciascuno dei quali corrisponderebbe una determinata tipologia di consumatori ed una determinata tipologia e frequenza delle operazioni. Con provvedimento del 17 febbraio 2010, Banca d’Italia ha stabilito i profili di operatività dei clienti consumatori, al fine di consentire la determinabilità di tanti ISC quanti sono i profili di operatività individuali. Nel far ciò essa ha, anzitutto, distinto le tipologie di conti correnti fatti oggetto di offerta, individuando i conti correnti "a pacchetto" (ovverosia, con tariffazione forfetaria), i conti correnti "ordinari" (con tariffazione a consumo) ed i conti correnti "in convenzione" (offerti a categorie di soggetti in virtù di accordi collettivi). Per i conti correnti "a pacchetto" sono stati poi individuati sei profili di operatività diversi, che debbono essere riportati nei fogli informativi, con la precisazione che, se il contratto è destinato solamente ad uno o a parte dei profili, è segnalata per i restanti profili la non adeguatezza del prodotto offerto.
f) tra gli "strumenti di trasparenza" attinenti alla fase precontrattuale è compreso anche il diritto del cliente di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la consegna di una copia del testo contrattuale idonea per la stipula (o, in alternativa, del documento di sintesi), prima della conclusione del contratto. Le Disposizioni di Vigilanza precisano che tale diritto non può essere assoggettato né a termine, né a condizione. La consegna è gratuita, ad eccezione che per i contratti di finanziamento, in relazione ai quali il cliente può scegliere se ottenere: a) una copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria ovvero b) la consegna gratuita dello schema contrattuale senza le condizioni economiche e un preventivo delle stesse.
L’informativa precontrattuale è garantita anche nel caso di contatti con i clienti mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, all’interno delle quali va annoverato, in primo luogo, la comunicazione tramite la rete internet. A tale aspetto le Disposizioni di Vigilanza hanno dedicato u’apposita sezione (Sezione V delle Disposizione del luglio 2009), con la quale viene realizzato un collegamento con alcune disposizioni contenute nel cd. "codice del consumo", e con cui vengono disciplinati gli specifici aspetti caratterizzanti le sole comunicazioni a distanza, rimanendo ferma l’applicazione delle disposizioni generali di cui alla Sezione II laddove compatibili. Meritevole di segnalazione è la prescrizione di Banca d’Italia secondo la quale, qualora l’intermediario abbia un sito internet, esso è tenuto a pubblicare sullo stesso i fogli informativi, il documento denominato "principali diritti del cliente" e le guide pratiche.
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza diverse dalla rete internet, l’intermediario deve mettere a disposizione del cliente, in tempo utile prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e nelle medesime modalità per la sua conclusione, il documento denominato "principali diritti del cliente" e i fogli informativi o, in luogo di questo, le guide pratiche se il prodotto offerto è uno di quelli per i quali è prevista la pubblicazione di una guida pratica. Infine, le Disposizioni di Vigilanza precisano che se il contratto è concluso su richiesta del cliente tramite una modalità di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere la documentazione precontrattuale, questa è messa a disposizione del cliente subito dopo la conclusione del contratto.
Per quanto riguarda le specifiche disposizioni dettate con riguardo ai servizi offerti ai consumatori, va segnalato che:
- in caso di comunicazione mediante servizio telefonico, all’inizio della conversazione l’intermediario o l’offerente indica la propria identità ed il fine commerciale della chiamata;
- per l’utilizzo di tecniche di comunicazione che consentano una comunicazione individuale (sistemi automatizzati di chiamata senza operatore, telefax, e-mail, etc.) deve intervenire il preventivo consenso del consumatore (secondo quanto prescritto dall’art. 67 sexies decies del Cod. Consumo), che, nell’ambito della disciplina della trasparenza bancaria, è ritenuto validamente prestato solo se manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a seconda delle diverse finalità e categorie di servizi offerti, fermo restando la possibilità per l’intermediario di non richiedere il consenso nel caso in cui il consumatore abbia in precedenza fornito i propri recapiti nel contesto della commercializzazione di un servizio analogo. In ogni caso, è fatto l’obbligo di segnalare al consumatore della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori annunci, e di indicare a tal fine un indirizzo valido in cui inviare la richiesta di cessazione delle comunicazioni.


6. I contratti. Le nuove Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009 non hanno apportato rilevanti innovazioni nella disciplina relativa alla forma e al contenuto dei contratti: disciplina che del resto appare specificamente definita già dall’art. 117 TUB. Rimane pertanto ferma la regola in forza della quale i contratti sono stipulati in forma scritta a pena di nullità, ad eccezione che: i) per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (quali ad esempio, ma il punto è controverso, le aperture di credito regolate in conto corrente); ii) per operazioni e servizi prestati in via occasionale, nei limiti di valore della transazione di €. 5.000,00, purché l’intermediario mantenga evidenza dell’operazione medesima e consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell’operazione, in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate, nel rispetto degli obblighi di pubblicità.
Quanto al contenuto dei contratti, le Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009 innovano rispetto alle precedenti Istruzioni nella parte in cui prevedono che il contratto debba indicare tutte le condizioni applicate (le precedenti Istruzioni si limitavano a richiedere "le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo"), incluse le condizioni generali di contratto. Inoltre, viene precisato che, qualora il contratto contenga clausole di indicizzazione, siano riportati nel contratto sia il valore del parametro al momento della conclusione del contratto, sia le modalità di rilevazione in corso di rapporto.
Nell’ottica di una maggior comprensibilità delle previsioni contrattuali, le nuove Disposizioni del 2009 prestano particolare attenzione a determinate tipologie di operazioni, tra le quali meritano di essere segnalati: a) quelle effettuate con i clienti al dettaglio, per quanto riguarda le remunerazioni degli affidamenti o degli sconfinamenti: Banca d’Italia segnala a riguardo l’opportunità di evitare forme di remunerazioni "complesse" (con ciò riprendendo quanto prescritto circa la necessità che tali forme siano scomposte, ai fini di una maggior comprensibilità, nei relativi fogli informativi); b) le operazioni di credito fondiario diverse da quelle indicate all’art. 7 del d.l. 7/2007 (ovverosia, diverse dai mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche), per i quali Banca d’Italia prevede che i relativi contratti riportino degli esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso omnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata.


7. Il "conto corrente semplice". La più rilevante novità per quanto riguarda la disciplina dei contratti consiste però nella disciplina del contratto denominato "conto corrente semplice", effettuato nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 117, comma 8, TUB, ai sensi del quale Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualitativi, abbiano un contenuto tipico determinato. In tal senso, Banca d’Italia ha previsto la facoltà per gli intermediari di offrire, ai soli consumatori, un "conto corrente semplice", modellato su esigenze "di base" dei consumatori medesimi, consistente nella fruizione di un rapporto di conto corrente con un numero predeterminato di operazioni di scritturazione e di servizi, dietro corresponsione di un canone annuo omnicomprensivo (liberamente determinabile da ciascun intermediario), e con il divieto per quest’ultimo di applicare ulteriori commissioni, oneri o spese. Il numero di operazioni di scritturazione e di servizi è stato determinato con accordo siglato in data 26 ottobre 2009 da ABI e le principali associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU, e recepito da Banca d’Italia con provvedimento del 17 novembre 2009, con il quale quest’ultima ha provveduto ad integrare la disciplina già contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009, stabilendo, in particolare: i) che il contratto relativo al "conto corrente semplice" riporti l’indicazione del numero di operazioni di scritturazione e di servizi indicati nell’accordo ABI-CNCU, sì da rendere possibile al consumatore un confronto sulle offerte dei vari intermediari; ii) che gli intermediari possano chiedere il pagamento di compensi ulteriori rispetto al canone annuo, qualora il cliente effettui operazioni in misura superiore al numero indicato; iii) che tali ulteriori compensi siano in linea con quelli previsti per i conti correnti offerti ai consumatori con esigenze di base e siano preventivamente indicati nel foglio informativo, nel documento di sintesi e nel contratto; iv) che l’intermediario segnali, nell’informativa periodica al cliente, il superamento del numero di operazioni previste per il "conto corrente semplice".
Gli intermediari che intendano offrire alla clientela il "conto corrente semplice" dovranno darne comunicazione a Banca d’Italia, la quale provvederà poi alla pubblicazione sul sito web dell’elenco degli intermediari offerenti.


8. Comunicazioni alla clientela. Nella Sezione IV delle nuove Disposizioni di Vigilanza sono trattati due aspetti relativi alle comunicazioni alla clientela in corso di rapporto, concernenti, rispettivamente: a) la comunicazione delle variazioni unilaterali di clausole contrattuali; b) la comunicazioni periodiche alla clientela.
Quanto alle prime, le Disposizioni di Vigilanza si limitano ad adeguarsi alla nuova formulazione dell’art. 118 TUB, come introdotta dal d. l. 233/2006 (convertito con l. 248/2006), precisando che la comunicazione riguardante le modifiche unilaterali dei contratti debba contenere la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", in forma evidenziata, e debba essere inviata con un preavviso di almeno trenta giorni. La variazione unilaterale può incidere solo su clausole preesistenti e non può introdurre nuove disposizioni non contemplate in precedenza. Dal momento della ricezione della comunicazione decorre poi il termine di sessanta giorni per l’eventuale esercizio da parte del cliente della facoltà di recesso, trascorsi i quali la proposta di modifica si intende accettata.
Limitatamente all’ipotesi di variazione unilaterale in senso sfavorevole al cliente, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella Sezione IV delle nuove Disposizioni di Vigilanza comporta l’inefficacia delle variazioni medesime: in ogni caso, rimane ferma la più grave sanzione della nullità nel caso in cui nel contratto non sia convenuta la facoltà dell’intermediario di variare in senso sfavorevole le condizioni contrattuali, con clausola approvata specificamente dal cliente.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni periodiche, rimane fermo l’obbligo di inviare al cliente il rendiconto (che nei rapporti di conto corrente è invece denominato estratto conto), unitamente al documento di sintesi contenente le principali condizioni economiche, aggiornato con quelle in vigore al momento dell’invio, e con segnalazione (le Disposizioni parlano di "specifica evidenza grafica") delle condizioni che nel corso del tempo hanno subito variazioni.
Specifiche disposizioni sono dettate poi per i rapporti di conto corrente destinati a particolari categorie di clienti e, in particolare: 1) per i contratti di conto corrente conclusi con i consumatori, il documento di sintesi riporta l’ISC pubblicizzato nel foglio informativo al momento dell’invio del documento di sintesi, con espressa segnalazione, secondo una formulazione stabilita dalla stessa Banca d’Italia, circa la possibilità di confrontare i costi sostenuti con l’ISC riportato nel documento di sintesi; 2) per i contratti di conto corrente conclusi dai clienti al dettaglio, l’estratto conto al 31 dicembre deve riportare il riepilogo delle spese sostenute per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, con indicazione specifica del numero delle operazioni, suddivise per tipologia; l’ammontare complessivo e parziale per ciascun servizio; i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti o sconfinamenti.


9. Le Disposizioni relative ai servizi di pagamento. Come anticipato in premessa, le Disposizioni del luglio 2009 sono state integrate con la specifica disciplina, alla Sezione VI, dei servizi di pagamento, in attuazione di quanto previsto dal Capo II bis del Titolo VI TUB.
Per servizi di pagamento si intendono: i) i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; ii) i servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; iii) l’esecuzione di ordini di pagamento (esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti); iv) l’esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento (attraverso le modalità di cui sub iii); v) l’emissione e/o l’acquisizione di strumenti di pagamento; vi) la rimessa di denaro; vii) l’esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi; viii) l’emissione di moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, lettera h-ter), del T.U.
Lo svolgimento dei servizi di pagamento è effettuato, in via esclusiva ai sensi dell’art. 114 sexies, da banche, istituti di moneta elettronica ed "istituti di pagamento", ossia gli istituti autorizzati da Banca d’Italia alla prestazione dei servizi di pagamento al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 114 nonies, comma 1, TUB ("La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società di capitali; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato; d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza") ed iscritti all’albo degli istituti di pagamento di cui all’art. 114 septies TUB.
Le Disposizioni di Vigilanza, come integrate con il provvedimento del 15 febbraio 2010, si applicano ai contratti quadro per la prestazione dei servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, prestate in Italia, anche al di fuori di un contratto quadro. Come già anticipato, si tratta di disposizioni particolari accanto alle quali sono operanti, con le precisazioni indicate nelle Disposizioni di Vigilanza stesse, e comunque, laddove compatibili, le Disposizioni di cui alle Sezioni I, II, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 (sono esclusi i paragrafi 2, sul documento denominato "principali diritti del cliente" e 6, relativo al diritto del cliente ad avere copia del contratto prima della sua conclusione), III, V, X, XI.
Sinteticamente, le Disposizioni di Vigilanza dettate in materia di trasparenza nella prestazione dei servizi di pagamento prevedono:
- l’obbligo dell’intermediario di fornire al cliente, tramite la consegna di un "foglio informativo", prima della conclusione del contratto, informazioni sull’intermediario stesso, sui servizi di pagamento, sulle spese e sui tassi di interesse e di cambio; sulle modalità e sulla frequenza delle comunicazioni; sulle misure di tutela e le misure correttive; sulle possibilità di modifica del contratto e sul conseguente diritto di recesso; sulla possibilità di proporre reclamo;
- l’obbligo di fornire le suindicate informazioni tramite la consegna, in tempo utile prima della conclusione del contratto, ed in via alternativa: a) un documento di sintesi ovvero b) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
- la possibilità di fornire u’informativa semplificata per determinati strumenti di pagamento (ricaricabili non avvalorabili per un importo superiore ai 150 euro, strumenti con un limite di spesa di 150 euro, etc.), secondo quanto disposto dal paragrafo 7 della Sezione VI;
- l’obbligo di forma scritta del contratto quadro per la prestazione dei servizi di pagamento;
- l’obbligo di consegnare al cliente un esemplare del contratto, incluse le condizioni generali, con attestazione dell’avvenuta ricezione sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario;
- l’obbligo dell’intermediario di consegnare al pagatore e al beneficiario, per ogni operazione eseguita, una ricevuta contenente le informazioni di cui al paragrafo 6 della Sezione VI;
- la possibilità per il cliente di recedere liberamente e senza spese dal contratto; parimenti, l’intermediario può recedere, senza oneri per il cliente, ma con un preavviso di due mesi;
- la possibilità di ottenere la prestazione di un servizio di pagamento anche al di fuori di un contratto quadro, fermi determinati obblighi informativi (quali ad esempio l’obbligo di rendere l’informazione inerente le spese, i tempi di esecuzione, i dati identificativi dell’intermediario, etc.);
- la possibilità di convenire con il cliente, laddove lo stesso non appartenga alla categoria dei consumatori o delle micro - imprese, la disapplicazione delle Disposizioni di Vigilanza.
Le Disposizioni in materia di servizi di pagamento dettano regole specifiche anche in relazione alla modifica alle condizioni di contratto, disponendo che:
- le modifiche debbano essere comunicate al cliente attraverso un documento che rechi l’indicazione espressa "proposta di modifica del contratto" con un preavviso di almeno due mesi;
- il contratto possa prevedere che le proposte di modifica si intendano accettate in assenza di espresso rifiuto;
- le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente possano essere applicate con effetto immediato e senza preavviso;
- le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al cliente possano essere applicate con effetto immediato e senza preavviso solo qualora: a) tale facoltà sia espressamente contenuta nel contratto, con clausola approvata specificamente; b) la modifica dipenda solo da variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimenti convenuti nel contratto; c) se la modifica riguarda i tassi di interesse il cliente ne sia tempestivamente informato;
- in caso di servizi di pagamento prestati nell’ambito di un rapporto di conto corrente, se non è possibile isolare le componenti del costo relative ai servizi di pagamento, si applichi l’art. 118 TUB e il paragrafo 2 della Sezione IV delle Disposizioni di Vigilanza.


10. Cenni ulteriori. Le Disposizioni di Vigilanza del luglio 2009 terminano con due sezioni dedicate, rispettivamente, ai controlli (Sezione X, disciplinante i poteri di controllo spettanti a Banca d’Italia al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali), ed ai requisiti organizzativi (Sezione XI), la cui adozione viene prescritta affinché gli intermediari siano dotati essi stessi di una struttura tale da i) poter compiere valutazioni ed esercitare il controllo sui prodotti distribuiti, la loro conformità alle disposizioni legislative e la loro comprensibilità, il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nella commercializzazione dei prodotti, nonché ii) trattare i reclami e garantire ai clienti risposte sollecite ed esaustive, attraverso l’introduzione di procedure e l’individuazione di un responsabile o di un apposito ufficio per la loro trattazione.


11. Abrogazioni e disciplina del credito al consumo. Con lo spirare del termine del 31 dicembre 2009 previsto per l’adeguamento da parte degli intermediari alle nuove Disposizioni di Vigilanza, a partire dal 1 gennaio 2010 sono espressamente abrogate, ai sensi del paragrafo 5 della Sezione I: i) il Titolo X, capitolo 1 ed il Titolo V, capitolo 3, sezione VI delle Istruzioni di Vigilanza per le banche; ii) la parte V, paragrafi 1, 2, 3 e 6 del provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001; iii) il Provvedimento della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 (Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari); iv) il Provvedimento della Banca d’Italia del 16 settembre 2003 (Bancoposta - trasparenza delle operazioni e servizi bancari); v) il capitolo VIII della Circolare della Banca d’Italia 26 aprile 2004, n. 253 (Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica); vi) il Provvedimento della Banca d’Italia del 30 dicembre 2008 (mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d. l. n. 185/2008).
Soffre u’eccezione all’abrogazione delle disposizioni di fonte secondaria sopra indicate, la materia del credito al consumo. La Sezione VII delle Disposizioni di Vigilanza dispone infatti che ai contratti disciplinati dal Titoli VI, Capo II TUB e dalla Direttiva 2008/48/CE, sino all’avvenuto recepimento di quest’ultima, si applichino: a) le disposizioni di cui alle Sezioni da I a IV delle nuove Disposizioni di Vigilanza o, in alternativa, le rilevanti disposizioni contenute nel titolo X, capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza per le banca, introdotto con provvedimento del 25 luglio 2003, nonché nel provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 per quanto concerne gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB; b) le sezioni V, X, e XI in quanto compatibili; c) il D.m. 8 luglio 1992 ai soli contratti di cui al Capo II, Titolo VI TUB. CM