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Banca - amministratori - doveri di informazione - responsabilità 



Con sentenza n. 2737 del 5 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha statuito importanti principi in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi di banca per la violazione dei doveri di informazione gravanti sugli stessi.

La Suprema Corte precisa che i consiglieri di amministrazione, ancorché privi di deleghe, sono tenuti, in qualità di membri dell’organo gestorio, a vigilare sull’operato degli organi delegati e ad intervenire tempestivamente nel caso di riscontrate anomalie operative.

Proseguendo nel ragionamento, i giudici di legittimità sottolineano come tale dovere di vigilanza e di intervento risulti particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche: in tale ambito, sempre secondo la ricostruzione della Corte, il dovere di agire in modo informato gravante sui singoli amministratori non esecutivi non sarebbe legato, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli organi esecutivi. Anche i deleganti, infatti, devono possedere adeguata conoscenza del business bancario e, essendo in ogni caso compartecipi delle decisioni assunte in seno al Consiglio, hanno l’obbligo di contribuire a garantire un efficace governo dei rischi in tutte le aree di attività della banca, nonché di attivarsi in modo da poter esercitare efficacemente una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi delegati.
NC